CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42363/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto inammissibile, per genericità, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di prima cura, che l'aveva condannato per lesioni personali volontarie; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione degli artt. 127, 581, 591 e 610, comma 5/bis, cod. proc. pen. per essere stata pronunciata l'inammissibilità de plano, nonché degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. per essere stata pronunciata l'inammissibilità in assenza delle condizioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'appello mancava, effettivamente, della necessaria specificità. L'appellante si era limitato infatti, a richiedere un più favorevole bilanciamento delle circostanze senza confrontarsi minimamente con la motivazione del Tribunale, che aveva ampiamente e logicamente argomentato sul punto. Quanto al rito, non conferente è il richiamo, contenuto in ricorso, all'art. 610 cod. proc. pen., che riguarda il giudizio di cassazione. In appello soccorre, invece, l'art. 601 cod. proc. pen., che prescrive la citazione a giudizio dell'imputato "fuori dei casi previsti dall'art. 591"; il che significa che, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, il giudice dì'appello adotta la procedura cd. de plano; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]:. e stensore Il Presidente (An g I i 1) E P0