CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27304/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, con la quale è stata rideterminata la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Alessandria, di condanna del predetto per concorso in furto con destrezza, con la recidiva qualificata (in Prasco il 22/11/2014); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che con riferimento al primo motivo, esso è manifestamente infondato, atteso che in atti vi è querela presentata in data 24/11/2014 da GERMITO Carla, con la quale la persona offesa ha chiesto espressamente la punizione dei responsabili dell'azione predatoria subita; che, con riferimento al diniego delle generiche e alla mancata esclusione della recidiva, i motivi, oltre ad essere del tutto generici, non sono preceduti da un necessario confronto con il ragionamento giustificativo dei giudici territoriali, i quali hanno richiamato l'assenza di elementi positivi e la circostanza che, al momento del fatto, il [OSCURATO:PERSONA] era destinatario di un ordine di cattura, quanto al diniego delle generiche (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); la storia criminale dell'imputato, in uno con la circostanza che il nuovo reato era stato posto in essere mentre il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto a misura di prevenzione, essendo stato condannato anche per averne violato le prescrizioni, nonché per altri reati in epoca prossima a quello per il quale si procede, quanto alla recidiva e al giudizio di maggiore pericolosità espressa; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La pres ente [OSCURATO:PERSONA] nti I) EI)01