CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 29289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché estranei al tema devoluto, con la sentenza del 11 marzo 2021 di questa Corte (sentenza n. 24986 del 11 marzo 2021), al giudice dì rinvio e limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. 494 cod. pen., rispetto al quale erano stati dichiarati inammissibili i motivi di ricorso in punto di responsabilità e agli elementi costìtutivi del reato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e