CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 ottobre 1993
Cassazione n. 41519/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1993 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina, con sentenza del 20 maggio 2024, con motivazione contestuale, all'esito di procedimento celebrato in camera di consiglio con udienza non partecipata, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stesso ascritti. 2. Il 18 giugno 2024 ricorreva per cassazione il difensore di Prigitano. Il ricorso è tardivo, in quanto proposto oltre il termine di legge (di quindici giorni dal deposito della motivazione contestuale). Il collegio osserva che l'atto di appello è stato regolarmente proposto sulla base della procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al difensore; tale procura veniva rilasciata per rispettare quanto previsto dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. vigente all'epoca della proposizione dell'impugnazione. A ciò si aggiunge che il decreto di citazione a giudizio risulta essere stato notificato personalmente al ricorrente. Si tratta di circostanze che escludono che [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza della pendenza del giudizio in appello. Tale giudizio, peraltro, in assenza di richieste delle parti, è stato celebrato con il rito non partecipato. Sul punto è già stato affermato, con interpretazione che si condivide, che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep.2024, Procida, Rv. 285606). Dunque, nel caso in esame, il ricorso, proposto dopo quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, risulta tardivo. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 25 settembre 2024