CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 46422/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce il vizio di motivazione per travisamento del fatto è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione ›-v posta/base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. L'affermazione della responsabilità penale, oggetto di doppio conforme accertamento poggia su elementi solidi evidenziati dai giudici del merito là dove hanno argomentato la fittizietà della fattura n. 18 emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA], società risultata mera cartiera e che solo apparentemente era stato versato alla società [OSCURATO:PERSONA] il pagamento del prezzo di vendita. Ritenuto infine che è manifestamente infondato anche il terzo motivo con cui si eccepisce la prescrizione del reato commesso di dichiarazione fraudolenta commesso nel 2015, in quanto ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d.lvo n. 74 del 2000 la prescrizione matura in dieci anni. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consici1Ir estensore [OSCURATO:PERSONA]