CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 dicembre 2020
Cassazione n. 19322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15873-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 868/2020 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 15873/2021 Numero sezionale 5736/2022 Numero di raccolta generale 19322/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Locri di inammissibilità dell’appello avverso la sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso si fonda su un motivo con il quale si deduce l’erroneità della sentenza per aver ritenuto tardivo l’appello considerando notificata la sentenza di primo grado che invece la Prefettura aveva solo comunicato al ricorrente per ottenere il pagamento della sanzione. Il motivo è manifestamente inammissibile o infondato in quanto nella sentenza si legge che la parte stessa nell’appello aveva evidenziato che la sentenza era stata notificata e la tardività era dovuta solo all’errore circa le modalità di proposizione dell’appello avvenuta con citazione anziché con ricorso. La motivazione del Tribunale circa la validità della notifica della sentenza è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte». Ric. 2021 n. 15873 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 15873/2021 Numero sezionale 5736/2022 Numero di raccolta generale 19322/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 2. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che nella specie non sussiste l’evidenza decisoria, rinvia alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Rinvia alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 15873 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A