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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01744/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25557/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso la sentenza n. 361/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La signora [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, integralmente confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Savona, ha, per quanto qui ancora interessa, dichiarato la nullità del contratto del 18 giugno 2002 con cui il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso in vendita alla suddetta sig.ra [OSCURATO:PERSONA] un terreno edificabile in Sardegna e rigettato le domande della stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto: la restituzione della somma di euro 5.164,56, dalla stessa versata al Manca a titolo di acconto; il riconoscimento delle spese dalla stessa sostenute per la pulizia del terreno.

La Corte ligure ha infatti argomentato: quanto al rimborso dell'acconto, che: «pur essendo difatti versata in atti copia dell'assegno emesso di euro 5.164,56, di cui si chiede la restituzione a titolo di indebito, detto assegno risulta firmato del signor [OSCURATO:PERSONA], coniuge della [OSCURATO:PERSONA], che in quanto traente è l'unico legittimato a chiederne la restituzione.

Irrilevante è la circostanza che l'assegno sia stato tratto sul conto corrente contestato tra i coniugi, atteso che ciò - al più - legittimerebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad agire per il 50% dell'importo, ovvero per la quota di propria spettanza, ma non per quella di spettanza del coniuge» (pag. 5, secondo capoverso, della sentenza). quanto al riconoscimento delle spese di pulizia del terreno, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato né di aver ricevuto, al riguardo, alcun incarico dal Manca, né di aver sostenuto esborsi per tali pulizie, «svolte con il lavoro di familiari» (pag. 5, quarto capoverso, della sentenza).

Il signor Manca è rimasto intimato.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.oi Con il primo motivo, riferito all'articolo 360 n. 5 c.p.c., si lamenta l'omesso esame di fatto decisivo in relazione alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a firmare contestualmente tanto l'assegno de quo quanto la scrittura privata del 18 giugno 2002, contenete il contratto preliminare sopra menzionato, apponendo la propria sottoscrizione di seguito al nome della odierna ricorrente e sotto la dicitura "per conto".

Con il secondo motivo, riferito all'articolo 360 n. 4 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa trascurando le prove documentali che attestavano come il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto per conto del coniuge.

Con il terzo motivo, riferito all'articolo 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1180, 1388 e 2033 c.c. e si lamenta il mancato rispetto dei principi generali della rappresentanza volontaria in tema di ripetizione di indebito.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 156 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa non accogliendo la domanda restitutoria dell'odierna ricorrente almeno per la parte della somma (la metà) per la quale era stata riconosciuta la di lei legittimazione attiva.

Infine, con il quinto motivo, riferito all'articolo 360 n. 4 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e si lamenta l'erroneo esame delle risultanze probatorie e la mancata ammissione della prova relativa al sostenimento, da parte dell'odierna ricorrente, delle spese effettuate per i lavori di pulizia del terreno.

I motivi primo e terzo vanno trattati congiuntamente e devono essere giudicati fondati.

La Corte d'appello, infatti, ha omesso di esaminare la circostanza che la scrittura del 18 giugno 2002 era stata firmato dallo stesso Canu 3 di 5 e° "per conto" della moglie.

Tale fatto dimostrava che il Canu aveva rappresentato la [OSCURATO:PERSONA] nella conclusione del contratto e doveva essere esaminato per verificare se dal medesimo potesse o dovesse desumersi che il potere di rappresentanza conferito al Canu dalla moglie fosse stato da quest'ultimo speso non solo in fase di conclusione del contratto ma anche nella fase (contestuale) della relativa esecuzione mediante la consegna, a mezzo assegno, della somma convenuta a titolo di acconto.

Si tratta di fatto astrattamente decisivo, perché ove dal relativo esame si tragga la conclusione che il Canu aveva agito come rappresentante della moglie anche in sede di emissione dell'assegno consegnato al Manca (tratta su conto cointestato ad entrambi i coniugi), la legittimazione all'esperimento dell'azione di ripetizione andrebbe riconosciuta in capo alla [OSCURATO:PERSONA], in base al principio che: «la legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest'ultimo e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità» (così Cass. n. 8101/2020).

L'accoglimento del primo e terzo mezzo implica l'assorbimento del secondo e del quarto, dovendo il giudice di rinvio riconsiderare l'intera vicenda.

Il quinto motivo è inammissibile perché sollecita questa Corte ad un riesame del merito che esula dal perimetro del giudizio di legittimità.

La denuncia di violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., d'altra parte, non ha pregio, giacché questa Corte insegna che «in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 6774/2022).

In definitiva il ricorso va accolto con riferimento al primo e terzo motivo - assorbiti il secondo e il quarto e rigettato il quinto - e la sentenza gravata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Genova, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il quarto e rigetta il quinto; cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Genova, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25557/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso la sentenza n. 361/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La signora [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, integralmente confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Savona, ha, per quanto qui ancora interessa, dichiarato la nullità del contratto del 18 giugno 2002 con cui il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso in vendita alla suddetta sig.ra [OSCURATO:PERSONA] un terreno edificabile in Sardegna e rigettato le domande della stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto: la restituzione della somma di euro 5.164,56, dalla stessa versata al Manca a titolo di acconto; il riconoscimento delle spese dalla stessa sostenute per la pulizia del terreno. La Corte ligure ha infatti argomentato: quanto al rimborso dell'acconto, che: «pur essendo difatti versata in atti copia dell'assegno emesso di euro 5.164,56, di cui si chiede la restituzione a titolo di indebito, detto assegno risulta firmato del signor [OSCURATO:PERSONA], coniuge della [OSCURATO:PERSONA], che in quanto traente è l'unico legittimato a chiederne la restituzione. Irrilevante è la circostanza che l'assegno sia stato tratto sul conto corrente contestato tra i coniugi, atteso che ciò - al più - legittimerebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad agire per il 50% dell'importo, ovvero per la quota di propria spettanza, ma non per quella di spettanza del coniuge» (pag. 5, secondo capoverso, della sentenza). quanto al riconoscimento delle spese di pulizia del terreno, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato né di aver ricevuto, al riguardo, alcun incarico dal Manca, né di aver sostenuto esborsi per tali pulizie, «svolte con il lavoro di familiari» (pag. 5, quarto capoverso, della sentenza). Il signor Manca è rimasto intimato. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.oi Con il primo motivo, riferito all'articolo 360 n. 5 c.p.c., si lamenta l'omesso esame di fatto decisivo in relazione alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a firmare contestualmente tanto l'assegno de quo quanto la scrittura privata del 18 giugno 2002, contenete il contratto preliminare sopra menzionato, apponendo la propria sottoscrizione di seguito al nome della odierna ricorrente e sotto la dicitura "per conto". Con il secondo motivo, riferito all'articolo 360 n. 4 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e si lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa trascurando le prove documentali che attestavano come il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto per conto del coniuge. Con il terzo motivo, riferito all'articolo 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1180, 1388 e 2033 c.c. e si lamenta il mancato rispetto dei principi generali della rappresentanza volontaria in tema di ripetizione di indebito. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 156 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa non accogliendo la domanda restitutoria dell'odierna ricorrente almeno per la parte della somma (la metà) per la quale era stata riconosciuta la di lei legittimazione attiva. Infine, con il quinto motivo, riferito all'articolo 360 n. 4 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e si lamenta l'erroneo esame delle risultanze probatorie e la mancata ammissione della prova relativa al sostenimento, da parte dell'odierna ricorrente, delle spese effettuate per i lavori di pulizia del terreno. I motivi primo e terzo vanno trattati congiuntamente e devono essere giudicati fondati. La Corte d'appello, infatti, ha omesso di esaminare la circostanza che la scrittura del 18 giugno 2002 era stata firmato dallo stesso Canu 3 di 5 e° "per conto" della moglie. Tale fatto dimostrava che il Canu aveva rappresentato la [OSCURATO:PERSONA] nella conclusione del contratto e doveva essere esaminato per verificare se dal medesimo potesse o dovesse desumersi che il potere di rappresentanza conferito al Canu dalla moglie fosse stato da quest'ultimo speso non solo in fase di conclusione del contratto ma anche nella fase (contestuale) della relativa esecuzione mediante la consegna, a mezzo assegno, della somma convenuta a titolo di acconto. Si tratta di fatto astrattamente decisivo, perché ove dal relativo esame si tragga la conclusione che il Canu aveva agito come rappresentante della moglie anche in sede di emissione dell'assegno consegnato al Manca (tratta su conto cointestato ad entrambi i coniugi), la legittimazione all'esperimento dell'azione di ripetizione andrebbe riconosciuta in capo alla [OSCURATO:PERSONA], in base al principio che: «la legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest'ultimo e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità» (così Cass. n. 8101/2020). L'accoglimento del primo e terzo mezzo implica l'assorbimento del secondo e del quarto, dovendo il giudice di rinvio riconsiderare l'intera vicenda. Il quinto motivo è inammissibile perché sollecita questa Corte ad un riesame del merito che esula dal perimetro del giudizio di legittimità. La denuncia di violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., d'altra parte, non ha pregio, giacché questa Corte insegna che «in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 6774/2022). In definitiva il ricorso va accolto con riferimento al primo e terzo motivo - assorbiti il secondo e il quarto e rigettato il quinto - e la sentenza gravata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Genova, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il quarto e rigetta il quinto; cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Genova, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di
Sentenza Cassazione n. 01744/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris