CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa qualifica la condotta del ricorrente come resistenza passiva e chiede l'applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; considerato che tale motivo, in entrambi i suoi punti, è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di appello e che, in ogni caso, risulta manifestamente infondato dal momento che la sentenza impugnata ha correttamente qualificato la condotta del ricorrente come resistenza attiva (cfr. p. 4, che descrive gli spintonamenti) e ritenuto inapplicabile la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. per essere stati gli atti d'ufficio, compiuti dagli operanti, pienamente legittimi nei presupposti e proporzionati nelle modalità esecutive, escludendone così anche l'eventuale configurazione in forma putativa (cfr. p. 5 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso