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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12810/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 20 dicembre 2018 del Tribunale di Catania che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla esposizione della cosa alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose e l'aveva condannato alla pena di giustizia.

All'Erbasecca si contesta di avere tentato di impossessarsi di un furgone parcheggiato sulla pubblica via rompendo un finestrino per poter entrare al suo interno e porsi alla guida del veicolo, senza riuscire nel suo intento per il pronto intervento delle forze dell'ordine.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen..

La Corte di appello, per motivare il diniego, aveva asserito che l'attenuante era inapplicabile al delitto tentato e che comunque, anche aderendo all'orientamento che ammetteva l'applicazione della circostanza al reato tentato, il danno che sarebbe stato arrecato non poteva dirsi di speciale tenuità, considerato il valore del furgone.

Il ricorrente sostiene che la circostanza è applicabile al delitto tentato e che ai fini della sua applicazione deve aversi riguardo al valore del danno che sarebbe stato arrecato alla persona offesa nell'ipotesi che il delitto fosse stato consumato.

Nel caso di specie la Corte di appello non aveva fatto riferimento al valore del bene che si voleva sottrarre e comunque non sono state indicate le ragioni per le quali il danno doveva ritenersi non lieve.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche prevalenti ed alla entità della pena, superiore al minimo edittale.

Sostiene che il diniego delle menzionate attenuanti non è stato motivato e che a tal fine è inidoneo il riferimento ai suoi precedenti penali, poiché la motivazione, non spiegando le ragioni dell'inidoneità degli elementi addotti al fine di invocare le attenuanti, risulta meramente apparente.

Neppure la Corte di appello ha motivato, sostiene il ricorrente, sulla entità della pena, non avendo spiegato le ragioni per le quali i suddetti elementi sarebbero inidonei a sorreggere un più mite trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255528).

Deve pure osservarsi che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615).

Nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che, anche considerando l'attenuante applicabile al reato tentato, il danno che sarebbe stato cagionato alla persona offesa non sarebbe stato tenue, tenuto conto che il furgone di cui l'odierno ricorrente aveva tentato di impossessarsi aveva un valore non modesto.

A tal fine la Corte di appello ha evidenziato che il furgone era ancora utilizzabile; dalla sentenza di primo grado risulta che il proprietario del furgone lo aveva affidato ad un meccanico per la riparazione e tale circostanza evidenzia che il valore residuo del furgone giustificava il costo della riparazione.

La motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello appare del tutto adeguata e corretta e non presenta contraddittorietà o manifesta illogicità.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Quanto, infine, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con 3 0s1 espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Nel caso di specie la pena fissata dal Tribunale è di poco superiore al minimo edittale, cosicché al fine di motivare il trattamento sanzionatorio è sufficiente il generico richiamo ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; in ogni caso la Corte di appello ha fatto pure riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed alla gravità del danno, considerata la rilevanza, per la persona offesa, del bene di cui l'imputato intendeva appropriarsi.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 20 dicembre 2018 del Tribunale di Catania che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla esposizione della cosa alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose e l'aveva condannato alla pena di giustizia. All'Erbasecca si contesta di avere tentato di impossessarsi di un furgone parcheggiato sulla pubblica via rompendo un finestrino per poter entrare al suo interno e porsi alla guida del veicolo, senza riuscire nel suo intento per il pronto intervento delle forze dell'ordine. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.. La Corte di appello, per motivare il diniego, aveva asserito che l'attenuante era inapplicabile al delitto tentato e che comunque, anche aderendo all'orientamento che ammetteva l'applicazione della circostanza al reato tentato, il danno che sarebbe stato arrecato non poteva dirsi di speciale tenuità, considerato il valore del furgone. Il ricorrente sostiene che la circostanza è applicabile al delitto tentato e che ai fini della sua applicazione deve aversi riguardo al valore del danno che sarebbe stato arrecato alla persona offesa nell'ipotesi che il delitto fosse stato consumato. Nel caso di specie la Corte di appello non aveva fatto riferimento al valore del bene che si voleva sottrarre e comunque non sono state indicate le ragioni per le quali il danno doveva ritenersi non lieve. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche prevalenti ed alla entità della pena, superiore al minimo edittale. Sostiene che il diniego delle menzionate attenuanti non è stato motivato e che a tal fine è inidoneo il riferimento ai suoi precedenti penali, poiché la motivazione, non spiegando le ragioni dell'inidoneità degli elementi addotti al fine di invocare le attenuanti, risulta meramente apparente. Neppure la Corte di appello ha motivato, sostiene il ricorrente, sulla entità della pena, non avendo spiegato le ragioni per le quali i suddetti elementi sarebbero inidonei a sorreggere un più mite trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255528). Deve pure osservarsi che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615). Nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che, anche considerando l'attenuante applicabile al reato tentato, il danno che sarebbe stato cagionato alla persona offesa non sarebbe stato tenue, tenuto conto che il furgone di cui l'odierno ricorrente aveva tentato di impossessarsi aveva un valore non modesto. A tal fine la Corte di appello ha evidenziato che il furgone era ancora utilizzabile; dalla sentenza di primo grado risulta che il proprietario del furgone lo aveva affidato ad un meccanico per la riparazione e tale circostanza evidenzia che il valore residuo del furgone giustificava il costo della riparazione. La motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello appare del tutto adeguata e corretta e non presenta contraddittorietà o manifesta illogicità. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Quanto, infine, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con 3 0s1 espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie la pena fissata dal Tribunale è di poco superiore al minimo edittale, cosicché al fine di motivare il trattamento sanzionatorio è sufficiente il generico richiamo ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.; in ogni caso la Corte di appello ha fatto pure riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed alla gravità del danno, considerata la rilevanza, per la persona offesa, del bene di cui l'imputato intendeva appropriarsi. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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