CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 00765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto dell'indagato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen.. Il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare nell'inottemperanza all'ordine di fermarsi e nella successiva condotta di guida pericolosa solo la violazione amministrativa prevista dall'art. 192, co. 4 e 7, codice della strada e non il reato di resistenza, in quanto l'indagato non pose in essere alcuna violenza nel momento in cui gli fu intimato l'alt; spostata l'analisi sulla fuga e sulla condotta di guida, connotata da eccesso di velocità e da manovre non meglio precisate, le stesse non integrano il reato, non essendo dirette a mettere in pericolo l'incolumità dei pubblici ufficiali né risultando dagli atti che tale pericolo fu percepito dagli operanti. Con il secondo motivo si denuncia l'assenza di elementi integranti la resistenza all'arresto, avendo gli stessi operanti chiarito che il Lorusso si era rifiutato di sdraiarsi per terra ed era rimasto in piedi, non aveva opposto resistenza all'apposizione delle manette ed era rimasto fermo durante la perquisizione; è stato anche chiarito che uno degli operanti si era ferito da solo nell'apporre le manette, con conseguente insussistenza del reato di lesioni. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi solo formalmente deducibili, in realtà, tesi a prospettare una lettura alternativa e una diversa ricostruzione in fatto della condotta del ricorrente, non proponibile in questa sede. Il ricorso muove da una segmentazione della condotta del Lorusso, scindendo l'inottemperanza all'alt intimato dagli operanti dalla fuga successiva, invece, strettamente connesse. L'ordinanza dà atto che il Lorusso, sottoposto a controllo stradale da parte dei CC, che gli intimavano l'alt con la paletta, accelerava dandosi alla fuga, percorrendo a forte velocità alcune strade prima di immettersi sul raccordo anulare, ove effettuava manovre a zig zag tra le autovetture, invadeva la corsia di emergenza con rischio di collisione con un ciclomotore che la occupava, così esponendo a rischio gli altri utenti della strada e gli stessi inseguitori, che lo bloccavano all'interno dell'area di servizio, mentre tentava di abbandonare il veicolo (v. verbale di arresto allegato al ricorso). Facendo corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale integra il reato previsto dall'art. 337 cod. pen. la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla fuga in macchina, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765), coerentemente il Tribunale ha ritenuto integrato il reato in base alla dinamica del fatto e alla condotta di guida tenuta dal ricorrente, risultata concretamente pericolosa per gli utenti della strada e per gli stessi operanti impegnati nell'inseguimento, atteso che le manovre spericolate, tenute lungo un'arteria molto trafficata, erano destinate ad ostacolare l'inseguimento e il compimento dell'atto di ufficio. Analoga inammissibilità si ravvisa per l'ulteriore resistenza, commessa dall'indagato opponendosi alle procedure poste in essere per dichiararlo in arresto, in quanto anche per tale episodio la difesa critica la valutazione del giudice in base ad una lettura alternativa del fatto, contrastante con le risultanze del verbale di arresto e con l'esito della perquisizione.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativannente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 30 novembre 2021 Il Presidente nsore An