CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 relativamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata dell'allontanamento, delle false dichiarazioni rese e dell'assenza di una situazione di estrema urgenza, correlata alla convivenza con lo zio); considerato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (pag. 4 per il rilievo assorbente attribuito alla gravità della condotta, all'intensità del dolo e ai precedenti dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il P idente Anna CriscAo [OSCURATO:PERSONA] P !N oggi,