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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38644/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 4 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Noia il 10 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione degli artt. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 otto- bre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina e hashish, il 20 luglio 2019, condannandolo, con le attenuanti generiche, esclusa la recidiva, ap- plicata la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge.

2.1. Sotto il primo profilo denunzia il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2.2. Si duole poi del trattamento sanzionatorio, che sarebbe troppo afflittivo e, in ogni caso, non giustificata da adeguata motivazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Entrambe le riferite doglianze, infatti, sono assertive, generiche e meramente reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti con ade- guata, congrua e non illogica motivazione (alle pp. 3-5 della sentenza), motiva- zione con cui, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la aspecificità.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 4 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Noia il 10 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione degli artt. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 otto- bre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina e hashish, il 20 luglio 2019, condannandolo, con le attenuanti generiche, esclusa la recidiva, ap- plicata la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Sotto il primo profilo denunzia il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.2. Si duole poi del trattamento sanzionatorio, che sarebbe troppo afflittivo e, in ogni caso, non giustificata da adeguata motivazione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le riferite doglianze, infatti, sono assertive, generiche e meramente reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti con ade- guata, congrua e non illogica motivazione (alle pp. 3-5 della sentenza), motiva- zione con cui, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la aspecificità. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il Presidente
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