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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 47641/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 27/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 08/10/2020 del Tribunale di Ivrea di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina impropria aggravata.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto come tentato furto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, a pagina 5 della sentenza impugnata, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783-01), ha ribadito come la condotta di estrarre un cacciavite e puntarlo contro la vittima minacciandola di morte sia astrattamente idonea a produrre l'effetto di turbare o impedire la libertà psichica e morale del soggetto passivo, sì da integrare la minaccia prevista per il delitto di rapina e come, in ogni caso, il testimone [OSCURATO:PERSONA] avesse chiarito in dibattimento di avere percepito come tale la minaccia posta in essere dall'imputato).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 27/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 08/10/2020 del Tribunale di Ivrea di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina impropria aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto come tentato furto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, a pagina 5 della sentenza impugnata, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783-01), ha ribadito come la condotta di estrarre un cacciavite e puntarlo contro la vittima minacciandola di morte sia astrattamente idonea a produrre l'effetto di turbare o impedire la libertà psichica e morale del soggetto passivo, sì da integrare la minaccia prevista per il delitto di rapina e come, in ogni caso, il testimone [OSCURATO:PERSONA] avesse chiarito in dibattimento di avere percepito come tale la minaccia posta in essere dall'imputato). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 47641/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris