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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1980

Cassazione n. 32496/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/01/1980 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati sanzionati, rispettivamente, dagli artt. 707 cod. pen. e 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110; che l'impugnazione si risolve, per contro, in una telegrafica censura di violazione di legge, assolutamente generica e priva di concreti riferimenti alla vicenda processuale; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/01/1980 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati sanzionati, rispettivamente, dagli artt. 707 cod. pen. e 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110; che l'impugnazione si risolve, per contro, in una telegrafica censura di violazione di legge, assolutamente generica e priva di concreti riferimenti alla vicenda processuale; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/
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