CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 03067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12781/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresenta to e dife so da s é stesso , pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente– nei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore; – intimato – per la cassazione della sentenza n. 153/2022 del Tribunale di Messina , depositata il 27 gennaio 2022; udita la relazionedella causa svolta nella C amera di consiglio del 6 dicembre 2022 dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Spese giudiziali civili -Compensazione - Assenza di reciproca soccombenza e delle ragioni indicate dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis - Conseguenze. C.C. 06/12/2022 r.g.n. 12781/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. [OSCURATO:PERSONA] che: con sentenza 27 gennaio 2022, n. 153, il Tribunale di Messina ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza n. 1523/2019 del Giudice di pace della stessa città; pur accogliendo integralmente il motivo di impugnazione, il Tribunale ha però compensato le spese del grado, in ragione della «mancata costituzione dell’appellato (che di fatto non ha contestato il denunciato errore omissivo del giudice di primo grado)» (p.4 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo,cui non risponde l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. c on l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., nonché radicale illogicità ed erroneità della motivazione in ordine alla statuizione di compensazione delle spese resa dal Tribunale di Messina con la sentenza impugnata; il ricorrente deduceche, non ostante l’integrale soccombenza della parte appellata, il giudice di appello ha adottato la suddetta statuizione in mancanza dei presupposti stabiliti dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. , applicabile “ratione temporis”, consistenti, oltre che nella fattispecie della “soccombenza reciproca”, nell’ipotesi di “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché in quella di ricorrenza di altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; 2.il ricorso è manifestamente fondato; in tema dispese giudiziali, la compensazione in assenza di reciproca soccombenza può essere disposta soltanto ove ricorrano le ragioni indicate nell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), non potendo attribuirsi rilievo a circostanze diverse e, in particolare (come erroneamente è stato fatto nella fattispecie), alla “contumacia”della controparte, permanendo in tal caso la sostanziale C.C. 06/12/2022 r.g.n. 12781/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico dellespese (cfr. Cass. 19/10/2015, n. 21083, sia pure in fattispecie riferita alla formulazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., introdotta dalla leggen. 69 del 2009; cfr., altresì, di recente, Cass. 29/04/2022, n.13674); 3. i n accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato, che rinnoverà la statuizione sulle spese processuali, conformandosi all’enunciato principio; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di consiglio della Sest