CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 05223/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11809 /20 24 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA] . s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiGravio (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE - intimata – econtro AGENZIA DELLE ENTRAT E in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato pressoi cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - perla cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia di secondo grado delLazio n. 5821 / 16 / 22 depositata in data 13 / 12 /20 22 ; Oggetto:intimazionedi pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatale, derivante da avviso di accertamento oggetto di sentenza chene aveva confermato la legittimità ; -la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; appellava [OSCURATO:SOCIETA].; -il giudice di secondo grado confermava la pronuncia di prime cure; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a due motivi che illustracon memoria ; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; il riscossore è rimasto intimato; -il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata delricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente hachiesto la decisione collegiale; Consideratoche: -deve preliminarmente del tutto prescindersi dall’esame della mem oria depositatanell’interesse di Agenzia Entrate – Riscossione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] data 7 novembre 2024, dal momento che il riscossore non risultaessersi costituito nel presente giudizio; come è noto, nel giudizio dicassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienzacon la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega,per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenzadi controricorso, la parte intimata non può presentare memorie (Cass.,15 novembre 2017, n. 27140) ; - venendo quindi all’esame delle doglianze proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. rileva la Corte che il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata denunciando ne la nullità per violazione degli artt. 31, 47 e 37del d . Lgs. n.546 del 19 92, degli artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c .p.c.; secondo parte ricorrente sia nel ricorso introduttivo che nell’atto di appello la stessa eccepiva specificatamente e dettagliatamente la nullità della sentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 indicatanella intimazione di pagamento : no n dimeno t ale eccezione non sarebbestata esa minata dai giudici ; -il motivo è manifestamente infondato ; - invero le doglianze relativ e alla mancata notifica sia dell’ avviso di trattazione in pubblica udienza del ricorso avvero l’avviso di accertamento presupposto sia del dispositivo della sentenza definitoria di tale giudizio da parte della segreteria della CTP di Roma andavano propostenel giudizio avente per oggetto quell’avviso di accertamento, non nella presente controversia che ha per oggetto unicamente la legittimità dell’intimazione di pagamento la quale è contestabile unicamente per vizi propri (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17937 del 06/09/2004;Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4818 del 11/03/2015; Cass. Sez.5, Sentenza n. 16641 del 29/07/2011); - il secondo motivo si incentra poi sulla indebita assegnazione delle spesedi giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado, censurando la sentenza di merito per v iolazione art. 15 del d . Lgs.n. 546 del 19 92 e degli art. 3 e 33 della Costituzione, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e 4, c .p.c.; secondo parte ricorrente la stessanell’appello aveva specificatamente eccepito l’assegnazione delle spesedi lite a favore dell’Agenzia delle Entrate per Euro 13.000, tenuto conto che non era stata svolt a alcuna articolata e complessa attività difensiva e tenuto conto altresì che si è costituita in giudizio, oltre il termine di cui all’art. 23 del d . Lgs. n.546 del 19 92 : t ale eccezione sebbene formulata in modo specifico non sarebbe stata esaminata dai giudicidel merito; -il motivo è in argomento manifestamente infondato ; - invero, questa Corte ritiene dovute le spese processuali nel caso di vittoria dell’Amministrazione finanziaria ( tra molte, Cass. n. 10368/2024); pertanto, anche a ritenere effettivamente difettosa sul punto la pronuncia, la sentenza impugnata non risulta viziata poiché dall’esamedella questione posta non sarebbe comunque potuto derivare unesito favorevole a parte ricorrente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -il terzo motivo si duole della n ullit à della sentenza per violazione degli artt.132c . p . c . , 118, comma 1, disp. att. c .p. c . , dell’art. 36 del d . Lgs. n. 546 del 19 92 e dell’art.112 c .p.c. , in relazione all’art.360, primo comma,n. 3 e 4, c . p . c. ; la contribuente ritiene che la sentenza emessa daigiudici sia illegittima, in quanto ha omesso l’esame di un fatto storico lacui esistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussionetra le parti e ha carattere decisivo, vale a dire se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia ; denuncia anche la nullità della sentenza impugnata perché affetta dal vizio di motivazioneinesistente, contraddittoria o meramente apparente, senza palesarsiin essa l’iter logico giuridico seguito ; -tale terzo motivo, contenente plurime censure, in primo luogo quanto alladoglianza relativa all’omesso esame di fatto storico è inammissibile poichési verte qui nella situazione processuale di c.d. “doppia conforme” (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; ma ex multis, anche Cass.n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass.28febbraio 2023, n. 5947); -in secondo luogo, quanto alla censura relativa al vizio di motivazione, lo stesso motivo è manifestamente infondato avendo la CTR reso motivazione il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022n. 7090); -infine, con riguardo all’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c. il motivo è inammissibile poiché difettoso quanto a specificità e localizzazione, non avendo parte ricorrente trascritto gli atti del giudizio di merito (in specifico il ricorso di primo grado, che non risulta neppure prodotto a questaCorte) dai quali si evince la dedotta violazione ; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese seguono la soccombenza; -poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondola quale i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti perla condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisionedefinitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 9.0 00,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 4.500 ,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 18.000,00 oltre a spese prenotate a debito;condanna parte rico