CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 11040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14341/2018R.G. proposto da -ricorrenti - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è ope legisdomiciliato; Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali -controricorrente – avverso la sentenza n. 497/2017 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 2.11.2017, N.R.G. 350/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 497/2017, la Corte d’ appello di Venezia ha accolto l e impugnazioni propost e dal Ministero dell ’ Istruzione, dell ’ Università e della Ricerca e, per l’effetto, in riforma dellesentenze res e dal Tribunale di Treviso tra la P.A. appellante e [OSCURATO:PERSONA] più altri litisconsorti, ha rigettato le domande proposte dalle parti appellate, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero per lo svolgimento delle funzioni di collaboratori scolastici o docenti. A fondamento della decisione la c or te territoriale ha ritenuto assorbente il rilievo che essi fossero stati stabilizzati attraverso l ’ operare degli strumenti selettivi e concorsuali, o ai sensi dell’art. 1 della leggen. 107 del 2015 e che, in forza dei principi espressi da questa S.C. nell a sentenza n. 27563/2016 (punti 83 e 85 ), l ’ intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori, diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo, nonché circa il ricorso, da parte del Ministero, ad un uso improprio o distortodelle assunzioni a termine. Inoltre, la Corte d’appello di Venezia ha chiarito che non poteva essere riconosciuta l’anzianità di servizio, in quanto non era stata impugnata con appello incidentale la statuizione di mancato riconoscimento delle differenze retributive del giudice di primo grado, né la relativa richiesta era stata proposta nella memoria di costituzione. Contro la sentenza, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA]Istruzione, Università e Ricerca si è difeso con controricorso. Ladifesa dei ricorrenti ha formulato , quindi, istanza di rimessione alle Sezioni Unite, respinta dal PrimoPresidente della Corte di cassazione con restituzione del fascicolo alla Sezione Lavoro per l’ulteriore corso nell’adunanza camerale già fissata. I ricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo i ricorrenti deduc ono l ’ estinzione del procedimento di appello per il mancato tempestivo deposito, da parte del Ministero, dell’atto di riassunzione del processo dopo la sua sospensione in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. Essi osservano che, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte, l’Avvocatura distrettuale dello Stato aveva depositato l’atto di riassunzione in modalità cartacea, in violazione di quanto disposto dall’art. 16 bis, comma 9 ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv.,con modif., dalla legge n. 221 del 2012, a norma del quale l’atto, avendo natura endoprocedimentale, deve essere depositato esclusivamente in via telematica. 2) Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co mma 1, n. 3 , c.p.c., la parte ricorrente deduce «Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto alrisarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001. Violazione falsa ed erronea applicazione del “ principio di equivalenza”e del “principio di effettività della tutela”». 3) Il successiv o motivo è incentrato «Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie». 4)Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce la «Illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza -principio di effettività), ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell’Uomo». 5) Con il quinto motivo , a sua volta ripartito in più punti, si denuncia la violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema didiritto all’integrale risarcimento dei danni, all’accertamento e alla liquidazione degli stessi(artt. 115 c.p.c., 1226 e 2727 c.c.), di interpretazione della domanda e di onere della prova, sub speciedi inosservanza del principio di non contestazione, la nullità della sentenza, ai sensi dell ’ art. 360, n. 4 , c.p.c. , per motivazione apparente con riferimento al (negato) diritto al riconoscimento delle differenze retributive e contributive, l ’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e l’illegittima esclusione del risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli risarciti con la stabilizzazione. 6)Con il sesto motivo, si censura la sentenza per «violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli art. 1362 e segg. c.c. per aver illegittimamente escluso il diritto al pagamento delle differenze retributive, contributive e delle indennità dovute a causa ed in conseguenza dei continui contratti a termine». 7) Il primo motivo è manifestamente infondato. L ’ atto in riassunzione (più esattamente, il suo deposito)compiuto dal Ministero in difformità dal modello legale si risolve in una mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c. Al riguardo,si richiamano i principi già espressi da questa Corte nelle numerose ordinanze in cui è stato prospettato lo stesso motivo di estinzione (per tutte, Cass., n. 3417/2021; Cass., n. 3411/2021; Cass., n. 7083/2021). 8)Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili ex art 360 bis, n. 1, c.p.c., avendo la corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa S.C.e l’esame delle doglianze non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia. Al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte (da ultimo, n. 3474/2017 e n. 3417/2021) ai quali si intende dare continuità ed alle cui motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt. 132c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. In particolare, questa S.C., con sentenza n. 3474/2020, ha ribadito i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché nella sentenza n. 27563/2016, qui integralmente condivisi e ai quali pure si rinviaex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. L’elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019, nella [OSCURATO:PERSONA]494/17,Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR contro [OSCURATO:PERSONA] e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (di seguito, solo Rossato), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati. Sulle specifiche questioni poste nei motivi di ricorso in esame, questa corte si è poi di recente pronunciata nell’ordinanza n. 489/2021, alla quale si rinvia altresì in base agli artt. 132 c.p.c.e 118 disp. att. c.p.c. In particolare,si richiama il principio espresso dalla Corte di giustizia (p. 45), secondo cuil’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A fronte del pronunciamento della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato, possono tenersi fermi i principi già espressi da questa Corte (punto 84 della sentenza n. 22552 del 2016). Il principio va ribadito anche qualora l’immissione in ruolo sia stata effettuata sulla base del sistema diavanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016), poiché «il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo “bene della vita”per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l’abuso perpetrato e l’illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato». L’equivalenza e l’effettività dell’immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni sono state, d’altra parte, riconosciuteanche dalla sentenza della Corte di Giustizia nelcaso Rossato (nn. 34 - 37). 9) Il quinto motivo è inammissibile. La doglianza è stataoggetto di esame da parte di questa Corte da ultimo con la ordinanza n. 3417/2021 cit. (che a sua volta richiama Cass., n. 489/2021), alla quale si rinvia integralmente non ravvisandosi negli atti difensivi dei ricorrenti elementi idonei a determinare un ripensamento dei principi in essa affermati. Nel caso de quo, al pari di quello valutato nell ’ ordinanza richiamata , la c orte territoriale ha ritenuto generiche e comunque non provate le allegazioni dei ricorrenti circa i danni ulteriori rispetto a quelli riparati dall’intervenuta stabilizzazione. Il motivo è complessivamente inidoneo a scalfire queste affermazioni, presentando evidenti profili di inammissibilità oltre che di infondatezza, sia per la promiscuità e la mescolanza dei motivi sia con riguardo alla violazione di legge prospettata con riferimento ad una pluralità di norme, senza che risultino indicate con chiarezza le affermazioni della sentenza in contrasto con disposizioni menzionate. Risultainconferente il richiamo all’art. 112 c.p.c., giacché non vi è stata alcuna omessa pronuncia (o extra o ultra petizione), ma solo una interpretazione della domanda, non denunciabile ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. , n. 25690/2019). Quanto al vizio di omesso esame di fatti decisivi, anch’esso è inammissibile, non risultando indicato quale sia il fatto - principale o secondario - di cui si predica la decisività e la cui valutazione sarebbe stata del tutto omessa, non potendo rientrare nella nozione di «fatto» la valutazione compiuta dal giudice degli atti processuali. La ritenuta genericità delle allegazioni assorbe ogni ulteriore valutazione circa la presunta violazione dei principi in tema di non contestazione e di quantificazione del pregiudizio, in quanto il ricorso alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone già assolto l ’ onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno (Cass, n. 16202/2002; Cass.,n.13288/2007; Cass., n. 2874 2/2018). Detto onere,nella specie, non è stato assolto. Neppure è ravvisabile un’ipotesi di nullità della sentenza perché la motivazione è fisicamente (oltre che logicamente ed esaustivamente) esistente e non presenta alcuna incongruenza o illogicità, peraltro neppure indicatedai ricorrenti (cfr. Cass., SU,n. 8053/2014). 10)Il sesto motivo è, del pari , inammissibile. I ricorrenti assumono di aver proposto fin dal primo grado la domanda volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni e delle indennità spettanti ai lavoratori a tempo determinato in forza del principio di non discriminazione e che su tale domanda il tribunale avrebbeomesso ogni pronuncia. La doglianzadifetta di autosufficienza, dal momento che il ricorso introduttivo del giudizio non è trascritto né nella sua interezzané nelle sue parti essenziali, ma solo in minima parte,in palese violazione dell’onere prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Tale omissione, invero, da un lato, non consente di valutare ex ante la veridicità dell’assunto circa l'effettiva proposizione ed il contenuto della domanda concernente le differenze retributive, dall’altro, impedisce a questa S.C. di determinare la natura, l’ampiezza e l’autonomia della domanda, nel senso della sua ricollegabilità ad una causa petendi autonoma rispetto a quella della domanda avente ad oggetto la conversione del rapporto a tempo indeterminato. L’adempimento di siffattoonere di specificitàsi imponeva con più forte ragione, dal momento che nella sentenza impugnata non vi è alcun accenno a questo capo della domanda e ciò imponeva alla parte di dedurre in che termini, in quale atto ed in quale momento la domanda era stata proposta (Cass.,n. 20694/2018; sull’autonomia della domanda avente ad oggetto le differenze retributive rispetto alla domanda risarcitoria, v. Cass., n. 34546/2019). Inoltre, si rileva che la corte territoriale ha affrontato la questione ritenendo chei ricorrenti avrebbero dovuto proporre appello incidentale sul punto. Questo passaggio della decisione di appello non è stato, però, specificamente impugnato. 11)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. I ricorrenti sono tenuti al versamento dell ’ ulteriore importo pari al contributo unificato versato. P.Q.M. La Corte,ritenuti non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, c.p.c., -rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 , oltre spese prenotate a debito; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla le