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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30949/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento (apposizione di magnete) e dal fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconducibilità del fatto all'imputato perché la manomissione era precedente alla verifica effettuata, è inammissibile, in quanto versato in fatto e comunque manifestamente infondato alla luce del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafonte, Rv. 281440 - 01); Considerato che il secondo motivo, che contesta l'esclusione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, sia perché il reato di furto pluriaggravato non rientra nei limiti edittali previsti dalla disposizione invocata, sia perché riproduttivo di profili di censura già superati dalla Corte di appello con motivazione immune da cadute logiche; ittRitenuto che erzo motivo, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato, perché contrastante con gli arresti della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108 - 01); Considerato che il quarto motivo, incentrato sulla procedibilità a querela, è manifestamente infondato, poiché, anche dopo le modifiche all'art.624 cod. pen. introdotte dal d.

Igs. n. 150 del 2022, il reato in rassegna continua ad essere procedibile di ufficio, in ragione della riconosciuta aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, quale è l'energia elettrica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento (apposizione di magnete) e dal fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconducibilità del fatto all'imputato perché la manomissione era precedente alla verifica effettuata, è inammissibile, in quanto versato in fatto e comunque manifestamente infondato alla luce del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafonte, Rv. 281440 - 01); Considerato che il secondo motivo, che contesta l'esclusione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, sia perché il reato di furto pluriaggravato non rientra nei limiti edittali previsti dalla disposizione invocata, sia perché riproduttivo di profili di censura già superati dalla Corte di appello con motivazione immune da cadute logiche; ittRitenuto che erzo motivo, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato, perché contrastante con gli arresti della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108 - 01); Considerato che il quarto motivo, incentrato sulla procedibilità a querela, è manifestamente infondato, poiché, anche dopo le modifiche all'art.624 cod. pen. introdotte dal d. Igs. n. 150 del 2022, il reato in rassegna continua ad essere procedibile di ufficio, in ragione della riconosciuta aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, quale è l'energia elettrica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M
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