CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22109/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario, giustaprocura in calce al ricorso;-Ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F. 12300000150), inpersona del legale rappresentante pro-tempore;- Intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,Sez. 5, n. 73/2020, depositata il 4 febbraio 2020 e non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Teramo, EniS.p.A. impugnava l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Silviper il recupero a tassazione ICI e IMU per le annualità 2011-2015 di unaNumero registro generale 28595/2020Numero sezionale 5182/2026Numero di raccolta generale 22109/2026Data pubblicazione 27/06/2026piattaforma petrolifera installata nel mare antistante detto Comune.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando ladecadenza dal potere accertativo per l’anno 2011 e dichiarando nondovute le sanzioni per incertezza normativa.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza n.73/2020, disattendeva il gravame dell’ente impositore.3. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Silvi,articolando due motivi.4. La contribuente è rimasta intimata.5. Con atto depositato il 22 aprile 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario,per il Comune di Silvi, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi degliartt. 306, 390 e ss. cod. proc. civ., non avendo più interesse a coltivarel’impugnazione della sentenza e richiamando a tal fine l’accordo raggiuntosulla tassazione, con l’atto “di definizione stragiudiziale” allegato.Ha quindi chiesto dichiararsi l’estinzione del procedimento conintegrale compensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Deve essere dichiarato estinto il giudizio con riferimento al ricorsodel Comune di Silvi.1.1. Invero, il ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico «attodi rinuncia al ricorso», sottoscritto dal difensore, e ha allegato l’atto didefinizione stragiudiziale sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.2. Nulla per le spese.3. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione delgiudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante nonvittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versatoNumero registro generale 28595/2020Numero sezionale 5182/2026Numero di raccolta generale 22109/2026Data pubblicazione 27/06/2026all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732). P.Q.MDichiara il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.,per rinuncia al ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]