CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 Centro ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Direttore Generale, ing. [OSCURATO:PERSONA], legale rap-presentante pro tempore, con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] delPrincipe n. 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura su supportoanalogico separato da considerarsi in calce al ricorso, in virtù didelibera di conferimento incarico, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 65E28 F839A), che dichiara di voler ricevere le comuni-cazioni e le notifiche al [OSCURATO:TELEFONO] e alla p.e.c. antonionar-done @ avvocatinapoli.legalmail.it, con cui è elettivamente domici-liata in Roma, Via F. S. Nitti, 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gagliardi.RicorrentecontroStudio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] G. Tramas.a.s., corrente in Napoli alla S. [OSCURATO:PERSONA] de’ Liguori cod. fisc.e p.ta i.v.a. n. 07641820630 in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rapp.to e difeso, giusta procura speciale alla literilasciata su foglio separato della quale è stata estratta copiaNumero registro generale 4566/2024Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 10795/2026Data pubblicazione 23/04/2026digitalmente sottoscritta, allegato al controricorso, dagli VincenzoCappello (cod. fisc. n. [OSCURATO:PERSONA] 72D15 F839V) e [OSCURATO:PERSONA](cod. fisc. n. [OSCURATO:PERSONA] 68T 02F 839M) e con loro elett.te domiciliatain (00153) Roma, al L.go Arrigo, VII, 4 c/o lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. I difensori dichiarano ai sensi e per gli effetti del IIcomma dell’art. 176 cpc di voler ricevere le comunicazioni inerentiil presente giudizio al fax n. 081/5516275 o, eventualmente, agliindirizzi di posta elettronica cappelloterreri @ hotmail.com e/o PECgiovanniterreri @ pec.it e vincenzocappello @ pec.itControricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 3256 depo-sitata il 6 luglio 2023.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 52.199,27) ed al d.m. n° 55 del 2014, comeNumero registro generale 4566/2024Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 10795/2026Data pubblicazione 23/04/2026modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta, con distrazione in favore dei di-fensori dichiaratisi antistatari.Roma, 20/04/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti