CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 38706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FRANCO Domenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/4/2022 della Corte di Appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] . 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del vizio processuale e di quello valutativo ad effetto sanzionatorio (apprezzamento dei presupposti di fato della recidiva) dedotti. 1.1. La difesa lamenta, con il primo motivo di ricorso, inosservanza della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 161, comma 4, 178, 179, cod. proc. pen.) per la nullità del giudizio di secondo grado in conseguenza della notifica al solo difensore (già domiciliatario dell'imputato) di una sola copia (per sé) dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello. 1.2. Tale irritualità (omissione della doppia notifica al difensore di fiducia, una quale difensore ed una quale domiciliatario) determina infatti nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio (Sez. 4, n. 7917 del 25/1/2016, Rv. 266231), che resta sanata se non eccepita dal difensore che assiste al compimento dell'atto viziato e non lo eccepisce. Nel caso di specie il difensore di fiducia avrebbe potuto far rilevare la nullità producendo memoria o conclusioni scritte in tempo utile per la celebrazione dell'udienza camerale non partecipata. Ove, come nel caso in disamina, l'eccezione non sia formulata tempestivamente, la nullità è sanata (Sez. Un.27/1/11 n. 22242). 1.3. Quanto ai dedotti vizi di motivazione in ordine all'apprezzamento dei presupposti della recidiva, la Corte accuratamente motiva la propria decisione all'ultima sezione della sentenza impugnata, avuto riguardo alla qualità dei precedenti ed al rapporto con il fatto per cui si procede. Gli argomenti così evidenziati non prestano il fianco a censure di sorta nella sede di legittimità (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690 - 01). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 2.1. La natura non particolarmente complessa delle questioni dedotte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2023.