CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 07089/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 33/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 34823/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale DI NAPOLInel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli rigettava l’appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica del medesimo Tribunale avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, con la quale era stata rigettata l’istanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, ex artt. 321, cod.proc.pen., 240 cod.pen. e 12-bis D.Lgs. del 2000, n. 74, in relazione al profitto del delitto di cui all’art. 3 D.Lgs. del 2000, n. 74 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 606, co. 1 lett. e), in relazione all’art. 321 cod.proc.pen. Il Procuratore della Repubblica lamenta la contraddittorietà della motivazione, resa dal Tribunale del Riesame, con specifico riferimento all’elemento del periculum in mora. Pur avendo correttamente richiamato l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in merito ai presupposti fondanti tale misura, il Tribunale avrebbe tuttavia disatteso tali coordinate, mancando di valorizzare CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7089/2026 Roma, lì, 23/02/2026 elementi del caso concreto che, nella lettura del ricorrente, sarebbero invalsi a configurare quelle esigenze cautelari, idonee a fondare l’applicazione della misura richiesta. Segnatamente, il ricorrente censura momento di verifica riguardante il già richiamato elemento del periculum in mora con riguardo al giudizio prognostico avente ad oggetto «i contegni propri dell’indagato» in quanto potenzialmente idonei a determinare il depauperamento della garanzia patrimoniale, e, dunque, idonei a fondare il rischio che la misura della confisca, eventualmente disposta a seguito del definitivo accertamento della penale responsabilità dell’indagato, risulti priva di qualsiasi efficacia. Evidenzia innanzitutto come la circostanza che l’indagato svolga un’attività d’impresa risulterebbe idonea a fondare tale rischio, essendo lo stesso patrimonio, in tale circostanza, soggetto a potenziali e rapide attività di erosione, che la circostanza che i reati tributari risulterebbero specificamente rivolti all’evasione della pretesa erariale, e, dunque, per converso, all’accrescimento del patrimonio attraverso l’indebita ritenzione di tali somme, determinerebbe l’esclusione in via assoluta del rischio di depauperamento patrimoniale valevole a fondare la misura del sequestro preventivo ex art. 321, 2 comma, con conseguente esclusione aprioristica dell’applicazione di tale misura. Lo stesso Tribunale, secondo il ricorrente, avrebbe compreso tal rischio allorquando avrebbe ritenuto valorizzabili gli elementi costituiti dalla «natura dei reati commessi» e dalla «tipologia dei beni occultabili», che, secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sarebbero sussistenti nel caso specifico, essendo il reato contestato in questa sede, finalizzato alla sottrazione di disponibilità economiche allo Stato ed avente ad oggetto somme di denaro. Non avrebbe poi accertato il Tribunale le condizioni finanziarie-patrimoniali della società e dell’[OSCURATO:PERSONA] evidenziando che, quand’anche le stesse fossero risultate superiori alla pretesa tributaria evasa, non avrebbero fatto venire meno le ulteriori considerazioni. Secondo il ricorrente in definitiva ricorrerebbe il periculum in mora in capo al soggetto che in quanto operatore economico prosegua nella sua attività anche grazie al reimpiego delle somme sottratte alla pretesa tributaria, essendo dunque lo stesso indotto a reiterare tali condotte da cui anche il rischio di depauperamento. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 cod.proc.pen. - solo per violazione di legge, e che costituisce di “violazione di legge”, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710) ovvero i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità̀ manifesta della motivazione, la contraddittorietà, che possono denunciarsi nel giudizio di legittimità̀ soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, cod.proc.pen. (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Dunque, al di fuori, della motivazione apparente, non è consentito a questa Corte alcun sindacato sulla motivazione. Non appartiene al novero dei motivi deducibili in questa sede, il dedotto vizio di motivazione carente, esclusa la deduzione della contraddittorietà della motivazione, per le ragioni sopra esposte, sul periculum in mora. 5. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata non è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, essendo, al contrario, sorretta da una motivazione, anche logica e corretta in diritto, che non appare carente. Nella pronuncia Ellade, le Sezioni Unite di Questa Corte hanno affermato la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca (S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Secondo la citata pronuncia “se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato” (S.U. Ellade cit.). Si tratta, conclude la Corte di legittimità, di un’esigenza rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Quanto all’onere di motivazione, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. 6. A tali principi si è attenuto il Tribunale che ha argomentato che, sulla base del deposito di una quietanza mod. F24 in data 13/10/2023 e del deposito di un atto formato in data 12/03/2025, attestante un “accoglimento parziale di istanza di rateizzazione”, «la società si stia attivando proficuamente per rientrare nelle esposizioni debitorie nei confronti dell’Erario, denotando una oggettiva volontà collaborativa che appare distonica rispetto al pericolo di sottrazione di sostanze per evitare future confische, tanto più in un contesto di mancato riscontro (e conoscenza) di patrimoni da aggredire» (si veda pag. 18 dell’ordinanza). La motivazione che è presente, e non apparente, è corretta in diritto non potendosi condividere il sillogismo logico introdotto dal ricorrente secondo cui il pericolo di dispersione discenderebbe dallo svolgimento dell’attività di impresa nella quale verrebbe impiegato il profitto del reato costituito dal risparmio di spesa. Il ricorso del P.M. va dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]