CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 dicembre 1953
Cassazione n. 08350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 7 febbraio 2023 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Brescia il 24 marzo 2022, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per il delitto ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, commesso quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il 31 ottobre 2017 (termine ultimo per i versamenti relativi al periodo di imposta 2016). 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazìone avverso tale sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione, anche per il travisamento della prova della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], escusso all'udienza del 7 febbraio 2023 dinanzi alla Corte di appello di Brescia. Dopo la parte in diritto sul reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si sostiene che la testimonianza non avrebbe provato l'elemento oggettivo del reato, in quanto si sarebbe limitata ad affermazioni generiche sulla prassi della Agenzia delle Entrate; il teste non avrebbe deposto sugli specifici accertamenti relativi al fatto contestato e sul rilascio delle certificazioni ai dipendenti. Mancherebbe nella sentenza impugnata la motivazione sull'elemento oggettivo del reato, sull'effettivo rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute effettuate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta. La motivazione sarebbe contraddittoria perché si fonderebbe sul travisamento della prova dichiarativa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 perché avrebbe ritenuto sussistente la prova dell'elemento oggettivo del reato mediante il travisamento della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e per aver ritenuto sussistente il reato per l'omesso versamento delle ritenute risultanti dal modello 770 e non per l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, come da giurisprudenza indicata nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost., dell'art. 7, comma 1, lett. B), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - e di tale norma incriminatrice limitatamente alle menzionate parole, nonché dell'art. 7, comma 1, lett. A), d.lgs. citato, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute o» nella rubrica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e di tale norma incriminatrice limitatamente alle parole in oggetto contenute in rubrica. Dì conseguenza, per Sez. 3, n. 2338 del 27/09/2022, dep. 2023, D'Arrigo, Rv. 284035 - 01, il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l'ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l'entità delle ritenute operate per ciascuno di essi. In motivazione, la sentenza D'Arrigo ha, altresì, precisato che, ai fini del riscontro del superamento della soglia di punibilità, è legittimo un meccanismo di accertamento di tale ammontare basato anche solo su un campionamento statistico attestante, secondo un criterio di prudenziale normalità, l'ordinario rilascio di tali certificazioni e la coerente proporzionalità tra le somme versate a titolo di emolumenti e quelle trattenute a titolo di ritenute di acconto. 1.2. La Corte di appello, in punto di diritto, ha correttamente richiamato ed applicato tale giurisprudenza ed ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato in base alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dell'Agenzia delle Entrate, che ha descritto le modalità con cui si è accertato l'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti anche mediante le verifiche su costoro. Dalla sentenza impugnata non emerge che si tratti di dichiarazioni generali, ma specifiche e relative all'accertamento nei confronti dell'imputato. 1.3. Il ricorrente non ha specificamente indicato da quale passo della deposizione si evincerebbe che il teste abbia riferito in generale sulle modalità degli accertamenti e non su quello in concreto effettuato nei confronti dell'imputato. La deduzione del travisamento della prova è dunque generica. 1.3.1. Va ricordato (cfr. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774) che si ha il vizio di travisamento della prova dichiarativa quando abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto: non sussiste invece detto vizio laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. nello stesso senso Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Come già affermato da Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207, il travisamento della prova dichiarativa riguarda il significante - il teste ha detto rosso il giudice ha scritto bianco - e non il significato della dichiarazione. 62.., 3 9y 1.3.2. Il ricorso, pertanto, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura alternativa. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma