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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 12435/2026

Testo disponibile della fonte

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ricorrenti -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro protempore, [OSCURATO:PERSONA] -2026 UFFICIO I, [OSCURATO:PERSONA] DI1066 PALERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 739/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 250/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18500/2022Numero di raccolta generale 12435/20261.

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in questa sedDeat a pubblicazione 04/05/2026impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado harespinto le originarie domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’Istruzione, [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia,Ufficio I [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Palermo,dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità deiprovvedimenti del 30.8.2019, con i quali era stata dispostala cancellazione dalle graduatorie di prima e seconda fasciadella rispettiva classe di concorso e l’annullamento deicontratti di lavoro a tempo indeterminato nelle morestipulati.2.

In particolare, i ricorrenti avevano dedotto che, a seguito disentenze del TAR n. 10903/2018 per la Landa e n.10914/2018 per il Prestigiacomo, avevano ottenuto,unitamente ad altri, il reinserimento nelle graduatorie adesaurimento, da cui erano stati cancellati per mancatapresentazione della domanda di aggiornamento/permanenzae che il Ministero dell’Istruzione, dopo averli assunti, avevaaccertato che essi non erano stati mai inseriti nelle GAE e,pertanto, aveva proceduto all’annullamento degli atti relativialla loro assunzione.3.

La Corte territoriale, ritenuta la propria giurisdizione, adifferenza del primo giudice respingeva le domande perchéil dictum delle pronunce del TAR, come interpretate daisuccessivi giudizi di ottemperanza, riguardava il soloreinserimento rimanendo estranei i presupposti e gli elementinon valutati dal giudice per cui, per i docenti che nonrisultavano iscritti, si trattava di un nuovo inserimento e nondi docenti depennati e, quindi, si verteva in una ipotesi diNumero registro generale 18500/2022giurisdizione del giudice ordinario riguardante meri attNi umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026gestori di natura privatistica.

Rilevava che non era statDoat a pubblicazione 04/05/2026allegato alcun elemento, nel caso in esame, che legittimassela iscrizione degli originari ricorrenti nelle GAE dalle quali, insede di verifica, erano stati correttamente rimossi dalMinistero.4.

Avverso la sentenza di secondo grado FrancescoPrestigiacomo e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi cui hanno resistito concontroricorso il Ministero dell’Istruzione nonché l’[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia -Ufficio I [OSCURATO:PERSONA] la Provincia di Palermo.5.

I ricorrenti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1218, 1375 e 1326 c.c.

Si rappresenta che lasentenza impugnata aveva fatto malgoverno delle norme cheregolano il rapporto contrattuale tra privato e PubblicaAmministrazione, attribuendo rilevanza ed efficacia ad unprovvedimento con il quale il Ministero avevasostanzialmente revocato un atto negoziale che già avevaprodotto i propri effetti nella sfera giuridica degli odierniricorrenti; tale inadempimento era già stato rilevato in primogrado e ribadito in secondo grado, ma la Corte di Appelloaveva omesso di esaminare la relativa eccezione; chiedono,pertanto, i ricorrenti la disapplicazione del decreto 14026dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, e dellesuccessive note del 30.8.2019 prot. nn. 14029 e 14031l’[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, e la conseguenteNumero registro generale 18500/2022declaratoria di efficacia delle proposte di individuazione perN umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026la stipula dei contratti a tempo determinato sottoscritte il 2D6at a pubblicazione 04/05/2026agosto 2019 e del contratto a tempo indeterminato da loroconseguentemente stipulato.3.

Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.È inammissibile perché non si confronta con il decisum dellagravata sentenza che ha ritenuto nulli (e non annullabili) icontratti a tempo indeterminato stipulati sull’erroneopresupposto del valido inserimento nelle graduatorie adesaurimento.E’ infondato, poi, perché va precisato che l'art. 36 del d.lgs.n. 165/2001 ha sempre previsto, nelle diverse versionisuccedutesi nel tempo, che «in ogni caso la violazione didisposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dilavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non puòcomportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempoindeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni »e la norma, per come formulata, ha una portata generale cheva oltre il più ristretto ambito di applicazione indicato dallarubrica dell'articolo ed è idonea ad attrarre nella sfera dellanullità anche il mancato rispetto delle procedure imposte perle assunzioni a tempo indeterminato dall'art. 35 del decreto.Non a caso la disposizione ricalca esattamente laformulazione del comma 8 dell'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993,come modificato dall'art. 22 del d.lgs. n. 80/1998, chedisciplinava tutte le forme di reclutamento del personale,anche le assunzioni a tempo indeterminato, e non a caso illegislatore, ogniqualvolta ha qualificato il vizio del rapportodi impiego derivato dalla violazione delle norme inderogabiliche disciplinano forme e requisiti per l'assunzione, si èespresso per la nullità della nomina o del vincolo contrattualeNumero registro generale 18500/2022( art. 3 d.p.r. n. 3/1957; art. 19

I. n. 448/2001, art. 15 IN. umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026111/2011), nullità che è stata ravvisata anche in presenza dDait a pubblicazione 04/05/2026operazioni concorsuali espletate in forza di norma di leggedichiarata poi incostituzionale (cfr., per tutte, Cass. n.11951/2019).

Si deve poi aggiungere che le Sezioni Unite diquesta Corte, nell'individuare i casi in cui la violazione dinorme inderogabili rende nullo il contratto ai sensi dell'art.1418, 1° comma, cod. civ., pur ribadendo la tradizionaledistinzione tra norme di comportamento dei contraenti enorme di validità del contratto, hanno precisato che aquest'ultima tipologia vanno attratte non solo quelledisposizioni che si riferiscono alla struttura ed al contenutodel regolamento negoziale ma anche quelle che «in assoluto,oppure in presenza o in difetto di determinate condizionioggettive o soggettive, direttamente o indirettamente,vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il casodei contratti conclusi in assenza di una particolareautorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o inmancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registricui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazionea stipulare quel genere di contratto, e simili.

Se il legislatorevieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e,nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessaesistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e nonpar dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - secosì può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dallacontrarietà a norma imperativa del contenuto dell'attomedesimo.» (Cass.

S.U. n. 26724/2007 e negli stessi terminipiù di recente Cass.

S.U. n. 5542/2023).In tema di lavoro pubblico privatizzato, quindi, nel cui ambitogli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con iNumero registro generale 18500/2022poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cuNi umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026l'Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto delDlaat a pubblicazione 04/05/2026nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordinedi graduatoria, equivale alla condotta del contraente che nonosservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchéaffetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui sifa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendodarsi esercizio del potere di autotutela in capoall'Amministrazione datrice di lavoro (Cass. n. 8328/2010).Le istanze di disapplicazione e di declaratoria di inefficaciadegli atti, oggetto della censura, vanno, quindi, disattese.4.

Con il secondo motivo si censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.

Si precisa,da un lato, che la Corte distrettuale si era astenutadall’interpretare le sentenze n. 10903 per [OSCURATO:PERSONA] n. 10914 per [OSCURATO:PERSONA], entrambe emesseil [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal T.A.R.

Lazio e passate in giudicato,limitandosi piuttosto a prendere atto della decisione delGiudice dell’ottemperanza e, dall’altro, che la difesa erarialeavrebbe dovuto eventualmente contestare il dictum dellepronunce del TAR proponendo appello al Consiglio di Stato:adempimento la cui omissione aveva prodotto gli effetti dicui all’art. 2909 c.c., così come peraltro ritenuto dal Giudicedel primo grado.5.

Il motivo è infondato.Nel caso in esame, non è contestato che i ricorrenti nonappartenessero alla categoria dei “depennati” e,conseguentemente, agli stessi, non poteva essere consentital’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento che eranodivenute graduatorie chiuse (con le sole eccezioni preistedalla legge) dopo la riforma del 2006.Numero registro generale 18500/20226.

Il problema che è stato posto era quello di accertare se iNl umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026giudicato amministrativo costituito dalle sentenze del TADRat a pubblicazione 04/05/2026sopra indicate avesse reso intangibile il diritto dei ricorrentiad essere inseriti nelle predette graduatorie.La Corte territoriale ha correttamente escluso tale possibilità,diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, attraversouna condivisibile interpretazione del giudicato esternoformatosi da cui ha fatto discendere, da un lato, lagiurisdizione del giudice ordinario (vertendosi in materia diprerequisito, in capo agli odierni ricorrenti, che individuava isoggetti cui si riferiva la originaria pronuncia di annullamentodel TAR.Va osservato, al riguardo, che la stessa giustiziaamministrativa (TAR e Consiglio di Stato), come giustamentesottolineato nella gravata sentenza, adita quale giudicedell’ottemperanza, ha specificato che, nel caso di specie, “ilgiudicato non poteva che riguardare l’oggetto del giudizio,mentre ne risultavano estranei elementi e presupposti nonvalutati dal giudice o non sottoposti alla sua attenzione daparte del ricorrente.

L’unico reinserimento dovuto, sulla basedella sentenza in oggetto, era quindi quello dei depennati,mentre l’amministrazione era chiaramente libera di valutarela mancanza di presupposti o condizioni di iscrizione deiricorrenti differenti da quelle espressamente descritte nellasentenza”, con la conseguenza che, per coloro che nonrisultavano essere stati depennati sulla base delprovvedimento impugnato, si trattava di un nuovoinserimento e non di un docente depennato.Ancora, è stato precisato che l’accertamento dell’avvenutodepennamento o mancato depennamentodalle graduatorie non costituiva l’oggetto della sentenzNaum edroe rle gistro generale 18500/2022Numero sezionale 1066/2026Tar Lazio, ma si configurava come circostanza di faNtutmoe roc hdi era ccolta generale 12435/2026legittimava l’interesse a ricorrere.

Data pubblicazione 04/05/2026La Corte territoriale ha condiviso tale impostazione nonavendo i ricorrenti in concreto dimostrato che essi fosserosoggetti depennati e ha, quindi, escluso l’operatività delgiudicato amministrativo, nei sensi indicati dai ricorrenti,vertendosi in una ipotesi di inserimento ex novo, in relazioneal quale il Ministero doveva valutare il presupposto dell’utilecollocamento in graduatoria dei docenti, ex art. 63 co. 2d.lgs. n. 165/2001, ai fini di accertare la nullità del vincolo.Correttamente, a parere di questa Corte, la gravata sentenzaha, quindi, omesso di attribuire efficacia al giudicato esternogià formatosi con le sentenze menzionate del TAR Lazio e aritenere legittimo l’operato della P.A. circa la rimozione deglidell’errore in cui era incorsa.7.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essererigettato.8.

Le spese del giudizio di legittimità vanno regolate secondo lasoccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensioltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 18500/2022pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13N, umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026comma 1-bis, se dovuto.

Data pubblicazione 04/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 18500/2022Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026Data pubblicazione 04/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrenti -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro protempore, [OSCURATO:PERSONA] -2026 UFFICIO I, [OSCURATO:PERSONA] DI1066 PALERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 739/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 250/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18500/2022Numero di raccolta generale 12435/20261. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in questa sedDeat a pubblicazione 04/05/2026impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado harespinto le originarie domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’Istruzione, [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia,Ufficio I [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Palermo,dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità deiprovvedimenti del 30.8.2019, con i quali era stata dispostala cancellazione dalle graduatorie di prima e seconda fasciadella rispettiva classe di concorso e l’annullamento deicontratti di lavoro a tempo indeterminato nelle morestipulati.2. In particolare, i ricorrenti avevano dedotto che, a seguito disentenze del TAR n. 10903/2018 per la Landa e n.10914/2018 per il Prestigiacomo, avevano ottenuto,unitamente ad altri, il reinserimento nelle graduatorie adesaurimento, da cui erano stati cancellati per mancatapresentazione della domanda di aggiornamento/permanenzae che il Ministero dell’Istruzione, dopo averli assunti, avevaaccertato che essi non erano stati mai inseriti nelle GAE e,pertanto, aveva proceduto all’annullamento degli atti relativialla loro assunzione.3. La Corte territoriale, ritenuta la propria giurisdizione, adifferenza del primo giudice respingeva le domande perchéil dictum delle pronunce del TAR, come interpretate daisuccessivi giudizi di ottemperanza, riguardava il soloreinserimento rimanendo estranei i presupposti e gli elementinon valutati dal giudice per cui, per i docenti che nonrisultavano iscritti, si trattava di un nuovo inserimento e nondi docenti depennati e, quindi, si verteva in una ipotesi diNumero registro generale 18500/2022giurisdizione del giudice ordinario riguardante meri attNi umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026gestori di natura privatistica. Rilevava che non era statDoat a pubblicazione 04/05/2026allegato alcun elemento, nel caso in esame, che legittimassela iscrizione degli originari ricorrenti nelle GAE dalle quali, insede di verifica, erano stati correttamente rimossi dalMinistero.4. Avverso la sentenza di secondo grado FrancescoPrestigiacomo e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi cui hanno resistito concontroricorso il Ministero dell’Istruzione nonché l’[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia -Ufficio I [OSCURATO:PERSONA] la Provincia di Palermo.5. I ricorrenti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1218, 1375 e 1326 c.c. Si rappresenta che lasentenza impugnata aveva fatto malgoverno delle norme cheregolano il rapporto contrattuale tra privato e PubblicaAmministrazione, attribuendo rilevanza ed efficacia ad unprovvedimento con il quale il Ministero avevasostanzialmente revocato un atto negoziale che già avevaprodotto i propri effetti nella sfera giuridica degli odierniricorrenti; tale inadempimento era già stato rilevato in primogrado e ribadito in secondo grado, ma la Corte di Appelloaveva omesso di esaminare la relativa eccezione; chiedono,pertanto, i ricorrenti la disapplicazione del decreto 14026dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, e dellesuccessive note del 30.8.2019 prot. nn. 14029 e 14031l’[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, e la conseguenteNumero registro generale 18500/2022declaratoria di efficacia delle proposte di individuazione perN umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026la stipula dei contratti a tempo determinato sottoscritte il 2D6at a pubblicazione 04/05/2026agosto 2019 e del contratto a tempo indeterminato da loroconseguentemente stipulato.3. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.È inammissibile perché non si confronta con il decisum dellagravata sentenza che ha ritenuto nulli (e non annullabili) icontratti a tempo indeterminato stipulati sull’erroneopresupposto del valido inserimento nelle graduatorie adesaurimento.E’ infondato, poi, perché va precisato che l'art. 36 del d.lgs.n. 165/2001 ha sempre previsto, nelle diverse versionisuccedutesi nel tempo, che «in ogni caso la violazione didisposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dilavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non puòcomportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempoindeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni »e la norma, per come formulata, ha una portata generale cheva oltre il più ristretto ambito di applicazione indicato dallarubrica dell'articolo ed è idonea ad attrarre nella sfera dellanullità anche il mancato rispetto delle procedure imposte perle assunzioni a tempo indeterminato dall'art. 35 del decreto.Non a caso la disposizione ricalca esattamente laformulazione del comma 8 dell'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993,come modificato dall'art. 22 del d.lgs. n. 80/1998, chedisciplinava tutte le forme di reclutamento del personale,anche le assunzioni a tempo indeterminato, e non a caso illegislatore, ogniqualvolta ha qualificato il vizio del rapportodi impiego derivato dalla violazione delle norme inderogabiliche disciplinano forme e requisiti per l'assunzione, si èespresso per la nullità della nomina o del vincolo contrattualeNumero registro generale 18500/2022( art. 3 d.p.r. n. 3/1957; art. 19 I. n. 448/2001, art. 15 IN. umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026111/2011), nullità che è stata ravvisata anche in presenza dDait a pubblicazione 04/05/2026operazioni concorsuali espletate in forza di norma di leggedichiarata poi incostituzionale (cfr., per tutte, Cass. n.11951/2019). Si deve poi aggiungere che le Sezioni Unite diquesta Corte, nell'individuare i casi in cui la violazione dinorme inderogabili rende nullo il contratto ai sensi dell'art.1418, 1° comma, cod. civ., pur ribadendo la tradizionaledistinzione tra norme di comportamento dei contraenti enorme di validità del contratto, hanno precisato che aquest'ultima tipologia vanno attratte non solo quelledisposizioni che si riferiscono alla struttura ed al contenutodel regolamento negoziale ma anche quelle che «in assoluto,oppure in presenza o in difetto di determinate condizionioggettive o soggettive, direttamente o indirettamente,vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il casodei contratti conclusi in assenza di una particolareautorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o inmancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registricui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazionea stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatorevieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e,nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessaesistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e nonpar dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - secosì può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dallacontrarietà a norma imperativa del contenuto dell'attomedesimo.» (Cass. S.U. n. 26724/2007 e negli stessi terminipiù di recente Cass. S.U. n. 5542/2023).In tema di lavoro pubblico privatizzato, quindi, nel cui ambitogli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con iNumero registro generale 18500/2022poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cuNi umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026l'Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto delDlaat a pubblicazione 04/05/2026nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordinedi graduatoria, equivale alla condotta del contraente che nonosservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchéaffetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui sifa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendodarsi esercizio del potere di autotutela in capoall'Amministrazione datrice di lavoro (Cass. n. 8328/2010).Le istanze di disapplicazione e di declaratoria di inefficaciadegli atti, oggetto della censura, vanno, quindi, disattese.4. Con il secondo motivo si censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. Si precisa,da un lato, che la Corte distrettuale si era astenutadall’interpretare le sentenze n. 10903 per [OSCURATO:PERSONA] n. 10914 per [OSCURATO:PERSONA], entrambe emesseil [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal T.A.R. Lazio e passate in giudicato,limitandosi piuttosto a prendere atto della decisione delGiudice dell’ottemperanza e, dall’altro, che la difesa erarialeavrebbe dovuto eventualmente contestare il dictum dellepronunce del TAR proponendo appello al Consiglio di Stato:adempimento la cui omissione aveva prodotto gli effetti dicui all’art. 2909 c.c., così come peraltro ritenuto dal Giudicedel primo grado.5. Il motivo è infondato.Nel caso in esame, non è contestato che i ricorrenti nonappartenessero alla categoria dei “depennati” e,conseguentemente, agli stessi, non poteva essere consentital’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento che eranodivenute graduatorie chiuse (con le sole eccezioni preistedalla legge) dopo la riforma del 2006.Numero registro generale 18500/20226. Il problema che è stato posto era quello di accertare se iNl umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026giudicato amministrativo costituito dalle sentenze del TADRat a pubblicazione 04/05/2026sopra indicate avesse reso intangibile il diritto dei ricorrentiad essere inseriti nelle predette graduatorie.La Corte territoriale ha correttamente escluso tale possibilità,diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, attraversouna condivisibile interpretazione del giudicato esternoformatosi da cui ha fatto discendere, da un lato, lagiurisdizione del giudice ordinario (vertendosi in materia diprerequisito, in capo agli odierni ricorrenti, che individuava isoggetti cui si riferiva la originaria pronuncia di annullamentodel TAR.Va osservato, al riguardo, che la stessa giustiziaamministrativa (TAR e Consiglio di Stato), come giustamentesottolineato nella gravata sentenza, adita quale giudicedell’ottemperanza, ha specificato che, nel caso di specie, “ilgiudicato non poteva che riguardare l’oggetto del giudizio,mentre ne risultavano estranei elementi e presupposti nonvalutati dal giudice o non sottoposti alla sua attenzione daparte del ricorrente. L’unico reinserimento dovuto, sulla basedella sentenza in oggetto, era quindi quello dei depennati,mentre l’amministrazione era chiaramente libera di valutarela mancanza di presupposti o condizioni di iscrizione deiricorrenti differenti da quelle espressamente descritte nellasentenza”, con la conseguenza che, per coloro che nonrisultavano essere stati depennati sulla base delprovvedimento impugnato, si trattava di un nuovoinserimento e non di un docente depennato.Ancora, è stato precisato che l’accertamento dell’avvenutodepennamento o mancato depennamentodalle graduatorie non costituiva l’oggetto della sentenzNaum edroe rle gistro generale 18500/2022Numero sezionale 1066/2026Tar Lazio, ma si configurava come circostanza di faNtutmoe roc hdi era ccolta generale 12435/2026legittimava l’interesse a ricorrere. Data pubblicazione 04/05/2026La Corte territoriale ha condiviso tale impostazione nonavendo i ricorrenti in concreto dimostrato che essi fosserosoggetti depennati e ha, quindi, escluso l’operatività delgiudicato amministrativo, nei sensi indicati dai ricorrenti,vertendosi in una ipotesi di inserimento ex novo, in relazioneal quale il Ministero doveva valutare il presupposto dell’utilecollocamento in graduatoria dei docenti, ex art. 63 co. 2d.lgs. n. 165/2001, ai fini di accertare la nullità del vincolo.Correttamente, a parere di questa Corte, la gravata sentenzaha, quindi, omesso di attribuire efficacia al giudicato esternogià formatosi con le sentenze menzionate del TAR Lazio e aritenere legittimo l’operato della P.A. circa la rimozione deglidell’errore in cui era incorsa.7. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essererigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità vanno regolate secondo lasoccombenza e liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensioltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 18500/2022pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13N, umero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026comma 1-bis, se dovuto. Data pubblicazione 04/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 18500/2022Numero sezionale 1066/2026Numero di raccolta generale 12435/2026Data pubblicazione 04/05/2026
Sentenza Cassazione n. 12435/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris