CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Salerno, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato allo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari perché ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione pluriaggravata, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, gestore di fatto dell'attività di noleggio auto denominato "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]". Secondo la ricostruzione accusatoria, fondata principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso con altri soggetti, dopo la stipula tra la società, "[OSCURATO:PERSONA]", di cui era co-amministratore, e D'Alessandro di un contratto di noleggio- avente ad oggetto il trasferimento in Spagna, dietro il pagamento di rate mensili, di autovetture - aveva costretto quest'ultimo, mediante minacce sia implicite, derivanti dalla appartenenza al clan Fezza - [OSCURATO:PERSONA], sia verbali, esternate in occasione di diversi incontri, a rinunciare alla corresponsione dei canoni e a perdere il possesso e la proprietà di sette veicoli, consegnati ad una società di vendita e noleggio indicata dagli autori della condotta intimidatoria. Il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], più nello specifico, si era dipanato nella fase esecutiva: aveva partecipato a tutti gli incontri con D'Alessandro nel corso dei qu-ali aveva assunto un atteggiamento esplicitamente intimidatorio, anche in presenza di persone armate, prodromiche alla richiesta estorsiva, contestualmente palesata, di cedere le autovetture in assenza di corrispettivo, senza neanche pretendere il pagamento dei canoni di noleggio. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale con riferimento alla ritenuta utilizzabilità degli atti di indagine - segnatamente le dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 4 e 7 novembre 2022 e l'informativa in data 25 novembre 2022 - nonostante il loro compimento dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen Il Tribunale ha dato atto che il procedimento a carico del ricorrente, iscritto a seguito della denuncia sporta da D'Alessandro, era stato prorogato una solo„volta e che, pertanto, il termine per le indagini preliminari era scaduto prima del deposito delle indagini compendiate nell'informativa del 25 novembre 2022 Ciononostante ha ritenuto legittima la nuova iscrizione per il medesimo reato disposta dal Pubblico ministero, con provvedimento del 15 dicembre 2022, sul rilievo che era intervenuto un fatto nuovo, costituito dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che aveva introdotto elementi ulteriori rispetto all'originaria denuncia in base al quale era stata disposta la prima iscrizione. L'argomentazione è, però, erronea in diritto perché nella situazione descritta, il pubblico ministero avrebbe dovuto procedere all'aggiornamento dell'iscrizione della notizia criminis originaria e non ad una nuova iscrizione. Quest'ultima, quindi, è irrilevante ai fini della determinazione del termine delle indagini preliminari di cui all'art. 405 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità degli atti investigativi assunti dopo la scadenza dell'unico termine rilevante, quello iniziato a decorrere a partire dalla prima iscrizione. [OSCURATO:PERSONA] è stato iscritto e indagato per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. a seguito della denuncia di D'Alessandro. Dalla data di iscrizione è iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen.; a nulla rileva che la persona offesa abbia successivamente fornito una versione - più dettagliata, specie se ciò è avvenuto a seguito di delega di indagini conferita dal pubblico minsero dopo la scadenza del termine. 2.2. Con il secondo motivo denuncia nullità della contestazione relativa all'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente risposto h e, all'eccezione della difesa che, come trascritto nel verbale di udienza, aveva segnalato l'assenza nel corpo dell'imputazione del capo n. 1), pur espressamente richiamato nel successivo capo 2), contestato a [OSCURATO:PERSONA], per descrivere il contenuto dell'aggravante della finalità e del metodo mafioso. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. Lamenta che i giudici del riesame non abbiano esaminato i rilievi difensivi sul contributo concorsuale, assegnando al ricorrente un ruolo diverso da quello descritto nell'imputazione. Mentre il pubblico ministero lo aveva indicato tra i soggetti che avevano esternato le minacce, il G.i.p., nell'ordinanza genetica, ed il Tribunale del riesame lo hanno ritenuto partecipe agli incontri nel corso dei quali è avvenuta la consegna del denaro in cambio del noleggio, considerati prodromici alla successiva estorsione. La condotta come ricostruita non è inquadrabile, né in fatto né in diritto, nel reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità per il contenuto aspecifico della censura dedotta. 1.1. Nell'occuparsi dei rapporti tra iscrizione della notizia di \(:rurat@ (art. 335 cod. proc. pen.) e rispetto dei termini di durata delle indagini (art. 405 ss. cod. proc. pen.), questa Corte ha più volte precisato che, qualora il pubblico ministero acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione e il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (cfr. Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M, Rv. 264191 e Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Cusani, Rv. 270573). Diversamente, il pubblico ministero deve procedere a un mero aggiornamento della notizia di reato già iscritta, qualora si limiti solo a modificare la qualificazione giuridica del fatto o a precisare l'esistenza di elementi circostanziali, e in tal caso sono di conseguenza inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari, decorrente dalla data della prima iscrizione. In definitiva, il nostro codice di rito non consente l'iscrizione sul registro ex art. 335 cod. proc. pen. di uno stesso fatto di reato, sia pur diversamente qualificato, già oggetto di una precedente iscrizione, potendo il pubblico ministero procedere a una nuova iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. nel caso in cui, nel prosieguo delle indagini, emerga un fatto storico-naturalistico diverso, dovendosi al riguardo ritenere sempre valido l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01), secondo cui l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (ovvero condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. 1.2. Dalla incontestata scansione procedimentale descritta nel provvedimento impugnato, si evince che il 10 luglio 2019 è stato iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] classe 1979 procedimento penale per il reato di estorsione continuata in concorso con altri; successivamente, il 9 luglio 2020, è stato emesso decreto di proroga previo aggiornamento delle aggravanti e della data di consumazione (dicembre 2017 sino a maggio 2019). In data 15 dicembre 2022, sulla base delle indagini indicate nell'informativa del 25 novembre 2022, è stata disposta nuova iscrizione, sempre per i reati di estorsione, con ulteriore modifica della data di consumazione (dall'agosto al 27 novembre 2018). Sostiene il ricorrente che non sarebbero, di conseguenza, utilizzabili nei suoi confronti le indagini contenute nell'informativa del 25 novembre 2022. Nel porre tale deduzione, non indica tuttavia, con la necessaria precisione, quali specifiche evidenze o meglio quali parti delle dichiarazioni della persona offesa, acquisite dopo l'asserita scadenza del termine delle indagini preliminari, siano attinte dalla invocata sanzione processuale, limitandosi a sollecitare l'astratta applicazione delle norme processuali e dei principi giurisprudenziali. Tale omessa indicazione impedisce di verificare l'eventuale idoneità del compendio investigativo residuo, quindi delle dichiarazioni accusatorie contenute nelle denunce e s.i.t. tempestivamente acquisite, a conservare la forza dimostrativa richiesta per i graYi indizi di colpevolezza E' pacifico, infatti, che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 270303 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01 Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01). Neanche l'affermazione, non manifestamente illogica, del Tribunale del riesame secondo cui le dichiarazioni della persona offesa più recenti riguardano episodi della fattispecie estorsiva continuata diversi e "qualificanti" non è aggredita da critiche specifiche tali da consentire di saggiarne la non aderenza alle risultanze investigative. 2. Il secondo motivo, relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La denunciata assenza nel testo dell'ordinanza applicativa della misura custodiale del capo di imputazione richiamato per relationem, ai fini della descrizione dell'aggravante, non costituisce di per sé causa di invalidità di tale provvedimento. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate», può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contesto motivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Siffatto requisito ha, infatti, la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio. (ex plurimis Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Gigliotti, Rv. 279898 - 01 Sez. 3 - , n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 01; Sez. 3, n. 23978 del 15/05/2014 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259671 - 01). Il ricorrente non si duole di essere stato in qualche modo condizionato nell'esercizio del diritto di difesa dalla denunziata omissione grafica comunque compensata dall'ordito motivazionale così ampio da consentirgli, come si evince di contenuto del provvedimento impugnato, di formulare rilievi e proporre obiezioni oggetto di puntuale analisi da parte del Tribunale del riesame (pag. 19, in particolare). 1.- Mar. 5 - 3. Il terzo motivo, relativo alla gravità indiziaria, non è consentito non solo perché interamente versato in fatto ma perché muove da una premessa erronea. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto accertato, sul piano indiziario, che [OSCURATO:PERSONA], così come espressamente contestato nel capo di incolpazione, abbia partecipato agli incontri in cui sono state esplicitate alla persona offesa le minacce e le richieste estorsive (cfr. pag. 17), oltre ad avere percepito, nella qualità di amministratore della società "[OSCURATO:PERSONA]", direttamente una parte del profitto. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Essendo il ricorrente detenuto per questo titolo, la cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas