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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06683/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli respingeva la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle due sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi a una preordinazione, dovendosi evidenziare, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel provvedimento impugnato, che «in un caso [...] il condannato istante si era opposto alla verifica nel corso di un colloquio con i familiari; nell'altro caso, l'uomo aveva reagito con violenza nei confronti di un agente della polizia penitenziaria durante il percorso alle docce, di cui aveva chiesto di fruire, accompagnato dalla persona offesa». [OSCURATO:PERSONA] che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli respingeva la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle due sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi a una preordinazione, dovendosi evidenziare, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel provvedimento impugnato, che «in un caso [...] il condannato istante si era opposto alla verifica nel corso di un colloquio con i familiari; nell'altro caso, l'uomo aveva reagito con violenza nei confronti di un agente della polizia penitenziaria durante il percorso alle docce, di cui aveva chiesto di fruire, accompagnato dalla persona offesa». [OSCURATO:PERSONA] che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
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