CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42177/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 04/04/2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, pronunziandosi a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte con sentenza della IV sezione penale del 14.6.2022 ai sensi degli artt. 324 e 325 cod. proc. pen., condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 60000,00 a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione mediante il suo difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge sul rilievo della assenza di motivazione nella parte della sentenza in cui la corte di appello ha escluso ogni nesso causale tra l'arresto del ricorrente e il blocco degli incarichi professionali, avendo anche omesso di considerare e prendere posizione in ordine alla sospensione del ricorrente dall'Ordine degli ingegneri di Roma e all'adozione, nei suoi confronti, del fermo amministrativo di pagamenti e della revoca del cd. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati come incidenti, in correlazione causale con l'ingiusta detenzione, con il rivendicato mancato affidamento di incarichi. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa motivazione per le stesse ragioni di cui al precedente primo motivo; 5. Con il terzo rappresenta il vizio di violazione di legge, per avere la corte di appello - in violazione di quanto disposto con la sentenza di annullamento con rinvio - ribadito che nel giudizio di merito non sarebbero valorizzabili gli elementi di cui all'art. 643 cod. proc. pen. ovvero le conseguenze personali e familiari derivanti dalla misura restrittiva applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti appaiono omogenei e quindi rendono opportuna una trattazione congiunta e complessiva, atteso che coinvolgono il tema della valutazione della richiesta di indennizzo per mancata produttività e perdita di chances e per altri pregiudizi rivendicati dal ricorrente come tali e anche in correlazione con le predette perdite. 2. Va premesso che questa Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio prima citata ha dapprima precisato che la Corte di appello di L'Aquila, con l'ordinanza all'epoca impugnata, aveva condannato il Ministero delle Finanze al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 6.000 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari - poi annullata dal tribunale del Riesame - a lui applicatagli dal 26 ottobre 2012 al 20 novembre 2012 in relazione ai reati di cui agli artt. 353, 476 cod. pen., 21 I. n. 646 del 1982 e 81 e 323, comma 2, cod. pen. La vicenda processuale trovava poi il suo epilogo in due distinti procedimenti: a) con sentenza del G.I.P. del medesimo ufficio del 30 giugno 2017 era assolto dal reato di cui all'art. 353 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed era dichiarata prescritta la contravvenzione ex art. 21 I. n. 646 del 1982; b) con sentenza del ( Tribunale di L'Aquila era assolto dai reati di cui agli artt. 476 e 323 cod. pen. perché il fatto non sussiste. La Corte di appello, con la predetta ordinanza aveva valorizzato il pregiudizio subito dallo Strassil per effetto della pubblicazione della notizia dell'arresto su vari organi di informazione, la relativa notorietà dello Strassil negli ambiti di riferimento della professione da lui svolta e il clamore mediatico, così aumentando l'importo di cui al calcolo aritmetico ad euro 6.000. La medesima corte aveva altresì escluso, come osservato nella predetta sentenza di legittimità, ogni derivazione causale tra l'arresto dello Strassil e gli ulteriori occorsi pregiudizievoli illustrati nel ricorso. In particolare, con riguardo alla sospensione disposta dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Roma, nell'ordinanza impugnata si era evidenziato che non era stata indicata la durata di tale provvedimento mentre in ordine al fermo delle somme di cui il soggetto attendeva la liquidazione, la Corte territoriale aveva considerato che il provvedimento era stato adottato in epoca ben successiva alla revoca della misura cautelare, per cui esso doveva essere correlato non tanto alla misura cautelare, quanto alla pendenza del procedimento col quale lo Strassil risultava indagato per reati che avevano pregiudicato anche interessi economici statali. Quanto al provvedimento di revoca del nulla osta sicurezza, secondo la Corte di appello esso era stato adottato in epoca significativamente successiva alla liberazione dello Strassil e non esplicitava le ragioni della sua adozione, per cui risultava del tutto arbitrario riconnetterne le cause all'ingiusta privazione della libertà. Seguiva quindi la decisione di annullamento con rinvio nel cui quadro la Suprema Corte precisava che: - ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiu- dizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 252026). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quellk agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica; - sul piano più strettamente processuale, l'obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, comma 1, cod. proc. pen) è però costante l'affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 253555); - costituisce corollario di tale principio l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze; - il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429); La Corte quindi concludeva nel senso che "L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, affinché, previa valutazione delle specificità, positive o negative, del caso di specie, in base ai principi fin qui richiamati, valuti l'opportunità di integrare o meno il risultato del calcolo, rivalutando i profili lavorativi e considerando altresì gli eventuali ulteriori pregiudizi (se adeguatamente documentati), al fine di rendere la decisione più equa possibile". 3. Tanto precisato, non appare rispettato il principio così formulato da questa Suprema Corte, e sopra riportato, atteso che emerge solo una settoriale analisi del tema afferente ai ritenuti pregiudizi lavorativi, avulsa dall'esame anche dell'incidenza, su di essi, dei profili dedotti dal ricorrente quanto alla sospensione disposta dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Roma, al fermo delle somme di cui il soggetto attendeva la liquidazione, al provvedimento di 4 r revoca del nulla osta sicurezza, così come carente dell'esame degli stessi come eventuali "ulteriori pregiudizi (se adeguatamente documentati), al fine di rendere la decisione più equa possibile". 4 L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila perché provveda secondo le indicazioni di cui alla precedente sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, prima citata. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvi