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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 11643/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8284-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. [OSCURATO:PERSONA], N. 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1499/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.03.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva raggiunto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di [OSCURATO:SOCIETA]. , Ric. 2019 n. 08284 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 - 2 - incaricata di gestire l’impianto di depurazione e i servizi idrici delle province di Chieti, Pescara e Teramo, da 29 ordinanze dirigenziali elevate nei suoi confronti dalla Provincia di Pescara contenenti sanzioni amministrative irrogate a séguito dell’accertamento di plurime e reiterate violazioni del testo unico ambientale perpetrate a mezzo del superamento dei parametri tabellari nell’effettuazione di scarichi (art. 133, comma 1 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ovvero per aver proceduto allo scarico di acque reflue senza autorizzazione.

1.1. Le 29 ordinanze-ingiunzione venivano opposte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con ricorsi ex artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, innanzi al Tribunale di Pescara il quale, riunite le opposizioni in un unico ruolo, con sentenza n. 588 del 2 6.04.2012 , annullava nove di esse per carenza di legittimazione passiva dell’opponente, altre cinque per omessa o intempestiva notifica del verbale di accertamento, una di esse per errata allegazione di un verbale riguardante scarico diverso da quello richiamato nell’ingiunzione; dopo aver escluso l’applicazione analogica dell’art. 81 cod pen., ossia l’istituto della continuazione del reato, il giudice di prime cure riduceva le sanzioni amministrative irrogate dalla Provincia.

Per il resto, rigettava tutte le altre opposizioni ritenendo infondate le eccezioni di intempestività delle notifiche dei verbali di accertamento, di carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, di carenza di responsabilità del rappresentante legale della società coinvolta negli illeciti amministrativi.

1.2. Avverso detta pronuncia interponeva gravame il sig. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di l’Aquila.

2. Con sentenza n. 1499/2018, il giudice del gravame rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.

A sostegno della sua decisione sosteneva la Corte che: Ric. 2019 n. 08284 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 - 3 - -la sentenza che decide sull’opposizione a ordinanza- ingiunzione, determinandone la sanzione,è una pronuncia di condanna: pertanto, l’actio iudicati soggiace alla regola di cui all’art. 2 953 cod. civ. e, quindi, è esperibile entro dieci anni, e non entro il termine breve di cinque anni previsto dall’art. 28 l. n. 689/1981; - l ’art. 135 codice dell’ambiente ha attribuito la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative alle Regioni, senza nulla stabilire in ordine alla delegabilità delle funzioni di autorizzazione, di controllo e di irrogazione delle relative sanzioni alle Province.

Ricostruito il sistema delle fonti normative in materia ambientale tra leggi regionali e codice dell’ambiente, ne segue che si sono succedute due diverse leggi regionali senza soluzione di continuità, l’ultima delle quali (L.R.

Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31) ha modificato (con l’art. 7) la precedente (L.R.

Abruzzo n. 60/2001, art. 2) tranne che per le parti che confermano la delega della Regione alle Province per ciò che attiene ai poteri di controllo e sanzionatori nella materia di scarichi di acque reflue; - tale delega non è incompatibile con la legislazione statale in materia, ex art. 170, comma 11, d.lgs. 3 ap rile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e poiché le funzioni sono altresì delegabili dalla Regione alla Provincia, come accaduto per la Regione Abruzzo, deve affermarsi l’esistenza di poteri di accertamento e sanzionatori in capo alla Provincia; - premesso che l’eccezione di nullità della notifica non è stata dedotta nei ricorsi introduttivi, non si applica al caso di specie la disciplina delle notifiche invocata dall’appellante e prevista dall’art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982, introdotto con l’art. 36, comma 2 - quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248(conv. in l. 28 febbraio 2008, Ric. 2019 n. 08284 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 - 4 - n. 31), in quanto essa è entrata in vigore il 1 marzo 2008, dunque successivamente alle notifiche dei verbali avvenute nel 2007; - correttamente le contestazioni degli illeciti amministrativi sono state mosse al sig. [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. , individuato ex art. 139, comma 2, cod. proc. civ. quale soggetto trasgressore in ragione della carica e dei correlativi obblighi di vigilanza e controllo.

Si difende con controricorso la Provincia di Pescara. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione art. 28 l.689/81 (art. 360 n. 3), cod. proc. civ.).

Il ricorrente censura la pronuncia della corte territoriale per non aver ritenuto intervenuta la prescrizione, ex art. 28 l . 689/81, del diritto alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione.

Al riguardo rileva, innanzitutto, che, per giurisprudenza di legittimità, l’infruttuoso decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione operi come causa estintiva del diritto alla riscossione e finanche dell’illecito (Cass. n. 14633/01).

In secondo luogo, l’esponente evidenzia che la pendenza del giudizio non avrebbe avuto valenza interruttiva dell’eccepita prescrizione, poiché sarebbe attribuibile efficacia interruttiva soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, con la conseguente irrilevanza degli atti che atipicamente manifestano analoga intenzione. (Cass. n. 23251/05). 1.1.Il motivo è infondato.

Occorre precisare che nella pronuncia da ultimo citata dal ricorr ente si fa riferimento all’innegabile connessione tra effetto interruttivo della prescrizione e natura Ric. 2019 n. 08284 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 - 5 - recettizia dell’atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, ultimo comma, cod. civ. (punto 3.1.).

Del resto, si è andato affermando il principio, secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (Cass. n. 5369 del 22 febbraio 2019, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione).

Nel caso di specie, la costituzione in giudizio della Provincia di Pescara ai fini del rigetto dell’opposizione, ha determinato l’interruzione della prescrizione della procedura esecutiva nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, l’art. 28, comma 2, l. n. 689 del 1981 rinvia alle norme del codice civile per la disciplina dell'interruzione della prescrizione.

Ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ., «se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio».

Nel caso che ci occupa, l’interruzione è avvenuta mediante atto di costituzione della Provincia creditrice nel giudizio di opposizione in data 16.06.2010 (art. 2943, comma 1, cod. civ.): pertanto, da questo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto giudizio,la prescrizione della sanzione, e con essa le violazioni per cui è causa (Cass. Sez. 2, n. 6310 del 05.03.2020 - Rv. 657130 - 01; Cass. Sez. 1, n. 2204 del 14.02.2003 - Rv. 560498-01), risulta interrotta.

Deve, pertanto, essere corretta , nei termini indicati, la motivazione della Corte territoriale laddove ha affermato che, in virtù della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione, il termine di prescrizione fosse quello decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.(p. 6, righi 6-16).

Ric. 2019 n. 08284 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 - 6 -

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 135 D.lgs. n.152/06 (art. 360 n. 3), cod. proc. civ.).

Ilricorrente evidenzia la nullità e/o inesistenza delle ordinanze- ingiunzione opposte in quanto emesse dalla Provincia di Pescara, organo privo di competenza.

L’esponente, difatti, rileva che l’art. 135 del d.lgs. n. 152 /06 avrebbe attribuito in via del tutto esclusiva alle Regioni, nel cui territorio è stata commessa la violazione, la competenza all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

Il citato articolo, che ha comportato l’abrogazione della norma previgente contenuta nell’art. 56 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, ha circoscritto - rispetto al regime previgen te - il numero degli enti territoriali che possono procedere all’accertamento e all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per illeciti amministrativi in materia di tutela delle acque dall’inquinamento,stabilendo la predetta competenza esclusiva, mentre non ha ribadito la possibilità delle Regioni di delegare ad altri enti o soggetti giuridici la competenza ad applicare sanzioni amministrative.

D etta possibilità non potrebbe nemmeno farsi discendere dalla clausola di salvezza contenuta nell’ultima parte della norma, in quanto il riferimento ivi contenuto è indirizzatoalla normativa statale e non anche a quella regionale.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico, questa Corte ha avuto modo di affermare che: «l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - che, nell'affidare in via esclusiva alla competenza statale la disciplina dell'ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, non esclude, nel rispetto di tali soglie minime, il concorrente potere di regioni e province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati - l'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006 - che, nel fare salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche Ric. 2019 n. 08284 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 - 7 - autorità, conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli, così impedendo di ritenere che il legislatore abbia introdotto un principio inderogabile di competenza regionale - il successivo art. 170 - che, fino alla adozione dei corrispondenti atti sulla base della nuova normativa, fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione della previgente disciplina abrogata - nonché l'intero impianto del d.lgs. n. 152 - che attribuisce alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri in materia - impediscono di ritenere sussistente un principio fondamentale della legislazione statale idoneo a spiegare efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali, preesistenti al cit. d.lgs. n. 152, che abbiano delegato alle Province ordinarie il potere sanzionatorio: ne consegue che non possono essere considerati nulli, siccome emessi in carenza del relativo potere, i provvedimenti sanzionatori adottati dalle amministrazioni all'uopo delegate dalla Regione» ( Cass. Sez. 2, n. 1739 del 27.01.2020 - Rv. 656851 - 01; Cass. Sez. 2 , n. 3269 del 11.02.2020 - Rv. 657099 - 01).

Deve, pertanto, essere confermata la decisione del giudice di seconde cure in merito alla validità della delega della Regione alle Province per ciò che attiene ai poteri di controllo e sanzionatori nella materia di scarichi di acque reflue.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 6-14 d.lgs. n. 689/81 (art. 360 n. 3), cod. proc. civ.) nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138, 139 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3)e n. 4 ), cod. proc. civ .

I l ricorrente denuncia la nullità della notifica del verbale di accertamento e del verbale di contestazione, recapitati a mezzo raccomandata a.r. presso la sede dell’[OSCURATO:SOCIETA]., dove venivano ricevuti da persona addetta alle mansioni di segreteria, indirizzati a “Spett.le A.C.A. s . p . a . [OSCURATO:PERSONA] del lavoro - Ric. 2019 n. 08284 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 - 8 - Pescara” oppure alla “Ditta ACA [OSCURATO:PERSONA]”, senza alcuna menzione di [OSCURATO:PERSONA].

Il deducente, pertanto, osserva la mancata notifica a mani del [OSCURATO:PERSONA] o in uno dei luoghi di cui all’art.139 cod. proc. civ., la casa di abitazione o la sede dell’ufficio (nella fattispecie lo studio di commercialista del [OSCURATO:PERSONA]), rilevando che l’ordine dei luoghi indicato negli artt. 138 e 139 è tassativo.

Dal detto deficitario iter procedurale di notifica degli atti presupposti discenderebbe la nullità dell'ordinanza-ingiunzione.

Oltretutto, la nullità della notifica del verbale di accertamento al quale era allegato l’esito delle analisi chimiche relative ai prelievi di acque di scarico, da comunicarsi all’interessato ai sensi dell’art. 15 L. 689/81, avrebbe pregiudicato il diritto alla difesa del [OSCURATO:PERSONA] non essendo stato messo nelle condizioni di richiedere il rinnovo delle analisi in contraddittorio, né di presentare osservazioni.

3.1. Il motivo è infondato.

L'art. 145 cod. proc. civ., in vigore dal 01.03.2006, dispone al primo comma che la notificazione alle persone giuridiche, ed a società non aventi personalità giuridica, si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, a prescindere dalla menzione del nominativo del legale rappresentante.

Solo in via alternativa, e qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, il secondo periodo del primo comma dell’art. 145 cod. proc. civ. prevede che la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4 ), cod. proc. civ. - Vizio di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art.

Ric. 2019 n. 08284 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 - 9 - 360 n. 5), cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta omessa pronuncia e comunque pronuncia apparente e meramente apodittica, derivata da omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’insussistenza della responsabilità oggettiva del legale rappresentate della società, attesa la natura personale della responsabilità da illecito amministrativo ai sensi della l. n. 689 del 1981.

L’esponente evidenzia che per l’ipotesi di illecito amministrativo riconducibile ad una società, e comunque ad una persona giuridica, occorre provvedere all’esame dello statuto per individuare il soggetto preposto alle funzioni oggetto di contestazione.

Infatti, secondo consolidato orientamento della Cassazione, viene esclusa ogni responsabilità in capo al legale rappresentante di un ente o di una società laddove venga fornita la prova che il compimento della attività nel cui ambito è sorta la contestazione sia stato affidato ad altra o altre persone fisiche, nei confronti delle quali il legale rappresentante, in ragione della particolare struttura ed organizzazione della persona giuridica cui è preposto, non debba esercitare diretta vigilanza (Cass. Civ., sez.

I, 3/04/1996 n. 3116, Cass. Pen, Sez.

III, 16/10/2007 n. 4067 ecc.).

Dallo statuto della società [OSCURATO:SOCIETA]. emergerebbero in maniera dettagliata le competenze del Presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante, che si esplicherebbero per lo più nello svolgimento di compiti istituzionali e rappresentativi; di contro, emergerebbe l’attribuzione di ampi poteri al D irettore G enerale diretti al la sovraintendenza e direzione delle attività tecniche, amministrative e finanziarie della società al fine di migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali.

Il Tribunale Penale di Chieti, difatti, assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dal reato ambientale di scarico non autorizzato evidenziando nella sentenza la non riconducibilità della responsabilità al Presidente dell’ente che, in ragione dello statuto, Ric. 2019 n. 08284 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 - 10 - non aveva alcun potere decisionale sotto l’aspetto tecnico ed alcun diretto potere di scelta.

Alla luce della detta pronuncia la Provincia di Chieti in autotutela revocava le ordinanze-ingiunzione emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per le violazioni di cui agli artt. 133,commi 1 e 2 Codice dell’ambiente, ed il Tribunale Civile di Chieti, con sentenze 570/11, 571/11, 92/11 e 93/11, dichiarava la cessazione della materia del contendere nei relativi giudizi di opposizione.

La Corte di merito, a fronte di tutto quanto dedotto e delle dette pronunce relative a violazioni analoghe a quelle oggetto di causa, si sarebbe limitata ad affermare la responsabilità presuntiva del [OSCURATO:PERSONA] in ragione della carica di legale rappresentante dell’ente.

4.1. Il motivo è infondato.

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 6 della legge n. 689 del 1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, al comma 3 individua come responsabile la persona fisica rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza (Cass. Sez. 1, n. 27796 del 16.12.2005 - Rv. 585875 - 01), mentre la responsabilità solidale dell 'entità astratta, come società o enti in genere, per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti,è prevista - in funzione di garanzia e a scopo pubblicistico di deterrenza generale - per il pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione.

Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689, il quale, richiedendo che l'illecito sia commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse (Cass. Sez. 2, n. 3879 del 12.03.2012 - Rv. 621466 - 01; Cass. Sez. 1, n. 3838 del Ric. 2019 n. 08284 sez.

S2 -ud. 07-03-2023 - 11 - 16.03.2001 - Rv. 544842 – 01).

Il legale rappresentante della società non sarà chiamato a rispondere solo allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici unità: in tal caso, il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto ne risponderà in solido con la società medesima (Cass. Sez. 2, n. 35685 del 05.12.2022 - Rv. 666332-01; Cass. Sez. 6 - 2, n. 11481 del 25.05.2011 -Rv. 618110-01).

5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso e definisce le spese come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €5.600,00 per compensi, oltre a €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8284-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. [OSCURATO:PERSONA], N. 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1499/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.03.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva raggiunto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di [OSCURATO:SOCIETA]. , Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 2 - incaricata di gestire l’impianto di depurazione e i servizi idrici delle province di Chieti, Pescara e Teramo, da 29 ordinanze dirigenziali elevate nei suoi confronti dalla Provincia di Pescara contenenti sanzioni amministrative irrogate a séguito dell’accertamento di plurime e reiterate violazioni del testo unico ambientale perpetrate a mezzo del superamento dei parametri tabellari nell’effettuazione di scarichi (art. 133, comma 1 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ovvero per aver proceduto allo scarico di acque reflue senza autorizzazione. 1.1. Le 29 ordinanze-ingiunzione venivano opposte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con ricorsi ex artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, innanzi al Tribunale di Pescara il quale, riunite le opposizioni in un unico ruolo, con sentenza n. 588 del 2 6.04.2012 , annullava nove di esse per carenza di legittimazione passiva dell’opponente, altre cinque per omessa o intempestiva notifica del verbale di accertamento, una di esse per errata allegazione di un verbale riguardante scarico diverso da quello richiamato nell’ingiunzione; dopo aver escluso l’applicazione analogica dell’art. 81 cod pen., ossia l’istituto della continuazione del reato, il giudice di prime cure riduceva le sanzioni amministrative irrogate dalla Provincia. Per il resto, rigettava tutte le altre opposizioni ritenendo infondate le eccezioni di intempestività delle notifiche dei verbali di accertamento, di carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, di carenza di responsabilità del rappresentante legale della società coinvolta negli illeciti amministrativi. 1.2. Avverso detta pronuncia interponeva gravame il sig. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di l’Aquila. 2. Con sentenza n. 1499/2018, il giudice del gravame rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. A sostegno della sua decisione sosteneva la Corte che: Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 3 - -la sentenza che decide sull’opposizione a ordinanza- ingiunzione, determinandone la sanzione,è una pronuncia di condanna: pertanto, l’actio iudicati soggiace alla regola di cui all’art. 2 953 cod. civ. e, quindi, è esperibile entro dieci anni, e non entro il termine breve di cinque anni previsto dall’art. 28 l. n. 689/1981; - l ’art. 135 codice dell’ambiente ha attribuito la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative alle Regioni, senza nulla stabilire in ordine alla delegabilità delle funzioni di autorizzazione, di controllo e di irrogazione delle relative sanzioni alle Province. Ricostruito il sistema delle fonti normative in materia ambientale tra leggi regionali e codice dell’ambiente, ne segue che si sono succedute due diverse leggi regionali senza soluzione di continuità, l’ultima delle quali (L.R. Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31) ha modificato (con l’art. 7) la precedente (L.R. Abruzzo n. 60/2001, art. 2) tranne che per le parti che confermano la delega della Regione alle Province per ciò che attiene ai poteri di controllo e sanzionatori nella materia di scarichi di acque reflue; - tale delega non è incompatibile con la legislazione statale in materia, ex art. 170, comma 11, d.lgs. 3 ap rile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e poiché le funzioni sono altresì delegabili dalla Regione alla Provincia, come accaduto per la Regione Abruzzo, deve affermarsi l’esistenza di poteri di accertamento e sanzionatori in capo alla Provincia; - premesso che l’eccezione di nullità della notifica non è stata dedotta nei ricorsi introduttivi, non si applica al caso di specie la disciplina delle notifiche invocata dall’appellante e prevista dall’art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982, introdotto con l’art. 36, comma 2 - quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248(conv. in l. 28 febbraio 2008, Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 4 - n. 31), in quanto essa è entrata in vigore il 1 marzo 2008, dunque successivamente alle notifiche dei verbali avvenute nel 2007; - correttamente le contestazioni degli illeciti amministrativi sono state mosse al sig. [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. , individuato ex art. 139, comma 2, cod. proc. civ. quale soggetto trasgressore in ragione della carica e dei correlativi obblighi di vigilanza e controllo. Si difende con controricorso la Provincia di Pescara. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione art. 28 l.689/81 (art. 360 n. 3), cod. proc. civ.). Il ricorrente censura la pronuncia della corte territoriale per non aver ritenuto intervenuta la prescrizione, ex art. 28 l . 689/81, del diritto alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione. Al riguardo rileva, innanzitutto, che, per giurisprudenza di legittimità, l’infruttuoso decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione operi come causa estintiva del diritto alla riscossione e finanche dell’illecito (Cass. n. 14633/01). In secondo luogo, l’esponente evidenzia che la pendenza del giudizio non avrebbe avuto valenza interruttiva dell’eccepita prescrizione, poiché sarebbe attribuibile efficacia interruttiva soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, con la conseguente irrilevanza degli atti che atipicamente manifestano analoga intenzione. (Cass. n. 23251/05). 1.1.Il motivo è infondato. Occorre precisare che nella pronuncia da ultimo citata dal ricorr ente si fa riferimento all’innegabile connessione tra effetto interruttivo della prescrizione e natura Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 5 - recettizia dell’atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, ultimo comma, cod. civ. (punto 3.1.). Del resto, si è andato affermando il principio, secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (Cass. n. 5369 del 22 febbraio 2019, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione). Nel caso di specie, la costituzione in giudizio della Provincia di Pescara ai fini del rigetto dell’opposizione, ha determinato l’interruzione della prescrizione della procedura esecutiva nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l’art. 28, comma 2, l. n. 689 del 1981 rinvia alle norme del codice civile per la disciplina dell'interruzione della prescrizione. Ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ., «se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio». Nel caso che ci occupa, l’interruzione è avvenuta mediante atto di costituzione della Provincia creditrice nel giudizio di opposizione in data 16.06.2010 (art. 2943, comma 1, cod. civ.): pertanto, da questo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto giudizio,la prescrizione della sanzione, e con essa le violazioni per cui è causa (Cass. Sez. 2, n. 6310 del 05.03.2020 - Rv. 657130 - 01; Cass. Sez. 1, n. 2204 del 14.02.2003 - Rv. 560498-01), risulta interrotta. Deve, pertanto, essere corretta , nei termini indicati, la motivazione della Corte territoriale laddove ha affermato che, in virtù della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione, il termine di prescrizione fosse quello decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.(p. 6, righi 6-16). Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 6 - 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 135 D.lgs. n.152/06 (art. 360 n. 3), cod. proc. civ.). Ilricorrente evidenzia la nullità e/o inesistenza delle ordinanze- ingiunzione opposte in quanto emesse dalla Provincia di Pescara, organo privo di competenza. L’esponente, difatti, rileva che l’art. 135 del d.lgs. n. 152 /06 avrebbe attribuito in via del tutto esclusiva alle Regioni, nel cui territorio è stata commessa la violazione, la competenza all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Il citato articolo, che ha comportato l’abrogazione della norma previgente contenuta nell’art. 56 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, ha circoscritto - rispetto al regime previgen te - il numero degli enti territoriali che possono procedere all’accertamento e all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per illeciti amministrativi in materia di tutela delle acque dall’inquinamento,stabilendo la predetta competenza esclusiva, mentre non ha ribadito la possibilità delle Regioni di delegare ad altri enti o soggetti giuridici la competenza ad applicare sanzioni amministrative. D etta possibilità non potrebbe nemmeno farsi discendere dalla clausola di salvezza contenuta nell’ultima parte della norma, in quanto il riferimento ivi contenuto è indirizzatoalla normativa statale e non anche a quella regionale. 2.1. Il motivo è infondato. In tema di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico, questa Corte ha avuto modo di affermare che: «l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - che, nell'affidare in via esclusiva alla competenza statale la disciplina dell'ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, non esclude, nel rispetto di tali soglie minime, il concorrente potere di regioni e province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati - l'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006 - che, nel fare salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 7 - autorità, conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli, così impedendo di ritenere che il legislatore abbia introdotto un principio inderogabile di competenza regionale - il successivo art. 170 - che, fino alla adozione dei corrispondenti atti sulla base della nuova normativa, fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione della previgente disciplina abrogata - nonché l'intero impianto del d.lgs. n. 152 - che attribuisce alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri in materia - impediscono di ritenere sussistente un principio fondamentale della legislazione statale idoneo a spiegare efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali, preesistenti al cit. d.lgs. n. 152, che abbiano delegato alle Province ordinarie il potere sanzionatorio: ne consegue che non possono essere considerati nulli, siccome emessi in carenza del relativo potere, i provvedimenti sanzionatori adottati dalle amministrazioni all'uopo delegate dalla Regione» ( Cass. Sez. 2, n. 1739 del 27.01.2020 - Rv. 656851 - 01; Cass. Sez. 2 , n. 3269 del 11.02.2020 - Rv. 657099 - 01). Deve, pertanto, essere confermata la decisione del giudice di seconde cure in merito alla validità della delega della Regione alle Province per ciò che attiene ai poteri di controllo e sanzionatori nella materia di scarichi di acque reflue. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 6-14 d.lgs. n. 689/81 (art. 360 n. 3), cod. proc. civ.) nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138, 139 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3)e n. 4 ), cod. proc. civ . I l ricorrente denuncia la nullità della notifica del verbale di accertamento e del verbale di contestazione, recapitati a mezzo raccomandata a.r. presso la sede dell’[OSCURATO:SOCIETA]., dove venivano ricevuti da persona addetta alle mansioni di segreteria, indirizzati a “Spett.le A.C.A. s . p . a . [OSCURATO:PERSONA] del lavoro - Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 8 - Pescara” oppure alla “Ditta ACA [OSCURATO:PERSONA]”, senza alcuna menzione di [OSCURATO:PERSONA]. Il deducente, pertanto, osserva la mancata notifica a mani del [OSCURATO:PERSONA] o in uno dei luoghi di cui all’art.139 cod. proc. civ., la casa di abitazione o la sede dell’ufficio (nella fattispecie lo studio di commercialista del [OSCURATO:PERSONA]), rilevando che l’ordine dei luoghi indicato negli artt. 138 e 139 è tassativo. Dal detto deficitario iter procedurale di notifica degli atti presupposti discenderebbe la nullità dell'ordinanza-ingiunzione. Oltretutto, la nullità della notifica del verbale di accertamento al quale era allegato l’esito delle analisi chimiche relative ai prelievi di acque di scarico, da comunicarsi all’interessato ai sensi dell’art. 15 L. 689/81, avrebbe pregiudicato il diritto alla difesa del [OSCURATO:PERSONA] non essendo stato messo nelle condizioni di richiedere il rinnovo delle analisi in contraddittorio, né di presentare osservazioni. 3.1. Il motivo è infondato. L'art. 145 cod. proc. civ., in vigore dal 01.03.2006, dispone al primo comma che la notificazione alle persone giuridiche, ed a società non aventi personalità giuridica, si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, a prescindere dalla menzione del nominativo del legale rappresentante. Solo in via alternativa, e qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, il secondo periodo del primo comma dell’art. 145 cod. proc. civ. prevede che la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4 ), cod. proc. civ. - Vizio di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 9 - 360 n. 5), cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta omessa pronuncia e comunque pronuncia apparente e meramente apodittica, derivata da omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’insussistenza della responsabilità oggettiva del legale rappresentate della società, attesa la natura personale della responsabilità da illecito amministrativo ai sensi della l. n. 689 del 1981. L’esponente evidenzia che per l’ipotesi di illecito amministrativo riconducibile ad una società, e comunque ad una persona giuridica, occorre provvedere all’esame dello statuto per individuare il soggetto preposto alle funzioni oggetto di contestazione. Infatti, secondo consolidato orientamento della Cassazione, viene esclusa ogni responsabilità in capo al legale rappresentante di un ente o di una società laddove venga fornita la prova che il compimento della attività nel cui ambito è sorta la contestazione sia stato affidato ad altra o altre persone fisiche, nei confronti delle quali il legale rappresentante, in ragione della particolare struttura ed organizzazione della persona giuridica cui è preposto, non debba esercitare diretta vigilanza (Cass. Civ., sez. I, 3/04/1996 n. 3116, Cass. Pen, Sez. III, 16/10/2007 n. 4067 ecc.). Dallo statuto della società [OSCURATO:SOCIETA]. emergerebbero in maniera dettagliata le competenze del Presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante, che si esplicherebbero per lo più nello svolgimento di compiti istituzionali e rappresentativi; di contro, emergerebbe l’attribuzione di ampi poteri al D irettore G enerale diretti al la sovraintendenza e direzione delle attività tecniche, amministrative e finanziarie della società al fine di migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali. Il Tribunale Penale di Chieti, difatti, assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dal reato ambientale di scarico non autorizzato evidenziando nella sentenza la non riconducibilità della responsabilità al Presidente dell’ente che, in ragione dello statuto, Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 10 - non aveva alcun potere decisionale sotto l’aspetto tecnico ed alcun diretto potere di scelta. Alla luce della detta pronuncia la Provincia di Chieti in autotutela revocava le ordinanze-ingiunzione emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per le violazioni di cui agli artt. 133,commi 1 e 2 Codice dell’ambiente, ed il Tribunale Civile di Chieti, con sentenze 570/11, 571/11, 92/11 e 93/11, dichiarava la cessazione della materia del contendere nei relativi giudizi di opposizione. La Corte di merito, a fronte di tutto quanto dedotto e delle dette pronunce relative a violazioni analoghe a quelle oggetto di causa, si sarebbe limitata ad affermare la responsabilità presuntiva del [OSCURATO:PERSONA] in ragione della carica di legale rappresentante dell’ente. 4.1. Il motivo è infondato. In tema di sanzioni amministrative, l'art. 6 della legge n. 689 del 1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, al comma 3 individua come responsabile la persona fisica rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza (Cass. Sez. 1, n. 27796 del 16.12.2005 - Rv. 585875 - 01), mentre la responsabilità solidale dell 'entità astratta, come società o enti in genere, per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti,è prevista - in funzione di garanzia e a scopo pubblicistico di deterrenza generale - per il pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689, il quale, richiedendo che l'illecito sia commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse (Cass. Sez. 2, n. 3879 del 12.03.2012 - Rv. 621466 - 01; Cass. Sez. 1, n. 3838 del Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 11 - 16.03.2001 - Rv. 544842 – 01). Il legale rappresentante della società non sarà chiamato a rispondere solo allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici unità: in tal caso, il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto ne risponderà in solido con la società medesima (Cass. Sez. 2, n. 35685 del 05.12.2022 - Rv. 666332-01; Cass. Sez. 6 - 2, n. 11481 del 25.05.2011 -Rv. 618110-01). 5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso e definisce le spese come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €5.600,00 per compensi, oltre a €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti pro
Sentenza Cassazione n. 11643/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris