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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21982/2022

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RLOCUTORIA sul ricorso 33095/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] personalmente e quale amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (SGS), elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] A. Bertoloni, 55 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] spa) in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma P.zza [OSCURATO:PERSONA] 70 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 561/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (S.G.S.), convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone la GEDI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), con istanza ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere la cancellazione dal sito web del quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" dell'articolo ivi pubblicato in data 29 maggio 2003 ed avente ad oggetto le indagini penali nei confronti dell'attore o, comunque, la sua rettifica tramite aggiunta della notizia dell'intervenuta sentenza di assoluzione (confermata in secondo grado) dello stesso Pasini.

Quanto all'istanza cautelare, fu dichiarato il non luogo a provvedere dal momento che, nelle more, l'articolo in oggetto era stato rimosso dall'archivio telematico del giornale.

Quanto al merito, il Tribunale di Pordenone rigettò le domande attoree di risarcimento dei danni per diffamazione e di quelli conseguenti alla permanenza della notizia sul sito web del quotidiano, nonché dichiarò cessata la materia del contendere rispetto alla richiesta di cancellazione o aggiornamento dei dati pubblicati odine.

2. \v-verso tale sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] censurandola nella parte in cui ritenne non integrata la fattispecie di diffamazione e, comunque, non provati i danni risarcibili, nonché nella parte in cui essa negò qualunque responsabilità del quotidiano relativamente all'omessa pubblicazione delle sentenze di assoluzione ed alla permanenza dell'articolo de quo sul sito web dello stesso giornale.

La Corte d'Appello di 'Trieste, con sentenza del 30 luglio del 2019, rigettò l'appello siccome infondato.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.La GEDI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la viola_zione dell'ad. 360 n. 3 c.p. c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e viola:,-ione dell'art. 360 n. 3 in relazione agli arti. 132 c.p.c., 395 c.p. e 2043 c.c.

In riferimento alla prima censura sostiene il ricorrente che il titolo a caratteri cubitali fosse ex se idoneo a generare comunque dubbi sul lettore, incidendo sulla reputazione del Pasini e della sua Società, soprattutto in considerazione del fatto che gli addebiti indicati fossero collegati alla sua attività lavorativa.

In riferimento alla seconda censura si sostiene, sempre relativamente alla configurabilità del delitto di diffamazione, che il giudice non abbia opportunamente motivato in merito ai criteri di proporzionalità, pertinenza e continenza della pubblicazione giornalistica.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violaione dell'ad. 360 n.3 c.p.c. in relazione agli arti. 2043-2049 c.c. e all'ad 7 D.Lgs. n. 196 del 2003, nonché in rela.zione agli arti. 112 c.p.c. e 132 c.p.c.

Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente omesso di liquidare equitativamente i danni risarcibili derivanti dal ritardo nella cancellazione della notizia dal sito web e nella pubblicazione delle sentenze di assoluzione.

Con lo stesso motivo si sostiene che la Corte non abbia opportunamente motivato in merito alle ragioni che hanno determinato il rigetto della domanda relativa a suddetti danni.

5. La Corte ritiene di dover rinviare la causa, per la particolarità delle questioni trattate, alla Pubblica Udienza.

P.Q.M. la Corte rinvia la causa alla Pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RLOCUTORIA sul ricorso 33095/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] personalmente e quale amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (SGS), elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] A. Bertoloni, 55 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] spa) in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma P.zza [OSCURATO:PERSONA] 70 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 561/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (S.G.S.), convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone la GEDI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), con istanza ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere la cancellazione dal sito web del quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" dell'articolo ivi pubblicato in data 29 maggio 2003 ed avente ad oggetto le indagini penali nei confronti dell'attore o, comunque, la sua rettifica tramite aggiunta della notizia dell'intervenuta sentenza di assoluzione (confermata in secondo grado) dello stesso Pasini. Quanto all'istanza cautelare, fu dichiarato il non luogo a provvedere dal momento che, nelle more, l'articolo in oggetto era stato rimosso dall'archivio telematico del giornale. Quanto al merito, il Tribunale di Pordenone rigettò le domande attoree di risarcimento dei danni per diffamazione e di quelli conseguenti alla permanenza della notizia sul sito web del quotidiano, nonché dichiarò cessata la materia del contendere rispetto alla richiesta di cancellazione o aggiornamento dei dati pubblicati odine. 2. \v-verso tale sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] censurandola nella parte in cui ritenne non integrata la fattispecie di diffamazione e, comunque, non provati i danni risarcibili, nonché nella parte in cui essa negò qualunque responsabilità del quotidiano relativamente all'omessa pubblicazione delle sentenze di assoluzione ed alla permanenza dell'articolo de quo sul sito web dello stesso giornale. La Corte d'Appello di 'Trieste, con sentenza del 30 luglio del 2019, rigettò l'appello siccome infondato. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.La GEDI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la viola_zione dell'ad. 360 n. 3 c.p. c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e viola:,-ione dell'art. 360 n. 3 in relazione agli arti. 132 c.p.c., 395 c.p. e 2043 c.c. In riferimento alla prima censura sostiene il ricorrente che il titolo a caratteri cubitali fosse ex se idoneo a generare comunque dubbi sul lettore, incidendo sulla reputazione del Pasini e della sua Società, soprattutto in considerazione del fatto che gli addebiti indicati fossero collegati alla sua attività lavorativa. In riferimento alla seconda censura si sostiene, sempre relativamente alla configurabilità del delitto di diffamazione, che il giudice non abbia opportunamente motivato in merito ai criteri di proporzionalità, pertinenza e continenza della pubblicazione giornalistica. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violaione dell'ad. 360 n.3 c.p.c. in relazione agli arti. 2043-2049 c.c. e all'ad 7 D.Lgs. n. 196 del 2003, nonché in rela.zione agli arti. 112 c.p.c. e 132 c.p.c. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente omesso di liquidare equitativamente i danni risarcibili derivanti dal ritardo nella cancellazione della notizia dal sito web e nella pubblicazione delle sentenze di assoluzione. Con lo stesso motivo si sostiene che la Corte non abbia opportunamente motivato in merito alle ragioni che hanno determinato il rigetto della domanda relativa a suddetti danni. 5. La Corte ritiene di dover rinviare la causa, per la particolarità delle questioni trattate, alla Pubblica Udienza. P.Q.M. la Corte rinvia la causa alla Pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in d
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