CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei loro rispettivi difensori, ricorrono per la cassazione della sentenza in data 25 giugno 2020 con la quale la Corte di appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 27 giugno 2019, che li aveva condannati, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di giustizia, avendoli riconosciuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5, cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 22 marzo 2019. 2. L'impugnativa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da travisamento della prova, in riferimento al diniego di rinnovazione istruttoria, onde procedere a sopralluogo nell'immobile attinto dalla condotta criminosa, e all'inadeguata valutazione delle prove in ordine allo stato di totale abbandono in cui versava l'immobile stesso. -Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 56 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla negata derubricazione del delitto di furto contestato da consumato a tentato, non essendosi verificato l'impossessamento dei beni sottratti, accatastati nelle pertinenze dell'immobile depredato. - Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. ed omessa motivazione in punto di ricorrenza dei presupposti di applicazione della circostanza della minorata difesa. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e il vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti d'integrazione della circostanza aggravante della violenza sulia cosa. - Il quinto motivo eccepisce l'illegalità della pena e il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto di confermare la decisione del Tribunale in ordine al quantum di pena applicato al ricorrente, sebbene il giudice di primo grado avesse considerato quale limite edittale minimo la pena di anni cinque di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, non ancora vigente al momento della commissione del reato. - Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod.pen. e il vizio di omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 3. L'impugnativa nell'interesse di Rizzo consta di tre motivi. - Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione degli artt. 624-bis cod. pen. e 56 cod. pen. svolgendo argomentazioni analoghe a quelle sottese al primo e al secondo dei motivi dedotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. - Del pari il terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 624-bis e 133 cod.pen., eccepisce l'illegalità della pena sulla base dei medesimi rilievi sviluppati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e si duole, comunque„ dell'uso scorretto dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen.. 3. Con requisitoria in data 18 novembre 2020, regolarmente notificata agli imputati, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che: I.) la sentenza sia annullata con rinvio quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rigetto nel resto; II.) sia dichiarato inammissibile il ricorso nell'interesse di Rizzo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITI70 La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Con il dolersi del diniego di rinnovazione istruttoria, giustificata dal giudice censurato sulla base della mancanza di assoluta necessità del richiesto sopralluogo presso la casa di campagna teatro del furto contestato, atteso, tra l'altro, il tempo trascorso dalla sua consumazione, il ricorrente omette di tener conto della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio abbreviato di appello, le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Rv. 203427; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061): donde, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260840), ma, al più, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sempre che si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto ai base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 - dep. 14/01/2015, Rv. 261799). 2. Decisività dell'incombente richiesto che la Corte ha escluso ribadendo il principio di diritto, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, non sia abbandonato (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018 - dep. 16/0:1/2019, Rv. 275073), e facendone corretta applicazione al caso concreto evidenziando come la casa di campagna attinta dal furto non potesse dirsi abbandonata in quanto dotata di tutti quegli accessori (sanitari ed elettrodomestici) che ne avrebbero consentito la pronta abitabilità. La qualificazione del fatto alla luce dell'interpretazione della norma propugnata dalle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076, non consente, infatti, di attribuire rilievo aila mancanza di attualità dell'uso domestico dell'immobile in cui è stato commesso il delitto. Anche alla stregua di tale rilievo, il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Segue la stessa sorte il primo motivo nell'interesse di Rizzo. 3. Destituite di giuridico fondamento sono le doglianze di cui al secondo motivo dei ricorsi nell'interesse di ciascuno degli imputati. E' jus receptum che, in tema di furto, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016). E' stato, quindi, affermato che integra l'ipotesi di furto consumato la condotta del soggetto che, introdottosi in un immobile, venga sorpreso dal custode quando aveva già accantonato alcuni beni sul marciapiede adiacente la recinzione e ne stava portando verso il medesimo luogo altri (Sez. 5, n. 28062 del 16/05/2013, Rv. 256369), ovvero che risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 - dep. 18/03/2019, Rv. 275278), come anche colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016 - dep. 20/01/2017, Rv. 269088; Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Rv. 247311). Il che è quanto accaduto nel caso di specie, avendo gli imputati ammucchiato, alcuni dei beni sottratti accanto alla porta d'ingresso dell'abitazione ed avendone occultato altri all'interno di un secchio e di due zaini. 4. La Corte territoriale, nel dare atto che la collocazione della casa depredata in una zona di campagna o, comunque, poco abitata era tale rendere concretamente più agevole la realizzazione del reato, si è attenuta al principio di diritto di recente enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 40275 del 15/07/2021, secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato. Tanto rende manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il motivo (il quarto) con il quale, sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si censura l'applicazione della circostanza aggravante della violenza sulla cosa è generico, perché articolato in spregio alle concludenti argomentazioni spese sul punto dal Collegio di merito (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), che ha evidenziato come fosse stato accertato, in modo non equivoco, che gli imputati, per commettere il furto, avevano divelto le inferriate poste a protezione delle finestre ed avevano estratto dalle rispettive allocazioni rubinetterie, maniglie ed altre suppellettili. Va, al riguardo, ripetuto che, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010, Rv. 247302).6. Le doglianze sviluppate con il sesto motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con il terzo motivo nell'interesse del Rizzo non sono consentite in questa sede. Per il diritto vivente, infatti, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, sempre che siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie. 7. Colgono, invece, nel segno i rilievi articolati con il quinto motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con il terzo motivo nell'interesse di Rizzo. Il giudice di secondo grado, pur riconosciuto l'errore commesso da quello di primo grado nella individuazione del limite minimo della forbice edittale (cinque anni di reclusione piuttosto che quattro), ha ritenuto che, anche alla stregua del compasso sanzionatorio vigente nel momento di commissione del fatto, la pena irrogata fosse congrua rispetto alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati: così, facendo, ha, tuttavia, sostanzialmente violato il principio del divieto di "reformatio in pejus" previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. Avuto riguardo, infatti, al più favorevole limite minimo edittale, ratione temporis vigente, dal quale il Tribunale aveva inteso muovere ai fini della determinazione della pena da irrogare agli imputati, la Corte di appello, onde rapportare la misura del quantum sanzionatorio da irrogare al diverso rapporto proporzionale istituito dal legislatore tra offesa e pena, espresso dalla forbice edittale associata alla fattispecie astratta del furto in abitazione vigente al tempo di commissione della fattispecie concreta, avrebbe dovuto riprodurre, nell'ambito del corretto arco edittale, la medesima proporzione stabilita nella sentenza di primo grado: compito, questo, cui egli è, pertanto, tenuto ad adempiere, nei termini indicati, in sede di giudizio di rinvio. 8. Per tutto quanto argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Nel resto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigliere este