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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 42680/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lanciano in data 13/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] FiAnoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigel:to del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito del passaggio in giudicato, in data 7/06/2021, della sentenza del 24/11/2020 con la quale Aspergo era stato condannato alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano emise il nuovo provvedimento di cumulo n. 31'2021 SIEP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nel frangente, il Pubblico ministero partì dalla pena del cumulo precedente del 12/10/2020, pari a 28 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione, indi detrasse il presofferto, pari a 4 anni, 1 mese e 14 giorni di reclusione, giungendo alla pena residua di 24 anni, 10 mesi e 2 giorni di reclusione e detratta la liberazione anticipata, fu determinata la pena di 23 anni, 6 mesi e 12 giorni di reclusione, cui poi venne aggiunta la pena inflitta con l'ultima condanna.

1.1. Con successivo incidente di esecuzione, Aspergo chiese la correzione del cumulo, deducendo che il Pubblico ministero avrebbe dovuto, dapprima, sommare tutte le pene detentive (aggiungendo alla pena di 28 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione di cui al primo cumulo, quella di 6 anni e 8 mesi di reclusione inflitta con la nuova condanna), per poi applicare il criterio moderatore previsto dall'art.78 cod. pen. e, infine, sottrarre dalla pena di 30 anni il presofferto di 4 anni, 1 mese e 14 giorni di reclusione e l'ulteriore riduzione per liberazione anticipata, arrivando alla pena finale di 22 anni, 10 mesi e 13 giorni di reclusione, con fine pena 13/06/2032.

1.2. Con ordinanza in data 28/02/2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione, osservando che: in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di essa sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti, dovendo formarsi, invece, dei cumuli parziali.

Secondo il Tribunale, infatti, deve innanzitutto procedersi al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e successiva detrazione dal risultato del presofferto; e deve, poi, procedersi alla formazione di un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione, e così via fino all'esaurimento delle pene concorrenti inflitte per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 78 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Procura abbia detratto dal computo parziale un intero periodo di presofferto precedente all'inizio dell'esecuzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) di 4 anni, 1 mese e 18 giorni di reclusione, confondendo la ratio della fungibilità con quella del principio moderatore dell'art. 78 cod. pen., cui il Giudice attribuire lo scopo di evitare che, t attraverso l'applicazione del criterio moderatore, il condannato possa beneficiare di una riduzione di pena prima della commissione del reato; finalità che, appunto, sarebbe quella che governa, invece, la disciplina della fungibilità del presofferto.

Nel caso di specie, peraltro, all'epoca della commissione dell'ultimo reato, la pena residua da scontare sarebbe stata lontana dal tetto massimo dei trent'anni di cui all'art. 78 cod. pen., sicché non vi sarebbe stata alcuna ragione di ritenere che la commissione del reato potesse essere stata effettuata per precostituirsi una sorta di immunità da parte di Aspergo.

Il Tribunale, con motivazione apparente e manifestamente illogica, avrebbe disconosciuto l'argomento della distonia delle rationes di ciascuno dei differenti calcoli della pena: quello del cumulo materiale dei reati, e quello del principio moderatore - ispirato alla funzione rieducativa della pena, applicando analogicamente la stessa disciplina, benché detti istituti perseguano, ciascuno, una ratio differente.

3. In data 30/06/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della sua manifesta infondatezza, conseguente al suo porsi in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati.

2. In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali inflitte per una pluralità di reati, è riferibile soltanto alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della detenzione.

Al contrario, qualora durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta', il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, •sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182 - 01; Sez. 1, n. 46602 del 1/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 - 01; Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Nucera, Rv. 252078 - 01; Sez. 1, n. 45775 del 2/12/2008, C logero, v Rv. 242574 - 01; Sez. 1, n. 34348 del 11/05/2005, Morabito, Rv. 232277 - 01).

Dunque, il criterio moderatore previsto dall'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen. deve trovare applicazione nella formazione dei diversi cumuli, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, sempre che la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta (Sez. 1 n. 4135 del 27/01/2015, dep. 2016, Rv. 267302 - 01; Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, Rv. 253668 - 01).

Ciò che può comportare, al lato pratico, che, nel corso della vita, un soggetto possa essere detenuto per un tempo complessivamente eccedente tale limite (Sez. 1, n. 37635 del 2/07/2014, D'Albenzio, Rv. 260597 - 01).

3. Ciò premesso, il Giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei predetti principi, che il ricorso non è riuscito, in alcun modo, ad aggredire, limitandosi alla esposizione, solo confutativa e nemmeno argomentata, di un differente criterio di computo, che non tiene affatto conto del principio, correttamente ricordato dall'ordinanza impugnata, posto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale l'esecuzione della pena non può precedere la commissione del reato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lanciano in data 13/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] FiAnoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigel:to del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito del passaggio in giudicato, in data 7/06/2021, della sentenza del 24/11/2020 con la quale Aspergo era stato condannato alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano emise il nuovo provvedimento di cumulo n. 31'2021 SIEP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel frangente, il Pubblico ministero partì dalla pena del cumulo precedente del 12/10/2020, pari a 28 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione, indi detrasse il presofferto, pari a 4 anni, 1 mese e 14 giorni di reclusione, giungendo alla pena residua di 24 anni, 10 mesi e 2 giorni di reclusione e detratta la liberazione anticipata, fu determinata la pena di 23 anni, 6 mesi e 12 giorni di reclusione, cui poi venne aggiunta la pena inflitta con l'ultima condanna. 1.1. Con successivo incidente di esecuzione, Aspergo chiese la correzione del cumulo, deducendo che il Pubblico ministero avrebbe dovuto, dapprima, sommare tutte le pene detentive (aggiungendo alla pena di 28 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione di cui al primo cumulo, quella di 6 anni e 8 mesi di reclusione inflitta con la nuova condanna), per poi applicare il criterio moderatore previsto dall'art.78 cod. pen. e, infine, sottrarre dalla pena di 30 anni il presofferto di 4 anni, 1 mese e 14 giorni di reclusione e l'ulteriore riduzione per liberazione anticipata, arrivando alla pena finale di 22 anni, 10 mesi e 13 giorni di reclusione, con fine pena 13/06/2032. 1.2. Con ordinanza in data 28/02/2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione, osservando che: in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di essa sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti, dovendo formarsi, invece, dei cumuli parziali. Secondo il Tribunale, infatti, deve innanzitutto procedersi al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e successiva detrazione dal risultato del presofferto; e deve, poi, procedersi alla formazione di un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione, e così via fino all'esaurimento delle pene concorrenti inflitte per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 78 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Procura abbia detratto dal computo parziale un intero periodo di presofferto precedente all'inizio dell'esecuzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) di 4 anni, 1 mese e 18 giorni di reclusione, confondendo la ratio della fungibilità con quella del principio moderatore dell'art. 78 cod. pen., cui il Giudice attribuire lo scopo di evitare che, t attraverso l'applicazione del criterio moderatore, il condannato possa beneficiare di una riduzione di pena prima della commissione del reato; finalità che, appunto, sarebbe quella che governa, invece, la disciplina della fungibilità del presofferto. Nel caso di specie, peraltro, all'epoca della commissione dell'ultimo reato, la pena residua da scontare sarebbe stata lontana dal tetto massimo dei trent'anni di cui all'art. 78 cod. pen., sicché non vi sarebbe stata alcuna ragione di ritenere che la commissione del reato potesse essere stata effettuata per precostituirsi una sorta di immunità da parte di Aspergo. Il Tribunale, con motivazione apparente e manifestamente illogica, avrebbe disconosciuto l'argomento della distonia delle rationes di ciascuno dei differenti calcoli della pena: quello del cumulo materiale dei reati, e quello del principio moderatore - ispirato alla funzione rieducativa della pena, applicando analogicamente la stessa disciplina, benché detti istituti perseguano, ciascuno, una ratio differente. 3. In data 30/06/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della sua manifesta infondatezza, conseguente al suo porsi in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati. 2. In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali inflitte per una pluralità di reati, è riferibile soltanto alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della detenzione. Al contrario, qualora durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta', il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, •sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182 - 01; Sez. 1, n. 46602 del 1/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 - 01; Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Nucera, Rv. 252078 - 01; Sez. 1, n. 45775 del 2/12/2008, C logero, v Rv. 242574 - 01; Sez. 1, n. 34348 del 11/05/2005, Morabito, Rv. 232277 - 01). Dunque, il criterio moderatore previsto dall'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen. deve trovare applicazione nella formazione dei diversi cumuli, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, sempre che la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta (Sez. 1 n. 4135 del 27/01/2015, dep. 2016, Rv. 267302 - 01; Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, Rv. 253668 - 01). Ciò che può comportare, al lato pratico, che, nel corso della vita, un soggetto possa essere detenuto per un tempo complessivamente eccedente tale limite (Sez. 1, n. 37635 del 2/07/2014, D'Albenzio, Rv. 260597 - 01). 3. Ciò premesso, il Giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei predetti principi, che il ricorso non è riuscito, in alcun modo, ad aggredire, limitandosi alla esposizione, solo confutativa e nemmeno argomentata, di un differente criterio di computo, che non tiene affatto conto del principio, correttamente ricordato dall'ordinanza impugnata, posto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale l'esecuzione della pena non può precedere la commissione del reato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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