CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 25060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /44Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze chevconfermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna per il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. 74 del 2000; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett. b) cod. proc.pen. e 591 cod. proc. pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 8 novembre 2024, ai sensi dell'art. 544 comma 1 cod.proc.pen., con motivazione nei quindici giorni. Il termine per proporre impugnazione era pari a giorni trenta fissato dall'art. 585 comma 1 lett. b) cod.proc.pr ., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., termine aumentcli di giorni 15 ai sensi dell'art. 585 comma 1 bis cod.proc.per5 trattandosi di impugnazione di imputato giudicato in assenza)e scadeva al 7 gennaio 2025. Il ricorso per cassazione, depositato in data 8 gennaio 2025, come attestato dalla Corte d'appello, è dunque tardivo. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.