CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 31131-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 461/2020 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte a quest'ultima. 2.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Cosenza ha inizialmente accolto l'opposizione spiegata dalla Intrieri ed ha revocato il decreto ingiuntivo. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale decisione davanti al Tribunale di Cosenza che, in accoglimento della impugnazione, ha invece rigettato l'opposizione e così confermato il decreto ingiuntivo opposto: ma ha tuttavia compensato le spese in ragione della "peculiarità della vicenda". 4.-[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso tale sentenza con un solo motivo di impugnazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita nonostante la regolarità della notifica. Considerato che 5.1-L'unico motivo di ricorso fa valere violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile ed altresì dell'articolo 132 del medesimo codice. Secondo il ricorrente la decisione di compensare le spese è assolutamente immotivata alla luce della regola per la quale, in caso di soccombenza, la compensazione delle spese presuppone gravi ed eccezionali ragioni, che ben possono essere ricavate dalla peculiarità del caso, ma che devono essere indicate. Invece la sentenza impugnata non ha motivato il perché della peculiarità della fattispecie. Il motivo è fondato. E' principio di diritto che in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (Cass. 11217/ 2016; Cass. 14411/ 2016; Cass. 22310/ 2017). Alcuna ragione invece è dato ricavare dalla decisione impugnata quanto alle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la peculiarità della fattispecie e dunque rendono fondata la compensazione delle spese. Il ricorso va accolto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa I decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza, in jr c nche per le speseJet fr.frhu.n-r-01:ku; ses Roma 25