CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2018
Cassazione n. 10037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr 18352/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] snc, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrenti - contro Fino 1 Securitisation, succeduta a Unicredit spa, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n.92/2018 della CORTE D'APPELLO di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, depositata il 9/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del IL 25.11.2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. DO. 722- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] snc, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione al decreto, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] di Roma s.p.a., che ingiungeva loro il pagamento dell'importo di C 382.118,14 per uno scoperto di conto corrente bancario, oltre interessi legali e spese. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza di primo grado rilevando: a) che il disconoscimento effettuato avverso í documenti presentati dalla banca, dai quali risultava il domicilio eletto dai ricorrenti nei contratti bancari, riguardava la conformità della copia degli atti agli originali ed era stato formulato in modo generico e indifferenziato nei confronti dei documenti prodotti; b) che l'atto di opposizione non conteneva alcuna contestazione delle modalità di notifica del decreto ingiuntivo e del luogo dove il plico postale doveva essere recapitato, né gli opponenti avevano formulato opposizione tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c. allegando l'irregolarità della notificazione; c) che, per quanto riguarda la legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il conferimento del mandato con procura non era stato oggetto di contestazione da parte degli attori in primo grado; e) che in ogni caso l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo, conseguente all'inammissibilità dell'opposizione, precludeva l'accertamento della legittimatio ad processum. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] smc, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], cessionaria della [OSCURATO:PERSONA], si è costituita depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2719 e 2702 c.c., dell'art. 215 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2698 c.c. e 644 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5, c.p.c. Si sostiene che la Corte ha errato nel non considerare che nessuna notificazione si è perfezionata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, Calangianus, el_ luogo indicato anche dal Tribunale nel proprio decreto ingiuntivo, e che i ricorrenti avevano effettuato un secondo disconoscimento in sede di prima risposta utile alla comparsa di costituzione della controparte, ex art. 183, comma 6, c.p.c., contro la scrittura privata del 23.4.2008 prodotta dalla banca, contestando in maniera specifica la provenienza e la sottoscrizione del documento, oltre che la conformità della copia all'originale. 1.1 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5, c.p.c. In ipotesi di accoglimento del primo motivo, si afferma che il vizio della legittimazione attiva della banca era stato eccepito fin dall'inizio del giudizio di primo grado, con l'atto di citazione. 2 II primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con una delle ragioni fondanti la decisione di rigetto dell'appello. 2.1. Risulta dai fatti di causa che: a) il decreto ingiuntivo è stato notificato ai Satta presso il domicilio di Colangianus, via [OSCURATO:PERSONA], nr 51, eletto nel contratto di fideiussione; b) stante l'irreperibilità dei destinatari l'atto veniva depositato presso l'ufficio postale in data 11.8.2010 e dunque la compiuta giacenza maturava per i Satta in data 21.8.2010; c) l'opposizione al decreto ingiuntivo veniva presentata in data 4.11.2010, oltre 40 giorni dopo il perfezionamento della notifica; d) in tale ultimo atto non veniva contestata l'irregolarità della notifica. 2.2. La Corte d'appello nel confermare la decisione del giudice di primo grado ha puntualizzato che «l'atto di opposizione non conteneva alcuna contestazione delle modalità di notifica del decreto ingiuntivo ed, in specie, de/luogo ove il plico postale doveva essere recapitato, né gli opponenti formulavano opposizione tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c. allegando l'irregolarità della notificazione». 2.2. Tale ultima norma stabilisce che: «L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore». Il contenuto di tale requisito è stato oggetto di numerose pronunce di questa Corte, dove si legge che nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo il debitore deve proporre opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 cod. proc. civ. (Cass. 1219/2014) e che « la proposizione dell'opposizione tardiva è, tuttavia, subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto emesso "inaudita altera parte" causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto» (Cass. 25373/2008). 2.3 . In successive pronunce è stato affermato anche che ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione» (Cass. 6518/2016; 10386/2012). Si è quindi precisato che l'ingiunto deve fornire la prova non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio ma anche di aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era stato più in grado di proporre opposizione tempestiva (cfr. Cass. 99838/05). 2.4. I ricorrenti non solo non hanno qualificato l'atto introduttivo come opposizione tardiva ex art. 650 cpc, né con l'opposizione ha/risso in discussione la ritualità della notifica del decreto ingiunto, salvo contestarla nella memoria ex art 183 VI comma cpc dopo che la Banca aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione con la comparsa di costituzione, ma non hanno neanche specificato le modalità di luogo e di tempo con le quali sono venute a conoscenza del decreto ingiuntivo. 2.5 Il motivo è, in ogni caso, infondato avendo la Corte di Appello correttamente affermato l'irritualità, in quanto genericamente formulato, del disconoscimento, contenuto nell'opposizione a decreto ingiuntivo, della corrispondenza all'originale delle copie della documentazione prodotta in sede monitoria 2.6 Questa Corte, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 2719 e 2712 c.c., ha affermato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., 27633/2018; 16557/2019, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica). 2.7 Irrilevante, in quanto tardivo, è il successivo disconoscimento effettuato nella memoria ex art 183 VI comma cpc. 2.8 Inammissibile, infine, è l'articolazione della censura in cui viene dedotto che l'avviso di giacenza è stato lasciato dall'agente postale presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nr 51/A dove invece abitano altre famiglie e non nella [OSCURATO:PERSONA] nr, O distante diverse centinaia di metri dal numero civico nr 51/A; di tale questione non viene fatta menzione nella sentenza 2.9 Va qui ricordato, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che Cortexli:Cz=trYtid siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass.n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 3 Il secondo motivo, espressamente condizionato all'accoglimento del primo, è assorbito. 5 II ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso assorbito il secondo. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 7.000 per compensi, C 200 per esborsi oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso artico