CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Verona del 26.3.2019, è stata ridotta la pena nei suoi confronti ad anni uno e mesi due di reclusione per aver declinato false generalità. Deduce l'imputato la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. 2.11 ricorso è inammissibile. Ed invero, l'imputato con l'atto di appello ha proposto censure afferenti al trattamento sanzionatorio, ritenendo pacifica la s.ua responsabilità, come si evince dalla premessa incontestata della sentenza di appello, sicchè non può proporre in questa sede censure, ormai precluse, sulla responsabilità. In ogni caso la sentenza impugnata ha richiamato gli elementi di responsabilità a suo carico evidenziati nella sentenza di primo grado che all'evidenza danno conto dell'insussistenza di elementi ex art. 129 c.p.p. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle arrimende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere est