CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 19 - n. 340/2017, depositata il 3febbraio 2017;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 4 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 20442/2017Numero sezionale 1091/2026Numero di raccolta generale 14407/2026Data pubblicazione 15/05/20261. L’Agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oraAgenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA]) notificava, in data 10ottobre 2014, a [OSCURATO:PERSONA] avviso di iscrizioneipotecaria ex art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, peromesso versamento di tributi IRAP, IVA, IRPEF, tassaautomobilistica ed altro, su una serie di immobili di proprietàdel contribuente siti in [OSCURATO:PERSONA] e Gallarate.Successivamente, sempre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava, indata 12 dicembre 2014, a [OSCURATO:PERSONA] atto dicomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11776-2014-00001089000, chiedendo il pagamento della somma di €30.516,86 per contributi I.V.S., tasse automobilistiche, IRPEF,IRAP ed IVA.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, con distinti ricorsi, isuddetti atti di iscrizione ipotecaria e preavviso di iscrizioneipotecaria dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diVarese la quale, previa riunione degli stessi, con sentenze n.588/2015, depositata il 3 novembre 2015, li rigettava,condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 19, con sentenzan. 340/2017, pronunciata il 26 settembre 2016 e depositata insegreteria il 3 febbraio 2017, rigettava l’appello, confermandola sentenza impugnata e condannando l’appellante allarifusione delle spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneRovea Gianmichele, sulla base di cinque motivi (ricorsonotificato il 1° settembre 2017).R.G. N. 20442/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20442/2017Numero sezionale 1091/2026Numero di raccolta generale 14407/2026Data pubblicazione 15/05/2026Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA].5. Con decreto presidenziale del 10 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio2026, ai seni degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe omesso dipronunciarsi sulle eccezioni di omessa prova dell’avvenutanotificazione di alcune delle cartelle di pagamento presupposterispetto all’avviso di iscrizione ipotecaria ed alla comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria.Il motivo è infondato, in quanto la Corte regionale, convalutazione di fatto insindacabile in questa sede, ha accertatoche le cartelle esattoriali presupposte erano «regolarmentenotificate, come si evince dalla documentazione prodottadall’ufficio, anche a mani stesse del contribuente»; né,naturalmente, in questa sede può effettuarsi un nuovo giudiziodi fatto sulla verifica dei documenti effettuata dai giudici dimerito.2. Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Lamenta, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. avrebbeomesso di pronunciarsi sulla «eccezione di illegittimità e/oR.G. N. 20442/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20442/2017Numero sezionale 1091/2026Numero di raccolta generale 14407/2026Data pubblicazione 15/05/2026nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata notifica dellecartelle di pagamento dell’allegato “A” dell’atto di scrizioneipotecaria», ed «erronea e/ omessa valutazione dei documentidi causa».Anche tale motivo è da ritenere infondato, in quanto la Corteterritoriale, con valutazione di fatto insindacabile in questasede, ha accertato – come si è detto in precedenza – che lecartelle di pagamento presupposte erano state regolarmentenotificate.3. Con il terzo motivo di ricorso viene eccepita la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce il ricorrente che la C.T.R. aveva omesso dipronunciarsi sulla eccezione di nullità dell’atto di iscrizioneipotecaria per inesistenza della sua notifica.Anche tale motivo è infondato.In via preliminare, va al riguardo richiamato l’orientamento diquesta Corte secondo il quale, in virtù del principio diragionevole durata del processo come costituzionalizzatonell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirataa tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di appello, la Corte di cassazione può omettere lacassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere lacausa nel merito allorquando la questione di diritto posta conil suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronunciada rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza diappello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa infase di merito), sempre che si tratti di questione che nonR.G. N. 20442/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20442/2017Numero sezionale 1091/2026Numero di raccolta generale 14407/2026Data pubblicazione 15/05/2026richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. 31 maggio2025, n. 1642; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171).Orbene, nel caso di specie non ricorrono in alcun modo lecondizioni per la declaratoria di nullità dell’atto di iscrizioneipotecaria per inesistenza della notifica, trattandosi di notificadiretta da parte dell’Agente per la riscossione, come talepienamente legittima ex art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (Cass. 3 settembre 2024, n. 23572). Il motivo inquestione, quindi, deve considerarsi infondato nel merito.4. Con il quarto motivo di ricorso, ancora, il ricorrenteeccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stessocodice di rito.Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe omesso dipronunciarsi sull’eccezione di nullità dell’atto impugnato permancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria.Anche tale motivo è infondato, in quanto non è previsto inalcun modo che all’avviso di iscrizione ipotecaria debba essereallegata, a pena di nullità, la nota di iscrizione ipotecaria.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, il ricorrente lamentaviolazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), dello stesso codice di rito.Rileva, in particolare, che la C.T.R. avrebbe errato nelcondannare l’appellante alla rifusione delle spese legali infavore dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,rimasta contumace nel giudizio di secondo grado.Il motivo è fondato, stante la contumacia dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in grado di appello, che non giustifica lacondanna alle spese in favore di quest’ultima.R.G. N. 20442/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20442/2017Numero sezionale 1091/2026Numero di raccolta generale 14407/2026Data pubblicazione 15/05/20266. In conclusione, devono essere rigettati il primo, secondo,terzo e quarto motivo di ricorso, mentre deve essere accolto ilquinto motivo.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, lasentenza impugnata deve quindi essere cassata, limitatamentealla parte in cui dispone la condanna dell’appellante allarifusione delle spese di giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., confermandosi, invece, nel resto.In considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso,sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale trale parti delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, e rigetta il primo,secondo, terzo e quarto motivo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,limitatamente alla parte in cui dispone la condannadell’appellante alla rifusione delle spese di giudizio; confermanel resto la medesima sentenza.Compensa integralmente le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 20442/2017 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]