CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24858/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 6832/03/2024, depositata il 17.09.2024 enotificata il 30.09.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Siciliaaccoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateavverso la sentenza emessa dalla CTP di Messina che aveva accolto iricorsi riuniti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dai due soci, GenoveseNumero registro generale 24005/2024Numero sezionale 5402/2026Numero di raccolta generale 24858/2026Data pubblicazione 30/08/2026Luigi Antonio e [OSCURATO:PERSONA] avverso distinti avvisi diaccertamento, emessi per l’anno 2006 e relativi, rispettivamente, alrecupero di maggiori IRAP e IVA nei confronti della predetta società edi maggiore reddito di partecipazione nei confronti dei soci;- in particolare, per quanto ancora qui rileva, l’Agenzia delle entrateaveva recuperato nei confronti della società l’IVA in relazione adoperazioni ritenute dalla contribuente esenti ex art. 10, comma 1 n.14) del d.P.R. n. 633/72);- i contribuenti avevano sostenuto nelle controdeduzioni in appelloche le prestazioni di trasporto di turisti da e verso le isole Eolie eranoesenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14 del d.P.R. n. 633del 1972 o che, in via subordinata, andava applicata l’aliquota IVAridotta del 10%;- nel richiamare la decisione di questa Corte n. 35054 del 2023, laCGT-2 ha ritenuto non fondato il motivo di appello riguardante la nonspettanza dell’aliquota IVA agevolata osservato che, a seguitodell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica,prevista dall'art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n.91/2022, avente efficacia retroattiva, è stato chiarito che l'esenzioneIVA e l'applicazione di aliquote agevolate (al 5 o al 10%), previste perle prestazioni di trasporto di persone, si applicano anche alleprestazioni rese per finalità turistico-ricreative, indipendentementedalla tipologia di soggetto che le rende, purché non comprendano lafornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori;- nel caso in esame andava, quindi, riconosciuta la spettanza delregime agevolativo;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi;- i contribuenti rimanevano intimati.CONSIDERATO CHENumero registro generale 24005/2024Numero sezionale 5402/2026Numero di raccolta generale 24858/2026Data pubblicazione 30/08/2026- Con il primo motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132,comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1, comma 2, 36, comma2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente, avendola CGT-2 riconosciuto “la spettanza del regime agevolativo” ai fini IVAin relazione alle contestate prestazioni di trasporto di persone,facendo applicazione dell’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, senzaaccertare e motivare in ordine alla concreta sussumibilità di detteprestazioni nel campo applicativo della disposizione richiamata esenza specificare quale sarebbe il regime agevolativo concretamenteapplicabile (e cioè l’esenzione ex art. 10, comma 1, n. 14 del d.P.R.n. 633 del 1972 o l’aliquota agevolata del 10%, prevista dalla TabellaA, parte III, n. 127-novies, allegata al d.P.R. cit.;- con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., non avendo laCGT-2 considerato l’effettiva natura delle prestazioni di trasporto dipersone, rese dalla società verificata, e il fatto che le stesse eranoaccompagnate da ulteriori servizi, posto che l’Ufficio avevaspecificatamente dedotto che si trattava di attività a caratterestagionale con trasporto di turisti da e verso le isole Eolie, “e con altriservizi tipo il prelievo presso gli alberghi o accordi con agenzie, comedimostrato dal noleggio di pulmini e minibus”;- con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3 e 10, comma 1, n. 14) deld.P.R. n. 633 del 1972; della Tabella A, Parte III, n. 127-novies,allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 36-bis del d.l. n.50 del 2022, conv. con modificazioni dalla l. n. 91 del 2022, per nonavere la CGT-2 considerato che la fornitura di ulteriori servizi rispettoNumero registro generale 24005/2024Numero sezionale 5402/2026Numero di raccolta generale 24858/2026Data pubblicazione 30/08/2026alla prestazione di mero trasporto marittimo di persone con finalitàturistico – ricreative esclude l’applicabilità del regime agevolativo aifini IVA, posto che l’attività svolta dalla società contribuenteconsisteva nell’organizzazione di escursioni alle isole Eolie, mediantetour in luoghi di particolare interesse turistico e con l’ulterioreprestazione del prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere,sicché l’obbligo assunto riguardava l’esecuzione di un diverso e piùarticolato servizio, comprensivo dell’offerta di differenti e ulterioriprestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cuirealizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro apparivameramente strumentale;- con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc.civ., per avere la CGT-2 confermato l’annullamento dei recuperi ai finiIVA nonostante la mancanza di prova circa la sussistenza dei requisitiper fruire di un regime impositivo agevolato, il cui onere gravava suicontribuenti che ne avevano invocato l’applicazione, stante ilcarattere eccezionale delle norme di agevolazione fiscale;- il primo motivo è fondato;- è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, ela sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando,benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U. n. 22232 del 2016);- orbene, dopo avere illustrato la modifica normativa prevista dall’art.36 del d.l. n. 50 del 2022 ed avere richiamato la giurisprudenza diquesta Corte in materia di regime di esenzione IVA, la CGT-2 si èNumero registro generale 24005/2024Numero sezionale 5402/2026Numero di raccolta generale 24858/2026Data pubblicazione 30/08/2026limitata ad affermare che nella specie andava riconosciuta “laspettanza del regime agevolativo” e non ha spiegato sel’accoglimento dell’appello determinava il riconoscimentodell’esenzione o l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% (chiestadagli appellanti in via subordinata);- le scarne argomentazioni contenute nella sentenza impugnata nonpermettono di comprendere il percorso argomentativo svolto dalgiudice di appello che ha ritenuto di riformare la decisione di primogrado, senza nemmeno indicare quale regime agevolativo andavariconosciuto alle prestazioni oggetto di contestazione;- poiché tali carenze non possono essere certamente integratedall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipoteticheargomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendirende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata(Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232);- l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deglialtri;- la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]