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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09846/2024

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la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 /04/1977 avverso la sentenza del 09/02/2023 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo i seguenti motivi:

1.1. Con il primo motivo parziale assenza della motivazione che impedisce di cogliere le ragioni della decisione, interrompendosi la sentenza a pg. 2 laddove si innesta la motivazione relativa ad altro procedimento.

1.2. Con il secondo motivo mancanza del dispositivo, essendo quello riportato in sentenza riferito ad altro imputato.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. La sentenza impugnata, intestata al ricorrente per fatto a lui ascritto, risulta essere composta da una pertinente prima parte ricostruttiva del fatto e delle basi probatorie e da una seconda parte che, in punto di valutazione, riguarda altra e diversa vicenda relativa a tale Italia Salkanovic, alla quale è riferito il dispositivo riportato in sentenza, nonostante - come risulta dagli atti sia stato reso in udienza il dispositivo di condanna a carico del ricorrente.

3. Ne consegue la evidente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. da parte della sentenza-documento che f non dà conto delle ragioni della emessa condanna, con conseguente nullità di detto atto, dovendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., restituire gli atti al Tribunale di Asti.

P.Q.M. l l e r i a Annulla la sentenza impugnata disponendo la restituzione degli atti al C a n c e Tribunale di Asti.

Così deciso il 08/02/2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 /04/1977 avverso la sentenza del 09/02/2023 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo i seguenti motivi: 1.1. Con il primo motivo parziale assenza della motivazione che impedisce di cogliere le ragioni della decisione, interrompendosi la sentenza a pg. 2 laddove si innesta la motivazione relativa ad altro procedimento. 1.2. Con il secondo motivo mancanza del dispositivo, essendo quello riportato in sentenza riferito ad altro imputato. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La sentenza impugnata, intestata al ricorrente per fatto a lui ascritto, risulta essere composta da una pertinente prima parte ricostruttiva del fatto e delle basi probatorie e da una seconda parte che, in punto di valutazione, riguarda altra e diversa vicenda relativa a tale Italia Salkanovic, alla quale è riferito il dispositivo riportato in sentenza, nonostante - come risulta dagli atti sia stato reso in udienza il dispositivo di condanna a carico del ricorrente. 3. Ne consegue la evidente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. da parte della sentenza-documento che f non dà conto delle ragioni della emessa condanna, con conseguente nullità di detto atto, dovendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., restituire gli atti al Tribunale di Asti. P.Q.M. l l e r i a Annulla la sentenza impugnata disponendo la restituzione degli atti al C a n c e Tribunale di Asti. Così deciso il 08/02/2024.
Sentenza Cassazione n. 09846/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris