Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 novembre 2024

Cassazione n. 29947/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4548/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] dell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.5497/2022, depositata il 23/12/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;considerato che le intimate non si sono costituite e, pertanto, non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il04/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4548/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] dell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.5497/2022, depositata il 23/12/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;considerato che le intimate non si sono costituite e, pertanto, non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il04/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29947/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris