CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 26334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Catania; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della misura alternativa presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna di cui alla sentenza del 15 giugno 2020 del Tribunale di Messina, confermata il 24 febbraio 2021 dalla Corte di appello della stessa città e inclusa nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina l'8 settembre 2022. Il diniego è stato giustificato con la circostanza che la richiesta di applicazione della misura alternativa è stata presentata dal condannato tramite il proprio difensore di fiducia eleggendo domicilio, in Messina, [OSCURATO:PERSONA], n. 176/A. A tale indirizzo, sulla base della relata di notifica dell'Ufficio UNEP, il condannato è risultato sconosciuto. Pertanto, l'istanza in parola è stata dichiarata inammissibile a norma dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., non avendo Mourad comunicato la variazione di domicilio che, sulla base del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura messinese, risulta essere nella località di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Con il primo, ha eccepito violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 678, 666, 127, commi 1 e 4, cod. proc. pen. Il ricorrente, in base a quanto illustrato, non ha mai ricevuto la notifica della fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, tentata dall'Ufficiale giudiziario presso il domicilio eletto con l'istanza di ammissione alla misura alternativa. La circostanza che egli è risultato «sconosciuto all'indirizzo» avrebbe imposto il tentativo di rinnovare l'adempimento con l'ausilio della polizia giudiziaria. Inoltre, non è stato osservato il disposto di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che impone la notifica presso il difensore nel caso in cui la notificazione al domicilio eletto sia impossibile. La mancata effettuazione della regolare notifica ha concretamente determinato un pregiudizio per il ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità dell'istanza per mancata comunicazione del mutamento del domicilio, atteso che la notifica dell'avviso mediante consegna al difensore avrebbe consentito al condannato di provare di non avere mai mutato il proprio domicilio eletto, avendo mantenuto inalterata la propria dimora effettiva. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito i medesimi vizi con riferimento all'art.677 cod. proc. pen. Ha dedotto il travisamento di elementi fattuali decisivi quali, su tutti, l'affermato mutamento del domicilio da parte del condannato senza l'effettuazione di alcuna comunicazione ai fini previsti dalla predetta norma processuale. Invero, nessun mutamento si era verificato, tenuto conto che la notifica eseguita a [OSCURATO:PERSONA], relativamente al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, era stata effettuata negli Uffici della locale Stazione dei Carabinieri e non presso il nuovo domicilio del ricorrente. In sostanza, il domicilio di Souki non sarebbe stato mai modificato, essendo egli stabilmente radicato nel territorio e dimorante a Messina, [OSCURATO:PERSONA], 176/A. Infine, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza sarebbe stata erroneamente pronunciata, in quanta, la sanzione opera nel solo caso in cui, al momento della presentazione dell'istanza, non sia stata effettuata l'elezione di domicilio, non anche nel caso in cui sia stata omessa la comunicazione del mutamento dello stesso, operando, in tale situazione, l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita di essere accolto. 2. In primo luogo, va affermata la fondatezza del primo motivo di ricorso con il quale viene censurato il provvedimento impugnato per la mancata rituale notifica all'interessato del provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio dell'8 novembre 2022. Dalla disamina dello stesso provvedimento, risulta che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza non è andata a buon fine in quanto l'istante è risultato "sconosciuto all'indirizzo". Proprio per tale ragione la richiesta di ammissione alla misura alternativa è stata dichiarata inammissibile.Un primo vizio nel provvedimento, emerge, dunque, dalla circostanza che, verificata l'irreperibilità del condannato nel domicilio dichiarato con l'istanza, non è stata effettuata la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza presso il difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Invero, l'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che al procedimento avente ad oggetto l'applicazione della misura alternativa alla detenzione si applicano le disposizioni previste dall'art. 161 cod. proc. pen. e, dunque, nel caso di inidoneità, insufficienza o mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore. Nel caso di specie, non risulta che il procedimento di notificazione del decreto di fissazione dell'udienza abbia incluso anche la notificazione del decreto presso il difensore. 3. Da ciò deriva anche la fondatezza dell'ultimo dei rilievi svolti dal ricorrente nella parte finale del secondo motivo di ricorso. Infatti, va ribadito quanto già affermato da Sez. 1, Sentenza n. 48337 del 13/11/2012, Sarr, Rv. 253977 secondo cui «l'inammissibilità della richiesta del condannato di misure alternative alla detenzione è prevista soltanto per il caso in cui questi ometta la dichiarazione o l'elezione di domicilio e non anche là dove l'omessa comunicazione abbia ad oggetto il mutamento del domicilio dichiarato o eletto». Nel caso di specie, secondo la ricostruzione operata nello stesso provvedimento impugnato, risulta che l'interessato aveva indicato il proprio domicilio nell'istanza originaria ed è, invece, risultato irreperibile al momento della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Con l'arresto giurisprudenziale citato, da intendersi in questa sede ribadito, è stato richiamato altro precedente (Sez. 1 n. 15137 del 3/3/2011, Marku, Rv. 249738) con il quale è stato precisato che l'inammissibilità della domanda consegue alla omessa dichiarazione o elezione di domicilio, non anche alla mancanza di attualità di quella dichiarazione. Ricorrendo tale ipotesi, secondo il condiviso arresto in esame, l'istanza proposta dal ricorrente non poteva essere ritenuta inammissibile, avendo egli pur sempre provveduto ad eleggere domicilio e potendo trovare applicazione, nella fattispecie, «la norma contenuta nell'ultima alinea del citato art. 677 c.p.p., comma 2 bis, che fa salva l'applicazione della normativa prevista dall'art. 161 cod. proc. pen., comma 4.».4. Alla luce di quanto sin qui esposto, assorbite le ulteriori argomentazioni poste a fondamento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con r