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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 05740/2023

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DECRETO Rep. sul ricorso 13908-2021 proposto da: Ud. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della ditta ARKE' [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2023 - controricorrente - 23 avverso la sentenza n. 208/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; R.G.N. 13908/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato in atti il 19 gennaio 2023; rilevato che la predetta rinuncia risulta vistata per adesione dal difensore della controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno 7 -Z23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro,. DECRETO Rep. sul ricorso 13908-2021 proposto da: Ud. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della ditta ARKE' [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2023 - controricorrente - 23 avverso la sentenza n. 208/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; R.G.N. 13908/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, depositato in atti il 19 gennaio 2023; rilevato che la predetta rinuncia risulta vistata per adesione dal difensore della controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 7 -Z23
Decreto Cassazione n. 05740/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris