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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 novembre 2001

Cassazione n. 28819/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/11/2001 avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dagli artt. 81, 110 cod.pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell'art.80 dello stesso T.U., la pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 4.000,00 di multa, con beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazionei nel quale ha dedotto l'illegalità della pena in quanto il relativo calcolo era stato operato previa applicazione della contestata recidiva infraquinquennale, risultando invece dal certificato penale agli atti che l'applicazione medesima si fondava su una sola sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Va premesso che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente regolati dal disposto dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23.6.2017. n.103, ai sensi del quale il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, conseguendone l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (Sez.6, n.1032 del 7/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez.fer., n.28742 del 28/5/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).

6. In relazione alla nozione di pena illegale rilevante ai fini della richiamata disposizione processuale va rilevato che la stessa - sulla scorta dell'arresto espresso da S , avir7- Rv-:--279348 - è stata elaborata in riferimento a un ambito che la correla ai casi di illegalità ab origine, in quanto inflitta extra o contra legem, perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (Sez.6, n.32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez.6, n.1205 del 20/11/2020, dep.2021, Magini, Rv. 280434); ovvero fondata su un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi da considerare inesistente sin dalla sua origine (Sez.

U, n.37107 del 26/2/2015, Marcon, RV. 264857; Sez.

U n.33040 del 26/2/2015, Jazouli, RV.264207) o ancora in violazione del principio di irretroattività della legge penale più favorevole (5-ez-1.1,_n_4131126 del ,2/.2:~tjelà). _e ---k-etk T;-t7=ni- .et- Ly4 7€ Deve quindi ritenersi, in sintesi, che la nozione di pena illegale attenga non al trattamento sanzionatorio globalmente considerato, ricomprendente le modalità con le quali viene applicata la punizione derivante dalla trasgressione di una disposizione penale, ma alla pena inflitta extra o contra legem perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie o per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, ovvero ancora a quella pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole.

7. Ciò premesso, la deduzione posta alla base del motivo di impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata.

Difatti, la sanzione applicata nei confronti dell'odierno ricorrente - operata previa valutazione della contestata recidiva applicata in riferimento a una sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale - non può ritenersi applicata con modalità contra legem, trattandosi di sanzione applicata comunque nel rispetto del relativo limite edittale e determinata per effetto di un mero errore di calcolo non idoneo a essere denunciato ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen..

8. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/11/2001 avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dagli artt. 81, 110 cod.pen. e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell'art.80 dello stesso T.U., la pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 4.000,00 di multa, con beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazionei nel quale ha dedotto l'illegalità della pena in quanto il relativo calcolo era stato operato previa applicazione della contestata recidiva infraquinquennale, risultando invece dal certificato penale agli atti che l'applicazione medesima si fondava su una sola sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Va premesso che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente regolati dal disposto dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23.6.2017. n.103, ai sensi del quale il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, conseguendone l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (Sez.6, n.1032 del 7/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez.fer., n.28742 del 28/5/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). 6. In relazione alla nozione di pena illegale rilevante ai fini della richiamata disposizione processuale va rilevato che la stessa - sulla scorta dell'arresto espresso da S , avir7- Rv-:--279348 - è stata elaborata in riferimento a un ambito che la correla ai casi di illegalità ab origine, in quanto inflitta extra o contra legem, perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (Sez.6, n.32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez.6, n.1205 del 20/11/2020, dep.2021, Magini, Rv. 280434); ovvero fondata su un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi da considerare inesistente sin dalla sua origine (Sez. U, n.37107 del 26/2/2015, Marcon, RV. 264857; Sez. U n.33040 del 26/2/2015, Jazouli, RV.264207) o ancora in violazione del principio di irretroattività della legge penale più favorevole (5-ez-1.1,_n_4131126 del ,2/.2:~tjelà). _e ---k-etk T;-t7=ni- .et- Ly4 7€ Deve quindi ritenersi, in sintesi, che la nozione di pena illegale attenga non al trattamento sanzionatorio globalmente considerato, ricomprendente le modalità con le quali viene applicata la punizione derivante dalla trasgressione di una disposizione penale, ma alla pena inflitta extra o contra legem perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie o per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, ovvero ancora a quella pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole. 7. Ciò premesso, la deduzione posta alla base del motivo di impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata. Difatti, la sanzione applicata nei confronti dell'odierno ricorrente - operata previa valutazione della contestata recidiva applicata in riferimento a una sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale - non può ritenersi applicata con modalità contra legem, trattandosi di sanzione applicata comunque nel rispetto del relativo limite edittale e determinata per effetto di un mero errore di calcolo non idoneo a essere denunciato ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. 8. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso,
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