CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 20923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37733-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sè stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro [OSCURATO:PERSONA] avvocati gestione separata R.G.N. 37733/2019 Cron. Rep. CC 13/06/2023 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 662/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/06/2019 R.G.N. 423/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello, riteneva legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2009. [OSCURATO:PERSONA] che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuto, non essendo [OSCURATO:PERSONA] tenuto a versare il contributo soggettivo alla cassa professionale e non rilevando il pagamento del contributo integrativo. Negava poi che la pretesa dell’Inps fosse prescritta, individuando il dies a quo della prescrizione nel giorno 6.7.2010, e aggiungeva che non potevaessere esaminata la doglianza relativa all’errato calcolo della contribuzione, asseritamente da determinarsi sulla quota di reddito superiore a €5000 annuali, in quanto proposta solo con le note conclusive. In merito alle sanzioni civili, riteneva infine doversi applicare la fattispecie dell’omissione e non quella dell’evasione contributiva. Contro la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] icorre per tre motivi. L’Inps ha resistito con controricorso e ha presentato ricorso successivo, da qualificarsi incidentale, affidato a un motivo. Con ordinanza interlocutoria n.5351/22 della sesta sezione, la causa veniva rimessa a questa sezione in ordine alla problematica giuridica posta dal ricorso dell’Inps. In vista dell’adunanza camerale, le parti depositavano memorie illustrative. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso principale viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.25 e 26 l. n.335/95 e dell’art.18 l. n.111/ 11 . La Corte avrebbe errato nel ritenere legittima l’iscrizione alla Cassa forense, considerato che il ricorrente era un avvocato iscritto all’albo professionale e aveva versato il contributo integrativo. Con il secondo motivo di ricorso principale viene dedotta violazione e fala applicazione dell’art.44, co.2, sesto periodo, l. n.269/03 per avere la Corte errato nel calcolare i contributi sull’intero reddito percepito nel 2009 anziché sulla sola quota superiore al limite di €5000.Con il terzo motivo di ricorso principale viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c. per non avere individuato la Corte il dies a quo della prescrizione nella data del 16.6.2010 anziché del 6.7.2010. Con il motivo di ricorso incidentale Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.116, co.8 lett. a) e b) l. n.388/00 per avere la Corte ritenuto applicabile la fattispecie dell’omissione contributiva e non quella dell’evasione. Il primo motivo di ricorso principale è fondato nei limiti che seguono. Esso è infondato laddove mira a escludere il debito per contributi. Infatti, aseguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es. Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato). In particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa –come è nel caso di specie –lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95. In particolare,è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95. Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondono ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. Il motivo è invece fondato laddove, non facendo cadere il giudicato interno sul debito per sanzioni civili, accessorio al debito contributivo principale, sicché l’impugnazione sull’an del debito contributivo implica la devoluzione dell’obbligo accessorio delle sanzioni civili, consente l’applicabilità, ai sensi dell’art.136 Cost., della citata sentenza n.104/22, non potendo dirsi coperto da giudicato (interno) il diritto di credito accessorio alle sanzioni civili. I contributi omessi sono relativi all’anno 2009, ovvero ad epoca precedente l’entrata in vigore del d. l. n.98/11. Ora, la sentenza n.104/22 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 d. l. n.198/11 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art.22 l. n.576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente, delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Per effetto di tale sentenza, il motivo va accolto in parte qua con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2009 (v. Cass.17970/22, Cass.30406/22, Cass.4078/23). Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile poiché estraneo alla ratio decidendi della sentenza (Cass.635/15, Cass.828/07). Il motivo, infatti , nulla argomenta sul rilievo della sentenza di inammissibilità della questione sull’esatto criterio di calcolo della contribuzione, in quanto proposta tardivamente in sede di note conclusive.Il terzo motivo di ricorso principale è manifestamente infondato. La Corte ha fatto decorrere il dies a quo dalla data (6.7.2010) fissata dal D.P.C.M. 10.6.2010, che, all’art.1, co.1, dispone: «I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bisdel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 20 10 , senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 a gosto 20 10 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo». La sentenza ha applicato il costante orientamento di legittimità, cui va data continuità, secondo cui il citato D.P.C.M. rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni dell’art.12, co.5d. lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai D.P.C.M. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816), sicché dal 6.7.2010 iniziava a decorrere la prescrizione.Il motivo di ricorso incidentaleè assorbito in ragione di quanto sopra detto sul primo motivo di ricorso principale. Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che