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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06983/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28917-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 102/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che Con atto di citazione del 30.3.2015 [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di gestore della ditta individuale LO.GI.CA ., al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti da sinistro avvenuto il 25.2.2013 all'intero del condominio [OSCURATO:PERSONA].

L'attore era caduto percorrendo le scale poco prima oggetto di intervento di pulizia da parte della ditta LO.GI.CA.

In seguito ali mancato accordo con la compagnia assicurativa della ditta, si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eccependo il difetto di legittimazione passiva, essendo la titolare del contratto di pulizie la società [OSCURATO:PERSONA] di cui quest'ultimo non era né socio né amministratore e che veniva chiamata in causa.

Il Tribunale di Trento con la sentenza n. 833/2019 accertava e dichiarava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], in solido, con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Non accoglieva però la domanda relativa al risarcimento del "lucro cessante", derivante dalla risoluzione del contratto concluso da [OSCURATO:PERSONA] con ITT [OSCURATO:PERSONA], in quanto la CTU aveva escluso una invalidità lavorativa tale da rendere impossibile l'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto.

Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] con annesso appello incidentale circa il rigetto della domanda di risarcimento danni derivante dalla risoluzione del contratto concluso con ITT [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'Appello di Trento con la sentenza n. 102/2021 accoglieva l'appello principale di Melodia e rigettava l'appello incidentale, confermando nel resto la sentenza appellata.La ratio della decisione impugnata è nella circostanza che le fattura relative al servizio di pulizie erano state emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle testimonianze assunte in primo grado non era possibile evincere chiaramente profili di responsabilità per la ditta LO.GI.CA e dunque per [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso della Corte, inoltre, la denuncia del sinistro all'assicurazione costituisce semplicemente un obbligo verso l'assicuratore da parte dell'assicurato Melodia, non una dichiarazione di responsabilità.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] srl non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che Con il primo motivo di ricorso si prospetta. la violazione o la falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, co. 2, n. 4 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3- 5 c.p.c., in quanto la Corte avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria, se non apparente.

L'apparenza della motivazione, e per certi versi la sua illogicità, sarebbero evidenti, a giudizio del ricorrente, tenuto conto dell'utilizzo distorto del materiale probatorio e della poca chiarezza dell'iter logico-giuridico che ha portato alla decisione.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 116 cpc. ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 cpc, in quanto la Corte avrebbe arbitrariamente interpretato il compendio probatorio senza utitizzare un criterio di ragionevole e prudente apprezzamento sostenuto da una valutazione secondo logica e comune buon senso.

In particolare, appare, a parere del ricorrente, illogica e irragionevole la deduzione della Corte circa l'esclusione della responsabilità della ditta individuale in ragione della emissione della fattura relative al servizio di pulizie da parte della [OSCURATO:PERSONA] e altrettanto illogiche appaiono le deduzioni derivanti dalla valutazione delle prove testimoniali assunte in primo grado.

I primi due motivi possono valutarsi insieme e sono inammissibili.Il ricorrente censura un accertamento in fatto, ossia il giudizio della Corte di merito circa il coinvolgimento della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] nell'incidente.

Questo coinvolgimento è stato escluso dalla corte di merito sia in base alla produzione documentale circa l'estraneità del Melodia alla società convenuta, sia in base alle prove testimoniali da cui è risultato che il Melodia non è materialmente intervenuto nelle pulizie.

Si tratta di una ricostruzione del fatto, che i giudici di merito hanno motivato adeguatamente.

Né risultano contraddizioni nella motivazione: quelle che il ricorrente alla motivazione attribuisce, in realtà, dal tenore del motivo, sarebbero contraddizioni nella valutazione della prova, di cui ancóra una volta è qui precluso l'esame.

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2735 cc e 116 cpc nonché l'omessa considerazione da parte del Giudice della natura confessoria e di riconoscimento della propria responsabilità della denuncia di sinistro effettuata da Melodia nei confronti della assicurazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3- 5 c.p.c., laddove la Corte ha ritenuto non rilevante la circostanza che l'Assicurazione, a seguito della denuncia di Melodia, dopo aver aperto e istruito la pratica del sinistro, aveva convocato a visita il danneggiato senza che fosse raggiunto però un accordo.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

A prescindere dal rilievo circa l'astratto effetto di una denuncia di sinistro all'assicurazione, per poter stabilire comunque se essa ha contenuto confessorio o meno, serve per l'appunto conoscerne il contenuto.

In altri termini, da quanto emerge dalla sentenza impugnata„ ed a prescindere dal valore confessorio astratto di una simile dichiarazione, risulta che il Melodia si è limitato ad avvisare la compagnia di assicurazione del fatto di aver ricevuto una richiesta di risarcimento, e dunque risulta una dichiarazione del tutto priva , di suo, di contenuto confessorio, e consistente semplicemente nella notizia di una richiesta risarcitoria.Il ricorso non dà conto di un contenuto diverso, astrattamente suscettibile di costituire una confessione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a1 pagamento delle spese di lite, nella misura di 2200,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del 1D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28917-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 102/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che Con atto di citazione del 30.3.2015 [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di gestore della ditta individuale LO.GI.CA ., al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti da sinistro avvenuto il 25.2.2013 all'intero del condominio [OSCURATO:PERSONA]. L'attore era caduto percorrendo le scale poco prima oggetto di intervento di pulizia da parte della ditta LO.GI.CA. In seguito ali mancato accordo con la compagnia assicurativa della ditta, si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eccependo il difetto di legittimazione passiva, essendo la titolare del contratto di pulizie la società [OSCURATO:PERSONA] di cui quest'ultimo non era né socio né amministratore e che veniva chiamata in causa. Il Tribunale di Trento con la sentenza n. 833/2019 accertava e dichiarava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], in solido, con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito. Non accoglieva però la domanda relativa al risarcimento del "lucro cessante", derivante dalla risoluzione del contratto concluso da [OSCURATO:PERSONA] con ITT [OSCURATO:PERSONA], in quanto la CTU aveva escluso una invalidità lavorativa tale da rendere impossibile l'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] con annesso appello incidentale circa il rigetto della domanda di risarcimento danni derivante dalla risoluzione del contratto concluso con ITT [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello di Trento con la sentenza n. 102/2021 accoglieva l'appello principale di Melodia e rigettava l'appello incidentale, confermando nel resto la sentenza appellata.La ratio della decisione impugnata è nella circostanza che le fattura relative al servizio di pulizie erano state emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle testimonianze assunte in primo grado non era possibile evincere chiaramente profili di responsabilità per la ditta LO.GI.CA e dunque per [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della Corte, inoltre, la denuncia del sinistro all'assicurazione costituisce semplicemente un obbligo verso l'assicuratore da parte dell'assicurato Melodia, non una dichiarazione di responsabilità. Avverso tale decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] srl non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che Con il primo motivo di ricorso si prospetta. la violazione o la falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, co. 2, n. 4 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3- 5 c.p.c., in quanto la Corte avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria, se non apparente. L'apparenza della motivazione, e per certi versi la sua illogicità, sarebbero evidenti, a giudizio del ricorrente, tenuto conto dell'utilizzo distorto del materiale probatorio e della poca chiarezza dell'iter logico-giuridico che ha portato alla decisione. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 116 cpc. ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 cpc, in quanto la Corte avrebbe arbitrariamente interpretato il compendio probatorio senza utitizzare un criterio di ragionevole e prudente apprezzamento sostenuto da una valutazione secondo logica e comune buon senso. In particolare, appare, a parere del ricorrente, illogica e irragionevole la deduzione della Corte circa l'esclusione della responsabilità della ditta individuale in ragione della emissione della fattura relative al servizio di pulizie da parte della [OSCURATO:PERSONA] e altrettanto illogiche appaiono le deduzioni derivanti dalla valutazione delle prove testimoniali assunte in primo grado. I primi due motivi possono valutarsi insieme e sono inammissibili.Il ricorrente censura un accertamento in fatto, ossia il giudizio della Corte di merito circa il coinvolgimento della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] nell'incidente. Questo coinvolgimento è stato escluso dalla corte di merito sia in base alla produzione documentale circa l'estraneità del Melodia alla società convenuta, sia in base alle prove testimoniali da cui è risultato che il Melodia non è materialmente intervenuto nelle pulizie. Si tratta di una ricostruzione del fatto, che i giudici di merito hanno motivato adeguatamente. Né risultano contraddizioni nella motivazione: quelle che il ricorrente alla motivazione attribuisce, in realtà, dal tenore del motivo, sarebbero contraddizioni nella valutazione della prova, di cui ancóra una volta è qui precluso l'esame. Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2735 cc e 116 cpc nonché l'omessa considerazione da parte del Giudice della natura confessoria e di riconoscimento della propria responsabilità della denuncia di sinistro effettuata da Melodia nei confronti della assicurazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3- 5 c.p.c., laddove la Corte ha ritenuto non rilevante la circostanza che l'Assicurazione, a seguito della denuncia di Melodia, dopo aver aperto e istruito la pratica del sinistro, aveva convocato a visita il danneggiato senza che fosse raggiunto però un accordo. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. A prescindere dal rilievo circa l'astratto effetto di una denuncia di sinistro all'assicurazione, per poter stabilire comunque se essa ha contenuto confessorio o meno, serve per l'appunto conoscerne il contenuto. In altri termini, da quanto emerge dalla sentenza impugnata„ ed a prescindere dal valore confessorio astratto di una simile dichiarazione, risulta che il Melodia si è limitato ad avvisare la compagnia di assicurazione del fatto di aver ricevuto una richiesta di risarcimento, e dunque risulta una dichiarazione del tutto priva , di suo, di contenuto confessorio, e consistente semplicemente nella notizia di una richiesta risarcitoria.Il ricorso non dà conto di un contenuto diverso, astrattamente suscettibile di costituire una confessione. Il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a1 pagamento delle spese di lite, nella misura di 2200,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del 1D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma
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