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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23100/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Alessandria, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di furto e tentato furto in danno di esercizi commerciali, accertati con quattro sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Alessandria e divenute irrevocabili rispettivamente il 29/10/2021, il 6/7/2021, il 9/10/2019 e il 27/11/2018; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta mancata sussistenza di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che il provvedimento impugnato, con i riferimenti specifici ai reati, alla distanza temporale e alle circostanze ritenute non conciliabili con l'ideazione di un unitario disegno criminoso, si è conformato ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896 - 01) e ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali i reati seriali sono stati commessi in circostanze occasionali e sono espressione di una generica propensione alla reiterazione di condotte illecite e non di un unitario programma delittuoso (cfr. pagine 2 e 3 dell'ordinanza impugnata); Ritenuto pertanto che il ricorso,, è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Alessandria, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di furto e tentato furto in danno di esercizi commerciali, accertati con quattro sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Alessandria e divenute irrevocabili rispettivamente il 29/10/2021, il 6/7/2021, il 9/10/2019 e il 27/11/2018; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta mancata sussistenza di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che il provvedimento impugnato, con i riferimenti specifici ai reati, alla distanza temporale e alle circostanze ritenute non conciliabili con l'ideazione di un unitario disegno criminoso, si è conformato ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896 - 01) e ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali i reati seriali sono stati commessi in circostanze occasionali e sono espressione di una generica propensione alla reiterazione di condotte illecite e non di un unitario programma delittuoso (cfr. pagine 2 e 3 dell'ordinanza impugnata); Ritenuto pertanto che il ricorso,, è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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