CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 762-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 256/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro B C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -2- GREZ, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1097/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE Con scrittura privata del 9 luglio 2010 la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. concludeva con la B C [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (“B C”) un contratto di affitto avente ad oggetto un’azienda di escavazione e frantumazione di materiali laterizi sita in Volterra, nota come “[OSCURATO:PERSONA] inerti “[OSCURATO:PERSONA]Era”. All’atto dell’inventario dei beni aziendali veniva riscontrata la presenza di inerti nel piazzale del Centro, dal valore stimato di Euro 88.471,18, che secondo il contratto la Nassi avrebbe potuto usare e vendere, salvo conguaglio della differenza di valore esistente all’atto della retrocessione del compendio aziendale. Il contratto era risolto il 15 febbraio 2011, e la B C, il 22 giugno 2012, domandava stragiudizialmente alla Nassi il pagamento di fatture insolute relative al rapporto di affitto, e contestualmente proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Pisa che, accogliendo le domande Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -3- monitorie proposte, emanava i decreti ingiuntivi nn. 794/2012 e 795/2012, recanti rispettivamente condanna al pagamento di Euro 26.146,09 ed Euro 128.955,86. I decreti erano opposti dalla Nassi, che preliminarmente sosteneva che la domanda monitoria era viziata in quanto frutto di abusivo frazionamento. Nel merito, affermava che nulla era dovuto, attesa l‘eccessività della richiesta di controparte, considerato che era intervenuta una parziale compensazione del debito verso la B C con un credito vantato dalla Nassi stessa nei confronti di altra società (la [OSCURATO:SOCIETA].). Inoltre, l’importo di cui alla fattura n. 8/2011, per euro 88.471,18 – emessa sulla scort a dell’asserita assenza di materiali inerti nel piazzale del Centro al momento della riconsegna – non era dovuto, in quanto in realtà anche tali materiali erano stati riconsegnati. Il Tribunale di Pisa con sentenza n. 31/2018, respinta l’eccezione preliminare sul frazionamento illegittimo del credito, accoglieva l’eccezione di compensazione a seguito di una cessione del credito, mentre disattendeva quella fondata sulla asserita restituzione degli inerti, revocando i decreti e determinando in misura ridottail credito vantato. Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa spiegava appello la B C innanzi alla Corte d’Appello di Firenze. Deduceva l’appellante che, pur essendo valida la cessione del credito su cui si fondava la compensazione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della quale l’appellata era a sua volta Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -4- creditrice, il giudice non aveva tenuto conto che sarebbe stato onere della Nassi dimostrare che tale cessione riguardava il credito di cui era stato richiesto il pagamento. Inoltre, il giudice avrebbe dovuto ridurre l’importo da detrarre rispetto al credito azionato in via monitoria, da Euro 110.379,00 a Euro 72.653,54. [OSCURATO:PERSONA], per parte propria, proponeva appello incidentale, ed oltre a riproporre l’eccezione di abusivo frazionamento del credito, affermava l’infondatezza dell’appello, ritenendo che controparte avesse erroneamente ricostruito la distribuzione dell’onere della prova; censurava altresì l’errata valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure, sostenendo che in realtà risultava la riconsegna dei materiali inerti all’appellante. Il giudice del gravame pronunciava dunque la sentenza n. 1097/2021 con la quale, nuovamente rigettata l’eccezione di inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, disattendeva in parte i motivi d’appello della B C. Riteneva infatti che la B C avesse ammesso di aver ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] dei crediti idonei «ad incidere sull’ammontare del credito il cui pagamento era stato ingiunto [alla Nassi]» (p. 6, sentenza d’appello) e che pertantosarebbe stato onere della prima dimostrare di aver azionato crediti ulteriori e diversi, anche dal punto di vista quantitativo, rispetto a quello ceduto. Tuttavia, la Corte distrettuale riteneva l’appello parzialmente fondato sotto altro profilo: il Giudice di prime Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -5- cure, infatti, avrebbe errato nel non riconoscere che una parte del credito ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] – e che si pretendeva oggetto di estinzione per compensazione – era stato retroceduto alla B C e ciò perché la Nassi aveva a sua volta ceduto un proprio diverso credito, vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] stessa, ad alcuni istituti bancari. Tale circostanza impediva alla [OSCURATO:SOCIETA] di opporre in compensazione alla Nassi il credito acquistato dalla B C, giustificando così il ritrasferimento dello stesso alla creditrice originaria. Il credito ceduto si sarebbe così ridotto dagli originari Euro 110.379,30 a Euro 72.653,55. La Corte fiorentina accoglieva infine parzialmente l’appello incidentale della Nassi, riducendo così la somma da questa dovuta all’appellante principale a B C, ma riconfermava la sentenza di primo grado quanto alla riconsegna degli inerti al termine del contratto. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze proponeva ricorso per cassazione la Nassi, deducendo quattro motivi di ricorso, illustrati da memorie. La B C resisteva con controricorso. Con il primo motivo di ricorso la Nassi deduce, exart. 360, 1° co., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 c.c., 1375 c.c. e 633 c.p.c. Sostiene la ricorrente chela Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il frazionamento del credito fosse giustificato alla luce della diversità dei fatti costitutivi delle domande monitorie e che vi fosse un Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -6- interesse della B C ad azionare separatamente le domande. Infatti, è insostenibile la tesi per cui i crediti azionati in sede monitoria dalla B C derivavano da due rapporti distinti, al contrario trovando entrambi i crediti fonte nel contratto oggetto di causa. Ciò sarebbe dimostrato dal contenuto sia delle fatture, sia del ricorso per decreto ingiuntivo, giacché in entrambi i casi vi erano riferimenti al rapporto di affitto di azienda. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello, nell’affermare la retrocessione alla B C da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di parte del credito vantato verso la Nassi –a causa della cessione da parte di quest’ultima a favore di istituti bancari, di un credito vantato contro la [OSCURATO:SOCIETA], sì da impedire la compensazione dei crediti tra le stesse – si sarebbe avvalso di un documento (la lettera del 10 dicembre 2011) «contestato [dalla Nassi] ed il cui contenuto non è stato provato da controparte[la B C]» (p. 12 del ricorso). Tale contestazione, a detta della ricorrente, avrebbe onerato la controparte di provare specificamente il contenuto della lettera del 10 dicembre 2011 e, in via definitiva, dimostrare l’avvenuta cessione dei crediti operata dalla Nassi in favore degli istituti di credito. Con il terzo motivo di censura, spiegato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -7- 132, n. 4, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] del gravame avrebbe errato nel ritenere all’un tempo, da un lato, carente la dimostrazione della riconsegna degli inerti alla B C e, dall’altro, avrebbe richiamato la deposizione di un teste relativa ai medesimi fatti, teste che aveva effettuato delle operazioni finalizzate appunto alla restituzione dell’azienda. In somma sintesi, sarebbe contraddittorio, da parte del Giudice dell’appello, ritenere credibile il teste in questione in relazione a parte della sua deposizione (nella quale riportava in dettaglio i materiali e le misure degli inerti presenti nel Centro al 15 febbraio 2011, data della risoluzione del contratto di affitto) ed al contempo affermare che questi nulla avesse detto in ordine alla restituzione dei materiali stessi. La «conferma di “materiali e misure” effettuata da[l] teste» (p. 15 del ricorso) avrebbe dunque dovuto indurre il Giudice a ritenere che gli inerti oggetto di misurazione fossero poi stati restituiti. Le conclusioni del Giudice sarebbero dunque affette da una «irriducibile inconciliabilità che rende inevitabilmente nulla la sentenza» (p. 14 del ricorso). Infine, l’ultimo motivo di ricorso deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c. Segnatamente, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare alcune risultanze documentali, nulla deducendo in merito ad esse. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -8- [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, ritenuto, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità in quanto compiutamente ed esaustivamente argomentato, che i diritti azionati dalla B C in sede monitoria fossero fondati su fatti costitutivi diversi, e pertanto, non sussiste alcun indebito frazionamento. Anche ad opinare diversamente, ha coerentemente evidenziato la Corte che la censura mossa dalla Nassi non sarebbe stata meritevole di accoglimento, in quanto «sussisteva pure un evidente interesse della B C a proporre due distinte domande, atteso che il primo ricorso monitorio risultava fondato anche su documentazione sottoscritta dal debitore […], il che giustificava la richiesta, in effetti avanzata, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo» (pp. 7 e 8 della sentenza). È di tutta evidenza che il giudice del gravame abbia fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte le quali, in materia di richiesta frazionata di un credito, hanno affermato che «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non pot er essere accertate separatamente se non a Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -9- costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.» (Cass., SS.UU. n. 4090/2017, peraltro espressamente citata dalla sentenza d’appello; cfr. recentemente Cass., n. 14143/2021). Sussisteva, dunque, per la B C, un ragionevole e oggettivo interesse ad azionare il credito con le modalità in concreto proposte, giustificato dall’opportunità di ottenere, rispetto a un credito, l’immediata esecutività di un decreto ingiuntivo. Ove i crediti fossero stati fatti valere congiuntamente in sede monitoria, il decreto non avrebbe potuto essere munito della clausola di provvisoria esecuzione di cui all’art. 642 c.p.c., per il suo intero ammontare. Trattasi di soluzione che si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte che in passato ha reputato ammissibile l’esercizio in giudizio del diritto di credito, ove giustificato dalla diversità di prove disponibili a sostegno delle diverse parti di esso. «L'attore che, a tutela di un credito Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -10- nascente da un unico rapporto obbligatorio (nella specie per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione» (Cass. n. 22574/2016). Anche il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte fiorentina ha, infatti, liberamente valutato il contenuto della lettera del 10 dicembre 2011, motivando in ordine a tale valutazione in maniera congrua ed esente da mende logiche. Non appare pertinente il richiamo alla norma di cui all’art. 116, 1° co, c.p.c., posto che la deduzione della sua violazione è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -11- la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. Trattasi, invero, di profili non ravvisabili nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] in sostanza deduce che il giudice abbia male esercitato il proprio potere di prudente apprezzamento della prova, ma in tale evenienza la censura sarebbe stata ammissibile soltanto nei rigorosi limiti ammessi dal novellato art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., che non trova riscontro nella concreta formulazione del motivo. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Non è infatti ravvisabile alcuna inconciliabile contraddizione tra l’affermazione della affidabilità di un teste e la valutazione del contenuto delle sue dichiarazioni. A ben vedere, ciò che sollecita la Nassi è la condivisione del proprio ragionamento induttivo per il quale il teste avrebbe inteso riferire più di quanto testualmente affermato. Del resto, dalla conferma del teste di aver misurato gli inerti presenti nel piazzale del centro non può automaticamente inferirsi anche l’avvenuta riconsegna degli stessi alla controricorrente, come invece pretende parte ricorrente. Sul punto l’impugnata sentenza è univoca nell’affermare che il teste «si è limitato a confermare “materiali e misure” ma nulla ha detto circa la presunta restituzione del materiale» (p. 8 della sentenza), non apparendo connotato da assoluta Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -12- univocità quanto alle conclusioni, il ragionamento induttivo proposto dalla ricorrente. Infine, anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] tenta, infatti, di far operare alla Corte una nuova valutazione dei fatti posti a fondamento della causa, non ammessa in questa fase del giudizio. Del resto, la motivazione inesistente o insanabilmente nulla omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., SS.UU. n. 24148/2013). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2022 n. 762 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -13- Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, c