CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24130/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 e 648 cod. pen., nonché la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., sono entrambi generici perché basati su argomenti che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale, con argomentazioni puntuali e non illogiche, ha ampiamente esplicitato le ragioni della ritenuta integrazione dei reati ascritti all'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorso non si confronta in termini critici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.Mr - ' r CMPOSIVATA , IN CANCELLERItA li/Luna» 5 i P" o Giudii@il%' li StuttIN Mori 1.