CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 31794/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8896-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 131/2024 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 373/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] RETRIBUTIVE R.G.N.8896/2024 Cron. Rep. Ud.14/10/2025 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva nel 2001 il Tribunale per ottenere la condanna della Regione a provvedere al suo inquadramento nella prima qualifica dirigenziale con decorrenza, anche per gli effetti giuridici ed economici, dal 01.01.1983 e, per l’effetto, la condanna dell’ente alla corresponsione delle differenze retributive sugli stipendi, emolumenti e competenze accessorie. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava di essere stato assunto alle dipendenze della Regione con qualifica di funzionario di VIII livello, svolgendone sempre le relative funzioni e che, dunque, in conseguenza dell’entrata in vigore della legge regionale n. 34/1984, ai sensi dell’art. 42, avrebbe dovuto essere inquadrato automaticamente nella prima qualifica dirigenziale. 2. Il Tribunale e, successivamente, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] affermavano la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Con sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte veniva viceversa affermata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il Tribunale in sede di riassunzione accoglieva la domanda avanzata dal Celentano, ritenendo che l’inquadramento operato dalla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 2068/1985, come funzionario ex lege n. 9/1975 così come il successivo inquadramento come esperto ex legen. 9/81, corrispondesse alla qualifica dirigenziale invocata dal dipendente. 3. La Corte di Appello accoglieva, invece,il gravame proposto dalla Regione, ritenendo corretto l’inquadramento del Celentano sul presupposto che l’art. 42 della legge 34/1984 prevedeva la corrispondenza della qualifica di esperto con quella di funzionario di settimo livello (figura immediatamente subordinata rispetto a quella dirigenziale e non pari ad essa). Ad avviso della Corte la qualifica funzionale di funzionario ex legen. 9/75 nella quale il Celentano era stato inquadrato con la delibera n. 2068/1985 corrisponde al VII livello ex lege n. 80/1980 e non come sostenuto in primo grado all’VIII livello. Sempre la Corte rilevava che la legge n. 34/84 prevedeva che alla qualifica di esperto posseduta dal dipendente corrispondesse quella di funzionario di ottavo livello e non quella di dirigente. 4. Ricorre per cassazione il Celentano con un unico motivo cui resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione delle leggi della Regione [OSCURATO:PERSONA] 30 maggio 1980 n. 15 art. 45 (tabella c); 15 giugno 1981 n. 9 artt. 17-18 e 22 novembre 1984 n. 34 art. 42, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Ad avviso del ricorrente, in sintesi, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il Celentano non possedesse la qualifica di funzionario corrispondente alla qualifica di VIII livello e nell’escludere, di conseguenza, il diritto all’inquadramento nella prima qualifica dirigenziale. In sostanza addebita alla Corte territoriale di non avere valorizzato, come invece aveva correttamente fatto il Tribunale, la delibera n. 2068 del 1985 con la quale la Regione aveva annullato l'inquadramento nella qualifica di collaboratore e inquadrato il Celentano come funzionario a decorrere dal luglio 1972, il che comportava che alla data della entrata in vigore della legge 34 del 1984 al ricorrente doveva essere riconosciuta l'ottava qualifica funzionale. 2. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni concorrenti. La censura, seppure rubricata come violazione di norma di legge, nella sostanza addebita alla Corte territoriale di non avere valutato l’incidenza che sulla corretta ricostruzione della carriera aveva avuto la deliberazione n. 2068 del 1985. Va al riguardo premesso che secondo i principî consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c., essendo il ricorso per cassazione ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, previsti dal tale norma, cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta; ogni motivo deve essere autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni. Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (Cass. S.U. 20.6.2023 n. 18607; ex multis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005). Per quel che interessa in questa sede, il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove essendo la stessa meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n. 25392/2019). Il vizio va argomentato mediante valutazione comparativa fra opposte soluzioni, evidenziandosi le ragioni per cui non si condividono quelle esposte nel provvedimento impugnato (Cass. n. 287/2016; Cass. n. 16760/2015; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2010). In buona sostanza, come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Nel caso di specie, col ricorso per cassazione si mira ad ottenere un diverso accertamento di fatto in ordine alla qualifica posseduta dal dipendente ai fini del richiesto inquadramento che la Corte distrettuale, sulla base di una articolata lettura delle norme e delle delibere in atti, ha accertato in sede di merito, non ritenendo il Celentano titolare di una qualifica di funzionario al momento in cui la normativa consentiva il passaggio automatico in quelladirigenziale. Tale accertamento è insindacabile in questa sede e le delibere regionali di cui si contesta la violazione avrebbero potuto essere sindacate in sede di legittimità non in via diretta ma in virtù della contestazione di violazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e ss. c.c. che nel caso di specie non è stata ritualmente dedotta. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna ilricorrente al pagamento in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ric