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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1986

Cassazione n. 12777/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01G4IHW) nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] 16 marzo 2019); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza impugnata (vedasi pagg. 3 e 4); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01G4IHW) nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] 16 marzo 2019); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza impugnata (vedasi pagg. 3 e 4); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12777/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris