CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1977
Cassazione n. 39711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/10/1977 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 14/10/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 27/04/2016, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentato furto, ricettazione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è inammissibile poiché non devoluto in appello e risulta , comunque, manifestamente infondato poiché secondo consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud., dep. 27/04/2017, Rv. 270120- 01e precedenti conformi: Sez. 2 - , Sentenza n. 5616 del 15/01/2021 Cc., dep. 12/02/2021, Rv. 280883-02 e Sez. 2 - , Sentenza n. 5616 del 15/01/2021., dep. 12/02/2021 Rv. 280883-02)], risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]